IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del  29  luglio  1991,
che  modifica  e  codifica  la  direttiva  del  Consiglio  64/433/CEE
relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari  di
carni fresche  onde  estenderla  alla  produzione  e  immissione  sul
mercato di carni fresche; 
   Vista la direttiva del Consiglio 91/498/CEE del  29  luglio  1991,
relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme
sanitarie, specifiche della Comunita' in  materia  di  produzione  ed
immissione sul mercato di carni fresche; 
   Visti gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
concernente la  delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  citate
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE; 
   Visto l'art. 6, comma 2, della legge 22  febbraio  1994,  n.  146,
recante proroga del termine di delega; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le carni fresche ottenute  da  animali  domestici  delle  specie
bovina (comprese le specie Bubalus bubalis  e  Bison  bison),  suina,
ovina,  caprina,  nonche'   da   solipedi   domestici   e   destinate
all'immissione  sul  mercato  per  il  consumo  umano  devono  essere
prodotte  nel  rispetto  delle  condizioni  sanitarie  indicate   nel
presente decreto. 
  2. Il presente  decreto  non  si  applica  al  sezionamento  ed  al
magazzinaggio di carni  fresche  effettuati  negli  esercizi  per  la
vendita al minuto o in locali connessi a  tali  punti  di  vendita  o
connessi alla vendita su aree pubbliche  ove  tali  operazioni  siano
compiute unicamente per la  vendita  diretta  al  consumatore;  detta
esclusione non  si  applica  ai  laboratori  di  sezionamento  ed  ai
depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione  per
la vendita al minuto. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -    La direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio
          1991 e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L. 268 del 24 settembre 1991.
             -    La direttiva del Consiglio 91/498/CEE del 29 luglio
          1991 e' stata pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita' europee n. L. 268 del 24 settembre 1991.
             -  Si riporta l'art. 6, comma 2, della legge 22 febbraio
          1994,  n.  146:  "2. Il termine di cui all'articolo 1 della
          legge 19 dicembre 1992, n. 498, e' differito di sei mesi  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi
          di attuazione delle direttive del  Consiglio  91/497/CEE  e
          91/498/CEE  del  29  luglio  1991,  secondo  i criteri ed i
          principi direttivi di cui all'articolo  19  della  medesima
          legge".
             -    Si  riportano gli articoli 1, 2 e 19 della legge 19
          dicembre 1992, n. 489:
             "Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive comunitarie relative al mercato interno). - 1. Il
          Governo  e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992,
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle direttive delle Comunita' europee comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A  e  B  della  presente
          legge.
             2.    I  decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie e per gli affari  regionali  congiuntamente  ai
          Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la
          materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
          grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
             3.    Gli  schemi  dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B della presente  legge  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della Repubblica per
          l'acquisizione,  entro   venti   giorni   dalla   data   di
          trasmissione,   del  parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti   per   materia   e,   ove   necessario,   delle
          osservazioni   della   commissione   parlamentare   per  le
          questioni regionali. Decorso tale termine, i  decreti  sono
          comunque emanati".
             "Art.  2  (Criteri  e  principi direttivi generali della
          delega legislativa).   -   1. In  aggiunta  agli  specifici
          criteri  e  principi direttivi contenuti nelle direttive da
          attuare ed a quelli indicati in  altre  disposizioni  della
          presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
          saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
             a)      le   amministrazioni   direttamente  interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
             b)  nelle materie di competenza delle regioni a  statuto
          speciale,  ordinario  e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano saranno osservati l'articolo  9  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
             c)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per
          i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse;
             d)    saranno  previste,  ove  necessario per assicurare
          l'ossevanza  delle  disposizioni  contenute   nei   decreti
          legislativi,   salve   le   norme   penali  vigenti,  norme
          contenenti le  sanzioni  penali  e  amministrative  per  le
          infrazioni   alle  disposizioni  dei  decreti  stessi,  nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino al lire duecento
          milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via
          alternativa o congiunta, e  della  sanzione  amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma fino a lire duecento
          milioni;  le sanzioni penali saranno previste solo nei casi
          in  cui  le  infrazioni  alle  norme  di  attuazione  delle
          direttive   ledano   interessi   generali  dell'ordinamento
          interno, indviduati in base  ai  criteri  ispiratori  degli
          articoli  34  e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la
          pena  dell'ammenda  sara'  comminata  per   le   infrazioni
          formali;   la   pena   dell'arresto  e  dell'ammenda  sara'
          comminata per le infrazioni che espongono a pericolo  grave
          o a danno l'interesse protetto;
             e)    eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardino    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti per l'adempimento  degli  obblighi
          di  attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in
          quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a
          norma  degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, osservando altresi' il disposto dell'articolo  11-ter,
          comma  2,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, introdotto
          dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
             f)   i decreti legislativi assicureranno  in  ogni  caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle eventuali modificazioni intervenute entro il  termine
          della delega.
             2.    Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di
          attuazione della direttiva 91/368 CEE del Consiglio, del 20
          giugno 1991, sono abrogate:
             a)  con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio
          1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della  direttiva
          73/361/CEE  del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata
          dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile
          1976;
             b)  con decorrenza dal 31  dicembre  1995,  le  seguenti
          disposizioni    emanate    in   attuazione   di   direttive
          comunitarie:
             1)   decreto ministeriale  28  novembre  1987,  n.  593,
          relativo   alle   strutture   di   protezione  in  caso  di
          ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;
             2)    decreto  ministeriale  28  novembre  1987, n. 594,
          relativo alle strutture di protezione  in  caso  di  caduta
          oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;
             3)    decreto  legislativo  10  novembre  1991,  n. 304,
          relativo ai carrelli semoventi per movimentazione".
             "Art.  19  (Scambi  intracomunitari  di  carni  fresche:
          criteri  di  delega).   -   1. L'attuazione delle direttive
          91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e  91/498/CEE
          del  Consiglio;  del  29  luglio  1991,  sara' informata ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
             a)     per  l'individuazione   degli   stabilimenti   di
          macellazione  e  dei  laboratori  di sezionamento a ridotta
          capacita'  operativa  oggetto  della  deroga  di  cui  agli
          articoli  4  e  13  del  testo  della direttiva 64/433/CEE,
          allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE,  dovra'  farsi
          riferimento,  per  gli  stabilimenti di macellazione ad una
          quantita' di capi suini abbattuti non inferiore a  sessanta
          unita' alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad
          una  quantita'  di  materia prima carnea non inferiore alle
          sei tonnellate alla settimana, sempreche' siano soddisfatte
          le  condizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)
          dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva
          64/433/CEE;
             b)      per   l'individuazione   dell'ambito  locale  di
          commercializzazione   relativo   agli    stabilimenti    di
          macellazione  e  ai  laboratori  di  sezionamento a ridotta
          capacita' operativa, dovra' farsi  riferimento  al  mercato
          nazionale,  purche' il trasporto venga effettuato con mezzi
          adeguati a garantire il  perfetto  stato  di  conservazione
          delle carni".