IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto  l'articolo  6  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.  160;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 31 gennaio 1989;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
finanziamento  di  piani e progetti a carico del fondo per il rientro
della disoccupazione presentati  con  le  finalita'  e  le  modalita'
indicate  dall'articolo  6  del  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art.  87.  -  Il  Presidente  della  Repubblica   .   .
          (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolanenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
            7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  testo  dell'art.  6  del decreto-legge n. 86/1988
          (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e
          di mercato del lavoro, nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale),  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge n. 160/1988, e' il seguente:
             "Art. 6. - 1. E' istituito nello stato di previsione del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale il Fondo
          per il rientro dalla disoccupazione.
             2.  Il  Fondo  per  il  rientro  dalla   disoccupazione,
          amministrato  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
          sociale, ha la finalita'  di  promuovere  la  creazione  di
          occupazione,  in  particolare nei territori del Mezzogiorno
          di cui al testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218,  e  a  beneficio  delle
          categorie per le quali e' piu' accentuato il fenomeno della
          disoccupazione,    mediante    il    finanziamento   o   la
          partecipazione al finanziamento dei  piani  o  progetti  di
          investimenti,  di  cui  al  comma 3, che presentano elevata
          intensita' di nuova occupazione e con priorita' per  quelli
          attinenti  alla  tutela  del'ambiente,  alla manutenzione e
          valorizzazione  dei  beni  culturali,  alle  attivita'   di
          consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i
          progetti finalizzati delle amministrazioni pubbliche.
             3.  Le  disponibilita'  del  Fondo sono utilizzate per i
          piani ed i progetti  di  investimento  dello  Stato,  degli
          altri   enti   pubblici  e  delle  aziende,  approvato  dal
          Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai  comitati  istituiti
          nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4,
          lettera a), ed istruiti in conformita' alle disposizioni di
          cui ai commi 4 e 5, con priorita' per quelli immediatamente
          eseguibili.
             4.  Sentita  la  commissione  centrale per l'impiego, il
          Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  d'intesa
          con i Ministri competenti:
               a)   stabilisce  i  requisiti  dei  piani  e  progetti
          d'investimento  di  cui  al  comma  3  rilevanti   per   la
          valutazione  dei  parametri occupazionali, sotto il profilo
          quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo,  con
          particolare   riguardo   all'efficacia  formativa  ed  alla
          capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica;
               b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale,
          gli schemi di convenzioni attuative dei  piani  e  progetti
          d'investimento.
             5.  Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera
          b),  devono   prevedere   specifiche   clausole   volte   a
          determinare  puntualmente  gli obblighi che vengono assunti
          in materia di occupazione.
             6. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          d'intesa  con  i  Ministri competenti, verifica il grado di
          rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento  agli
          indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a).
             7.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
          d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con  proprio
          decreto,  alla determinazione delle modalita' di erogazione
          dei  finanziamenti,  alla  cui  eventuale  assegnazione  ai
          capitoli  di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati
          di previsione dei Ministeri  interessati  si  provvede  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale.
             8. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e  della
          previdenza  sociale, una commissione composta da sei membri
          in   rappresentanza    delle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
          lavoro e presieduta dal Ministro o da un sottosegretario di
          Stato  da  lui  delegato.  La  commissione ha il compito di
          concorrere ad  individuare  gli  obiettivi  prioritari  del
          Fondo  e  di  esprimere  preventivo parere, non vincolante,
          sulle decisioni che il Ministro assume nella  gestione  del
          predetto  Fondo.   Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla
          commissione sul funzionamento del  Fondo  e  sui  risultati
          occupazionali conseguiti.
             9.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          riferisce annualmente alle  Camere  sul  funzionamento  del
          Fondo e sui risultati conseguiti.
             10.   All'onere   di   lire   533   miliardi,  derivante
          dall'attuazione del presente articolo per l'anno  1988,  si
          provvede    mediante    corrispondente    utilizzo    dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero del tesoro per il medesimo anno,
          all'uopo      parzialmente      utilizzando      l'apposito
          accantonamento.  Le  somme  non  impegnate  nell'anno  1988
          possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990,  1991
          e 1992.
             11.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il testo del decreto del Ministro del lavoro  e  della
          previdenza  sociale  31  gennaio  1989  (Determinazione dei
          criteri per i progetti ed  i  piani  predisposti  ai  sensi
          dell'articolo  6  del  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,
          n.  160, recante istituzione del Fondo per il rientro dalla
          disoccupazione) e' il seguente:
                            "IL MINISTRO DEL LAVORO
                          E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
             Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,
          convertico,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
          n. 160, con cui si istituisce il Fondo per il rientro dalla
          disoccupazione;
             Visto in particolare il comma 4 nel  quale  e'  previsto
          che  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale
          d'intesa con i Ministri competenti, stabilisce i  requisiti
          dei  piani  e  progetti d'investimento di cui al precedente
          comma  3  rilevanti  per  la  valutazione   dei   parametri
          occupazionali,    sotto    il   profilo   quantitativo   e,
          soprattutto,  sotto  quello  qualitativo,  con  particolare
          riguardo  all'efficacia  formativa  ed  alla  capacita'  di
          sviluppare l'innovazione tecnologica;
             Sentita la commissione centrale per l'impiego;
             Sentita la commissione di cui al comma 8,  art.  6,  del
          citato  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
             Sentite le amministrazioni centrali competenti ai  sensi
          del quarto comma dell'art. 6;
                                   Decreta:
             Art.  1  (Finalita'  del  Fondo  per  il  rientro  dalla
          disoccupazione).  - Il fondo ha la finalita' di  promuovere
          la  creazione  di  occupazione in particolare nei territori
          del Mezzogiorno di cui al testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218  e  a
          beneficio  delle  categorie per le quali e' piu' accentuato
          il fenomeno della disoccupazione.
             I piani ed i progetti di cui al comma 2 del citato  art.
          6  del  decreto-legge  21 marzo 1988, n. 86 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,  n.  160,  hanno
          l'obiettivo   principale  di  contribuire  a  rinnovare  ed
          innovare  i  servizi  pubblici  e  le  infrastrutture   con
          interventi  anche  di  manutenzione  straordinaria.    Tali
          interventi, una volta esaurito,  entro  un  arco  di  tempo
          predeterminato  l'apporto  del  Fondo  di  cui in premessa,
          possono  venire  assorbiti  dalle  amministrazini  ed  enti
          competenti  nei  loro  bilanci ordinari. Ciascun intervento
          deve essere parte di piani e  progetti  che  comportano  un
          costo  finanziario  totale non inferiore a cinque miliardi.
          Nell'ambito di ciascun piano e progetto il  costo  di  ogni
          singolo  lotto  funzionale  non deve essere inferiore ad un
          miliardo e mezzo.
             Art.   2   (Lavoratori    appartenenti    a    categorie
          svantaggiate).  -  L'assunzione  di  nuovo  personale  - in
          numero  da  specificare  sia  per  la  fase  di  avviamento
          operativo  o  di  cantiere  che per quella di regime - deve
          avvenire   prevalentemente   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie:
               a)  lavoratori in possesso del diploma di scuola media
          superiore  o  dell'attestato  di  qualifica  con  eta'  non
          superiore a 32 anni iscritti alla prima classe da almeno un
          anno  o  che abbiano conseguito il diploma o l'attestato di
          qualifica da almeno dodici mesi;
               b) lavoratori in possesso del diploma  di  laurea  con
          eta'  non superiore a 35 anni iscritti alla prima classe da
          almeno un anno o  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
          laurea da almeno dodici mesi;
               c)  lavoratori  di  eta'  compresa ta i 20 e i 40 anni
          iscritti da piu' di tre anni nella prima classe delle liste
          di collocamento e che risultino non iscritti da almeno  tre
          anni  negli  elenchi  ed  albi  degli  esercenti  attivita'
          commerciale degli artigiani e  dei  coltivatori  diretti  e
          negli albi dei liberi professionisti;
               d)  lavoratori  iscritti nelle lite di mobilita'; fino
          all'entrata in vigore della riforma della disciplina  della
          mobilita'  vengono  presi in considerazione i lavoratori in
          CIGS sospesi a zero ore, senza limiti di eta';
               e)  lavoratori  che  fruiscano  del   trattamento   di
          disoccupazione speciale, senza limiti di eta';
               f)  lavoratori  di sesso femminile tenendo conto della
          sitauzione occupazionale esistente nell'ambito territoriale
          su cui saranno realizzati i piani e i progetti finanziati.
             Art. 3 (Soggetti  interessati  alla  predisposizione  ed
          attuazione  dei  piani  e  dei  progetti).  -  I  piani e i
          progetti di investimento possono  essere  presentati  dalle
          amministrazioni    dello   Stato,   dagli   enti   pubblici
          territoriali, dagli altri entri pubbici anche  economici  e
          dalle  imprese o loro consorzi e societa' consortili, anche
          in forma cooperativa.
             Il Ministero del lavoro potra' avvalersi  delle  agenzie
          per  l'impiego  per  la predisposizione di piani e progetti
          che interessino singoli ambiti territoriali.
             Art. 4 (Requisiti dei piani e dei progetti). - I piani e
          i  progetti  devono  essere  presentati  in  cinque   copie
          unitamente  all'allegata  scheda  (allegato 1) al Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale - Direzione  generale
          per  l'impiego  -  Divisione VII, e devono avere i seguenti
          requisiti:
              1) contenere  l'indicazione  di  essere  immediatamente
          eseguibili    o    indicare    i    tempi   necessari   per
          l'eseguibilita';
              2) indicare l'area di localizzazione dell'intervento ai
          fini di cui al comma 2 dell'art. 6;
              3)   indicare   le   caratteristiche   qualitative    e
          quantitative  del  personale  aggiuntivo  rispetto a quello
          esistente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge
          21  marzo  1988,  n.  86, da utilizzare per la gestione dei
          progetti e dei piani;
              4)  comportare  e  prevedere  specifici  programmi   di
          formazione    e   di   aggiornamento   professionale,   con
          l'indicazione  dei   titoli   di   studio   richiesti,   la
          qualificazione-obiettivo,            le           modalita'
          tecnico-organizzative,    l'inquadramento     professionale
          iniziale  e  quello  previsto  al  termine  dell'intervento
          formativo;
              5) contenere la valutazione della efficacia formativa e
          della capacita'  di  sviluppare  l'innovazione  tecnologica
          secondo i programmi di cui al punto precedente;
              6)  contenere  indicazioni  in  merito  all'occupazione
          indotta, attivata tramite esternalita'  ed  interdipendenze
          dall'intervento specifico.
             Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale
          iniziera' l'esame dei piani  e  dei  progetti  che  saranno
          pervenuti  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
          presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
            Art. 5 (Istruttoria dei piani e dei progetti per i  quali
          si  richieda  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale il finanziamento totale). - Nel caso si richieda al
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale   il
          finanziamento  totale,  la  istruttoria  dei  piani  e  dei
          progetti verra' condotta singolarmente per ciascun piano  e
          progetto  da un nucleo di almeno sette esperti nominati con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
          L'istruttoria riguardera', tra l'altro:
               a)  esame  di  ammissibilita'  volto   a   verificare,
          d'intesa  con le amministrazioni competenti per materia, la
          rispondenza formale dei piani e progetti  ai  requisiti  di
          cui  all'art.  4 del presente decreto ed alla normativa ivi
          richiamata;
               b) esame di valutabilita' ed attendibilita', di intesa
          con le amministrazioni competenti  per  materia,  dei  dati
          presentati  a  corredo dei piani e dei progetti ai fini dei
          conseguenti effetti occupazionali;
               c) valutazione  micro-economica  di  merito  sotto  il
          profilo   dell'apporto   occupazionale   in   relazione  ai
          requisiti di cui all'art.   2 ed  alle  categorie  previste
          dall'art. 3.
             Durante  la  fase istruttoria, il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, ove lo ritenga opportuno,  potra'
          acquisire  il  parere  della  commissione di cui al comma 8
          dell'art. 6 della legge n.  160/88.
             Art. 6 (Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali
          si richieda al Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  la  partecipazione  al  finanziamento). - Nel caso
          invece  si  richieda  al  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  la  partecipazione al finanziamento di
          progetti e piani gia' approvati dal Consiglio dei Ministri,
          dal CIPE  o  da  comitati  istituiti  nel  suo  ambito,  il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale una volta
          acquisita  l'istruttoria  gia'   effettuata,   provvedera',
          attraverso  il  nucleo  degli  esperti  di cui all'articolo
          precedente, ad una valutazione  micro-econonica  di  merito
          sotto il profilo dell'apporto occupazionale.
             Tale   valutazione  riguardera'  anche  i  programmi  di
          formazione    o     di     aggiornamento     professionale,
          l'inquadramento   iniziale   e   finale   dei   lavoratori,
          l'efficacia  formativa  e  la   capacita'   di   sviluppare
          l'innovazione tecnologica.
             Durante  la  fase istruttoria, il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale, ove lo ritenga opportuno,  potra'
          acquisire  il  parere  della  commissione di cui al comma 8
          dell'art. 6 della legge n.  160/88.
            Art. 7 (Approvazione dei piani e progetti per i quali  si
          richiede  il  finanziamento totale). - Una volta effettuata
          l'istruttoria i piani e i progetti per i quali si  richiede
          al   Fondo   il  finanziamento  totale  saranno  sottoposti
          all'approvazione del CIPE o dei comitati istituiti nel  suo
          ambito, fatte salve diverse disposizioni legislative.
             Art. 8 (Approvazione dei piani e progetti per i quali si
          richieda  la  partecipazione al finanziamento). - Nel caso,
          invece, si tratti di  piani  e  progetti  per  i  quali  si
          richieda  la  partecipazione del Fondo al finanziamento, la
          parte di progetto finanziata sara' approvata  dal  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda i
          requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 6.
             Art.  9 (Decadenza). - I soggetti di cui all'art. 3 sono
          tenuti ad avviare la realizzazione dei piani e dei progetti
          entro centoventi giorni dal perfezionamento del decreto  di
          approvazione a pena di decadenza.
             Il  presente  decreto  unitamente all'allegato schema di
          convenzione di cui all'art. 6,  quarto  comma,  lettera  b)
          (allegato  2),  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana".
          (Si omette l'allegato)
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo  dell'articolo  6  del  decreto-legge  n.
          86/1988,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n.
          160/1988, si vedano le precedenti note alle premesse.