IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 466; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 6 aprile 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si giustifica con le particolari esigenze di celerita' del procedimento in questione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine all'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unita' di conto europee, con esclusione dell'IVA. Tale limite e' ridotto a 130.000 unita' di conto europee per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. 2. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per i quali valgono i principi stabiliti all'art. 10. 3. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche forniture, i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto fra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti al comma 4. 4. Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. La disciplina del presente regolamento non si applica alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1992, n. 358, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CC, 80/767/CEE e 88/295/CEE" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992). - La legge 17 gennaio 1994, n. 47, reca: "Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificati di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994). Note all'art. 1: - Il testo dell'allegato 1 al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' il seguente: "ENTI ACQUIRENTI (Art. 1, comma 2) 1) Ministero del tesoro (1) 2) Ministero delle finanze (2) 3) Ministero di grazia e giustizia 4) Ministero degli affari esteri 5) Ministero della pubblica istruzione 6) Ministero dell'interno 7) Ministero dei lavori pubblici 8) Ministero dell'aricoltura e delle foreste 9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale 11) Ministero della sanita' 12) Ministero per i beni culturali e ambientali 13) Ministero della difesa 14) Ministero del bilancio e della programmazione economica 15) Ministero delle partecipazioni statali 16) Ministero del turismo e dello spettacolo 17) Ministero del commercio con l'estero 18) Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3) 19) Presidenza del Consiglio dei Ministri 20) Ministero dell'ambiente 21) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 22) Ministero dei trasporti 23) Ministero della marina mercantile ------------ (1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggiorparte degli altri Ministeri o enti. (2) Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato limitatamente alle forniture di sali e tabacchi (3) Unicamente poste". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituiti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: "1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonche' le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalita' giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualita' e con le procedure previsti dal presente articolo".