IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Sentita la conferenza Stato-regioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il procedimento di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche e il procedimento di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale, contenuti nell'elenco n. 4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n.537. 2. Esso regola, altresi', il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, connesso ai procedimenti indicati nel comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 3. Il presente regolamento costituisce, altresi', atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis). Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. (Omissis)". - L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis)". - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). (Omissis). 7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferisono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle proce- dure di verifica e controllo. (Omissis)". - Il testo del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, e' il seguente: "Art. 1. - Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte e con il Ministro per l'agricoltura e foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo. Le manifestazioni predette sono sottoposte al controllo del Ministero delle corporazioni che lo esercitera' di concerto col Ministero delle finanze per le manifestazioni che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola e quelle di arte sono controllate rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale. Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale e locale, sono sottoposte al controllo dei consigli provinciali dell'economia corporativa. Con decreto di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sara' provveduto alla concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni. Art. 2. - Gli enti costituiti per la organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, di cui al primo comma del precedente articolo, debbono essere legalmente riconosciuti. Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento degli enti predetti, puo' affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario. Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale possono essere organizzate anche da enti pubblici gia' riconosciuti dallo Stato. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo potranno essere sciolti qualora risulti che essi non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono. Art. 3. - Lo statuto degli enti previsti dal primo comma del precedente articolo, deve indicare: a) lo scopo che l'ente si propone; b) il capitale di fondazione; c) gli organi della amministrazione. Il Presidente dell'ente e' nominato dal Capo del Governo. Il segretario generale dell'ente e' nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734. Art. 4. - Gli enti previsti dall'art. 2 del presente decreto devono annualmente sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo e quello consuntivo. Devono essere altresi' sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio. Art. 5. - In caso di scioglimento di enti autonomi costituiti per la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio dei beni di detti enti a favore di enti pubblici, sono soggetti alle tasse fisse minime del registro ed ipotecarie, quando i beni stessi restino destinati a manifestazioni analoghe a quella originaria. Art. 6. - E' istituito presso il Ministero delle corporazioni il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. Il calendario sara' approvato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e col Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte, entro il mese di dicembre di ciascun anno e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il calendario conterra' le seguenti indicazioni: a) luogo in cui si effettua la manifestazione; b) carattere di essa se cioe' internazionale, nazionale, interprovinciale; c) data d'inizio e di chiusura della manifestazione; d) data del provvedimento di autorizzazione. Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale del decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda le esposizioni e mostre d'arte. Contro la cancellazione non e' ammesso alcun gravame. Art. 7. - Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali o interprovinciali oltre quelle indicate nel calendario ufficiale. Art. 8. - I consigli provinciali dell'economia corporativa, formeranno il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni di carattere provinciale e locale che avranno luogo nell'anno seguente. Nell'elenco devono essere distinte le fiere dalle mostre ed esposizioni, quelle provinciali da quelle locali, devono inoltre essere indicati il luogo, la data del provvedimento di autorizzazione e quella d'inizio e di chiusura di ciascuna delle suddette manifestazioni. Nel mese di novembre di ogni anno i consigli provinciali dell'economia corporativa trasmetteranno al Ministero delle corporazioni copia del calendario predetto. Disposizioni transitorie Art. 9. - Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sara' stabilito quali delle fiere permanenti gia' autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere conservate. Art. 10. - All'esame del comitato permanente, istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sono sottoposte anche le domande per la organizzazione delle esposizioni e mostre d'arte librarie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo. Art. 11. - Ai rappresentanti dei Ministeri, indicati nella lettera c) dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, di cui al precedente articolo, e' aggiunto un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale. Art. 12. - Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto. Art. 13. - Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge". - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, e' il seguente: "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni; Sentite le regioni a statuto ordinario; Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. - Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati. Il trasferimento riguarda, tra l'altro le funzioni concernenti: a) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali, nonche' quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali; c) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte; d) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Art. 2. - Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto riguarda il riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale. Restano, altresi', ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo 'Mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze'. Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali potra' essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua la fiera. Per le altre fiere nazionali, il decreto di cui al primo comma sara' emanato per iniziativa della regione a statuto ordinario nel cui territorio si effettua la fiera. Art. 3. - Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente. Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale. Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale. Nei collegio dei revisori dei conti degli enti medesimi sara' incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Art. 4. - Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisorii, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato. Art. 5. - Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui al precedente art. 1. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato. Art. 6. - Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui al presente decreto. Art. 7. - Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti sia delle condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al precedente art. 1, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione. Art. 8. - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. I programmi delle attivita' fieristiche di iniziativa regionale nonche' le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono comunicati dalle regioni al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attivita' fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a emanare il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto. Tra l'altro le regioni comunicano periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attivita'. Art. 9. - Le regioni in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per le regioni. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determi- nate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione interessata. Art. 10. - Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11. Art. 11. - La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori a detto trasferimento. Resta altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o da altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime. Art. 12. - Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto restano determinate come segue: Capitoli da ridurre: (ammontare delle riduzioni in milioni di lire) Spese di natura operativa correnti: 1632 - Contributi a favore di manifestazioni fieristiche (art. 1 della legge 18 marzo 1959, n. 133): 20. Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto- legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972, la data di inizio dell'esercizio, da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato all'art. 8 della legge e 16 maggio 1970, n. 281, la riduzione di stanziamento indicata nel medesimo primo comma sara' effettuata nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare della riduzione stessa. Art. 13. - Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono de- terminate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare della riduzione di stanziamento risultante nel primo comma del precedente articolo la percentuale del venti per cento. Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando la sopra indicata misura percentuale all'importo della riduzione di stanziamento, resta determinato in milioni 3 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121. All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972. Art. 14. - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121". - Il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' il seguente: "Art. 53 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni gia' riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere e' dichiarata con provvedimento dello Stato; 2) le esposizioni universali; 3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni". Note all'art. 1: - L'elenco n. 4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7, della stessa legge. Si vedano, inoltre, le precedenti note alle premesse. - Il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e' il seguente: "Art. 3. - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo' essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli organi statali, e le amministrazioni regionali son tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".