IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  1972,
n. 7; 
  Visto l'art. 53 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Sentita la conferenza Stato-regioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            O g g e t t o 
  1.  Il  presente   regolamento   disciplina   i   procedimenti   di
approvazione  delle  deliberazioni  adottate  dagli   enti   autonomi
fieristici vigilati dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, il procedimento di riconoscimento  della  qualifica
di internazionale delle manifestazioni fieristiche e il  procedimento
di  emanazione  del   calendario   ufficiale   delle   manifestazioni
fieristiche  di  rilievo  nazionale  ed   internazionale,   contenuti
nell'elenco n. 4, allegato al testo della  legge  24  dicembre  1993,
n.537. 
  2. Esso regola, altresi', il procedimento  di  autorizzazione  allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche, connesso  ai  procedimenti
indicati nel comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma  7,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
   3.  Il  presente  regolamento  costituisce,  altresi',   atto   di
indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22  luglio
1975, n. 382. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)   riduzione    del    numero    dei    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferisono alla medesima attivita';
               e) semplificazione e accelerazione delle procedure  di
          spesa  e  contabili, anche mediante adozione, ed estensione
          alle fasi  procedimentali  di  integrazione  dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di cui
          all'art. 51, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)    unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale   su   espressa   delega,   dei    procedimenti
          amministrativi   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento  acustico,  dell'acqua, dell'aria e dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g) snellimento per le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi     comparti     produttivi    degli    adempimenti
          amministrativi previsti dalla vigente legislazione  per  la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  testo del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n.
          454, e' il seguente:
             "Art. 1. - Le esposizioni e mostre d'arte, le  fiere  di
          campioni  e  le  esposizioni  o  mostre  d'indole agricola,
          industriale o  commerciale  a  carattere  interprovinciale,
          nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del
          Ministro   per   le   corporazioni,   sentito  il  Comitato
          permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di
          concerto con il Ministro per l'educazione nazionale per  le
          esposizioni   e   mostre  d'arte  e  con  il  Ministro  per
          l'agricoltura   e   foreste   per   quanto   riguarda    le
          manifestazioni di carattere agricolo.
             Le  manifestazioni predette sono sottoposte al controllo
          del Ministero delle  corporazioni  che  lo  esercitera'  di
          concerto  col Ministero delle finanze per le manifestazioni
          che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di
          indole  agricola  e  quelle  di   arte   sono   controllate
          rispettivamente  dal Ministero dell'agricoltura e foreste e
          da quello dell'educazione nazionale.
             Le  mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale
          e  locale,  sono  sottoposte  al  controllo  dei   consigli
          provinciali dell'economia corporativa.
             Con  decreto di autorizzazione di cui al primo comma del
          presente articolo sara' provveduto alla  concessione  delle
          facilitazioni  ferroviarie  e doganali ai sensi dell'art. 3
          del regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di  concerto
          con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni.
             Art.  2.  -  Gli  enti  costituiti per la organizzazione
          periodica di fiere, mostre ed esposizioni, di cui al  primo
          comma  del  precedente  articolo, debbono essere legalmente
          riconosciuti.
             Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali,  e
          nell'interesse  del migliore andamento degli enti predetti,
          puo' affidarne l'amministrazione straordinaria  ad  un  suo
          commissario.
             Le    mostre,   fiere   ed   esposizioni   a   carattere
          interprovinciale possono essere organizzate anche  da  enti
          pubblici gia' riconosciuti dallo Stato.
             Gli  enti  di  cui  al primo comma del presente articolo
          potranno  essere  sciolti  qualora  risulti  che  essi  non
          dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono.
             Art. 3. - Lo statuto degli enti previsti dal primo comma
          del precedente articolo, deve indicare:
               a) lo scopo che l'ente si propone;
               b) il capitale di fondazione;
               c) gli organi della amministrazione.
             Il   Presidente  dell'ente  e'  nominato  dal  Capo  del
          Governo.
             Il  segretario  generale  dell'ente  e'   nominato,   su
          proposta  del presidente, dal Ministro per le corporazioni,
          sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre
          1932, n. 1734.
             Art. 4. - Gli enti previsti  dall'art.  2  del  presente
          decreto  devono annualmente sottoporre all'approvazione del
          Ministero  delle  corporazioni  il  bilancio  preventivo  e
          quello consuntivo.
             Devono  essere  altresi' sottoposti all'approvazione del
          Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino
          il bilancio per oltre un esercizio.
             Art. 5. - In  caso  di  scioglimento  di  enti  autonomi
          costituiti  per  la  organizzazione  di  mostre,  fiere  ed
          esposizioni, gli atti che venissero stipulati  per  operare
          il  passaggio  dei  beni  di  detti  enti  a favore di enti
          pubblici,  sono  soggetti  alle  tasse  fisse  minime   del
          registro  ed  ipotecarie,  quando  i  beni  stessi  restino
          destinati a manifestazioni analoghe a quella originaria.
             Art.  6.  -  E'  istituito  presso  il  Ministero  delle
          corporazioni il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed
          esposizioni  internazionali, nazionali ed interprovinciali,
          autorizzate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
             Il calendario sara' approvato con decreto  del  Ministro
          per  le  corporazioni  di  concerto  con  il  Ministro  per
          l'agricoltura  e  le  foreste  per   quanto   riguarda   le
          manifestazioni   d'indole  agricola,  e  col  Ministro  per
          l'educazione  nazionale per le esposizioni e mostre d'arte,
          entro  il  mese  di  dicembre  di  ciascun  anno  e   sara'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
             Il calendario conterra' le seguenti indicazioni:
               a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
               b)   carattere   di   essa  se  cioe'  internazionale,
          nazionale, interprovinciale;
               c) data d'inizio e di chiusura della manifestazione;
               d) data del provvedimento di autorizzazione.
             Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate
          dal calendario ufficiale del decreto del  Ministro  per  le
          corporazioni,  sentito  il  comitato permanente di cui alla
          legge 5 dicembre 1932, n.  1734, e di concerto col Ministro
          per l'agricoltura e  le  foreste  per  quanto  riguarda  le
          manifestazioni d'indole agricola e di concerto col Ministro
          per   l'educazione   nazionale   per   quanto  riguarda  le
          esposizioni e mostre d'arte.
             Contro la cancellazione non e' ammesso alcun gravame.
             Art. 7. - Non possono aver luogo  durante  l'anno  altre
          fiere,  mostre  ed  esposizioni internazionali, nazionali o
          interprovinciali  oltre  quelle  indicate  nel   calendario
          ufficiale.
             Art.   8.   -   I   consigli  provinciali  dell'economia
          corporativa, formeranno il calendario delle  fiere,  mostre
          ed  esposizioni  di  carattere  provinciale  e  locale  che
          avranno luogo nell'anno seguente.
             Nell'elenco devono essere distinte le fiere dalle mostre
          ed esposizioni, quelle provinciali da quelle locali, devono
          inoltre essere indicati il luogo, la data del provvedimento
          di autorizzazione  e  quella  d'inizio  e  di  chiusura  di
          ciascuna delle suddette manifestazioni.
             Nel mese di novembre di ogni anno i consigli provinciali
          dell'economia corporativa trasmetteranno al Ministero delle
          corporazioni copia del calendario predetto.
                           Disposizioni transitorie
             Art.  9. - Con decreto del Ministro per le corporazioni,
          sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre
          1932, n. 1734, sara' stabilito quali delle fiere permanenti
          gia' autorizzate alla data di  pubblicazione  del  presente
          decreto, potranno essere conservate.
             Art.  10. - All'esame del comitato permanente, istituito
          con la legge 5 dicembre  1932,  n.  1734,  sono  sottoposte
          anche  le domande per la organizzazione delle esposizioni e
          mostre  d'arte  librarie,  zootecniche   e   di   carattere
          strettamente agricolo.
             Art.  11.  -  Ai  rappresentanti dei Ministeri, indicati
          nella lettera c) dell'art. 2 della legge 5  dicembre  1932,
          n.  1734,  di  cui  al  precedente articolo, e' aggiunto un
          rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.
             Art. 12. - Sono abrogate  le  disposizioni  contrarie  a
          quelle contenute nel presente decreto.
             Art.  13.  -  Il  presente  decreto  sara' presentato al
          Parlamento per la sua conversione in legge.
             Il Capo del Governo,  proponente,  e'  autorizzato  alla
          presentazione del relativo disegno di legge".
             -  Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          15 gennaio 1972, n. 7, e' il seguente:
                        "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
             Visti  gli  articoli  87,  comma  quinto,  117, 118 e la
          disposizione VIII transitoria della Costituzione;
             Vista la legge  16  maggio  1970,  n.  281,  concernente
          provvedimenti   finanziari   per   le   regioni  a  statuto
          ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per
          il passaggio delle funzioni e del  personale  statali  alle
          regioni;
             Sentite le regioni a statuto ordinario;
             Udito  il  parere  della commissione parlamentare per le
          questioni regionali di  cui  all'art.  52  della  legge  10
          febbraio 1953, n. 62;
             Sentito il Consiglio dei Ministri;
             Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e
          l'artigianato, per il tesoro,  per  le  finanze  e  per  il
          bilancio e la programmazione economica;
                                   Decreta:
             Art.  1.  -  Sono  trasferite  alle  regioni  a  statuto
          ordinario,  per  il  rispettivo  territorio,  le   funzioni
          amministrative   esercitate   dagli   organi   centrali   e
          periferici dello Stato in materia di fiere e mercati.
             Il  trasferimento  riguarda,  tra  l'altro  le  funzioni
          concernenti:
               a)  le  fiere:  locali, provinciali, interprovinciali,
          nazionali,  nonche'  quelle  internazionali  che  non  sono
          organizzate  da  enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del
          regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;
               b) le esposizioni e  mostre  agricole,  industriali  e
          commerciali  con  esclusione  di  quelle  internazionali  e
          universali;
               c) le esposizioni e  mostre  d'arte  organizzate  allo
          scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte;
               d)  i  mercati  per  la  compravendita all'ingrosso di
          prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
             Art. 2. - Rimangono  ferme  le  disposizioni  del  primo
          comma  dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934,
          n. 454, convertito,  senza  modificazioni,  nella  legge  5
          luglio    1934,   n.   1607,   per   quanto   riguarda   il
          riconoscimento,   con   decreto   del   Presidente    della
          Repubblica,  degli  enti  costituiti  per  l'organizzazione
          delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale.
             Restano, altresi', ferme le  attribuzioni  degli  organi
          statali   in   ordine  all'ente  autonomo  'Mostra  mercato
          nazionale dell'artigianato in Firenze'.
             Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori
          di fiere internazionali potra' essere promosso anche  dalle
          regioni nel cui territorio si effettua la fiera.
             Per le altre fiere nazionali, il decreto di cui al primo
          comma  sara' emanato per iniziativa della regione a statuto
          ordinario nel cui territorio si effettua la fiera.
             Art. 3. - Nei consigli  di  amministrazione  degli  enti
          costituiti  per l'organizzazione delle fiere internazionali
          saranno inclusi  due  componenti  designati  dal  consiglio
          regionale  della  regione nel cui territorio si effettua la
          fiera. Uno dei  rappresentanti  regionali  fa  parte  della
          giunta esecutiva dell'ente.
             Dei  collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore
          designato dalla giunta regionale.
             Nei consigli di amministrazione  degli  enti  costituiti
          per  l'organizzazione  di fiere classificate come nazionali
          saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  tra  i  quali  viene  scelto  il
          presidente  dell'ente  da  nominare  dal  competente organo
          regionale.
             Nei collegio dei revisori dei conti degli enti  medesimi
          sara'   incluso   un  componente  designato  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Art.  4.  -  Sono  trasferite  alle  regioni  a  statuto
          ordinario   le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli
          organi centrali e periferici dello  Stato  in  ordine  agli
          enti,  istituzioni  ed organizzazioni locali operanti nella
          materia di cui  al  precedente  art.  1,  ivi  comprese  le
          attribuzioni  in  ordine  alla  nomina  dei  componenti dei
          collegi dei revisorii, salva la designazione da  parte  del
          Ministro  per il tesoro di un componente dei collegi stessi
          in relazione alla permanenza di interessi finanziari  dello
          Stato.
             Art.  5.  -  Fino  a quando non sia provveduto con legge
          dello Stato al riordinamento ed  alla  distribuzione  delle
          funzioni   amministrative   fra   gli   enti  locali,  sono
          conservate alle province, ai  comuni  ed  agli  altri  enti
          locali,    le    funzioni   amministrative   di   interesse
          esclusivamente locale esercitate nella materia  di  cui  al
          precedente art. 1.
             Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici
          dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in
          cui  le  disposizioni  vigenti  nella  materia  di  cui  al
          precedente primo comma, facciano  riferimento,  per  quanto
          riguarda   le   funzioni  degli  enti  locali,  a  funzioni
          amministrative degli organi od uffici centrali o periferici
          dello Stato.
             Art. 6. -  Restano  ferme  le  competenze  degli  organi
          statali  in  ordine  alle  relazioni  internazionali  nella
          materia di cui al presente decreto.
             Art. 7. - Restano ferme  le  attribuzioni  degli  organi
          statali  in  materia  di  pubblica  sicurezza,  di  polizia
          giudiziaria e di sicurezza sia  degli  impianti  sia  delle
          condizioni di lavoro, nonche' quelle altre che, pur essendo
          esercitate in relazione alle attivita' di cui al precedente
          art. 1, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della
          Costituzione.
             Art. 8. - La funzione di indirizzo e coordinamento delle
          attivita'  amministrative delle regioni a statuto ordinario
          che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche  con
          riferimento   agli   obiettivi   del   programma  economico
          nazionale  ed  agli  impegni   derivanti   dagli   obblighi
          internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
          dei  casi  in  cui  si provveda con legge o con atto avente
          forza di legge, mediante deliberazioni  del  Consiglio  dei
          Ministri  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri di  intesa  con  il  Ministro  o  con  i  Ministri
          competenti.
             L'esercizio  della  funzione  di cui al precedente comma
          puo' essere delegato di volta in volta  dal  Consiglio  dei
          Ministri    al    Comitato    interministeriale    per   la
          programmazione economica (C.I.P.E.) per  la  determinazione
          dei  criteri  operativi  nelle  materie  di  sua competenza
          oppure al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  il
          Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
             I  programmi  delle  attivita' fieristiche di iniziativa
          regionale   nonche'   le   successive   modificazioni    ed
          integrazioni  dei  programmi  stessi  sono comunicati dalle
          regioni  al  Ministro  per  l'industria,  il  commercio   e
          l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il
          coordinamento  delle  attivita'  fra le regioni e di quelle
          delle regioni con quelle di competenza dello Stato.
             Il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
          del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
          provvede  a  emanare  il  calendario ufficiale delle fiere,
          mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali.
             Gli organi statali e le amministrazioni  regionali  sono
          tenuti  a  fornirsi,  reciprocamente ed a richiesta, per il
          tramite del commissario del  Governo  nella  regione,  ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella
          materia di cui al presente decreto.
             Tra  l'altro  le  regioni  comunicano periodiche notizie
          sulle  fiere,  mostre  ed   esposizioni   e   sui   mercati
          all'ingrosso e dati relativi alla loro attivita'.
             Art.   9.  -  Le  regioni  in  relazione  alle  esigenze
          derivanti  dall'esercizio  delle   attribuzioni   ad   esse
          trasferite  con  il presente decreto, possono avvalersi dei
          servizi tecnici  dello  Stato  operanti  per  funzioni  non
          trasferite alle regioni.
             Lo  Stato  sara' rimborsato delle spese sostenute per le
          regioni.
             La misura e le modalita' dei rimborsi  saranno  determi-
          nate  con  decreto  del Ministro per il tesoro, di concerto
          con   il   Ministro   competente,   previa    intesa    con
          l'amministrazione interessata.
             Art.  10.  -  Sotto  la  data  in  cui  si  effettua  il
          trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di
          cui al presente decreto, e comunque  entro  il  termine  di
          trenta  giorni  dalla data stessa, le amministrazioni dello
          Stato provvederanno a consegnare, con elenchi  descrittivi,
          a  ciascuna  regione interessata, gli atti sia degli uffici
          centrali   che  degli  uffici  periferici,  concernenti  le
          funzioni amministrative  trasferite  alle  regioni  con  il
          presente  decreto  e relativi a questioni o disposizioni di
          massima inerenti alle dette funzioni  amministrative  e  ad
          affari  non  ancora  esauriti,  fatta  eccezione  di quelli
          disciplinati dal successivo art. 11.
             Art.   11.   -   La   definizione    dei    procedimenti
          amministrativi   che   abbiano   comportato  assunzione  di
          impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di  contabilita'
          di  Stato,  prima della data del trasferimento alle regioni
          delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto,
          rimane  di  competenza  degli   organi   statali.   Rimane,
          parimenti,  di  competenza  degli  organi  dello Stato, con
          oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione  delle
          ulteriori  annualita'  di  spese  pluriennali  a  carico di
          esercizi  successivi  a  quello  di   trasferimento   delle
          funzioni  alle  regioni,  qualora  l'impegno  relativo alla
          prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi  finanziari
          anteriori a detto trasferimento.
             Resta  altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di
          competenza  degli  organi  statali   la   definizione   dei
          provvedimenti  che  trovino  il loro finanziamento in somme
          mantenute nel conto dei  residui  ai  termini  del  secondo
          comma  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
          2440,  o  da  altre  disposizioni  che  ad  esso   facciano
          riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme
          che,  alla  data  predetta,  non risultino ancora impegnate
          saranno portate in aumento del fondo per  il  finanziamento
          dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della
          legge  16  maggio  1970,  n. 281. Il Ministro per il tesoro
          provvedera',   con   propri   decreti,   alle   conseguenti
          variazioni   compensative   nel  conto  dei  residui  delle
          amministrazioni interessate. Le somme trasferite  al  fondo
          saranno  assegnate  entro  un biennio, alle amministrazioni
          regionali  sulla  base  dei   criteri   che   il   Comitato
          interministeriale    per    la   programmazione   economica
          determinera', in relazione a quanto  previsto  nel  secondo
          comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche
          conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
             Art. 12. - Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art.
          18  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281, allo stato di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  in  conseguenza  del  trasferimento alle
          regioni a statuto ordinario delle  funzioni  amministrative
          di cui al presente decreto restano determinate come segue:
                             Capitoli da ridurre:
                (ammontare delle riduzioni in milioni di lire)
            Spese di natura operativa correnti:
          1632  -  Contributi  a favore di manifestazioni fieristiche
          (art. 1 della legge 18 marzo 1959, n. 133): 20.
             Per l'anno 1972, in relazione al disposto  del  decreto-
          legge  28  dicembre  1971,  n.  1121, che fissa al 1 aprile
          1972, la data di  inizio  dell'esercizio,  da  parte  delle
          regioni  a statuto ordinario delle funzioni loro trasferite
          e  quella  di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo
          comune indicato all'art. 8 della legge e 16 maggio 1970, n.
          281, la riduzione di  stanziamento  indicata  nel  medesimo
          primo   comma   sara'  effettuata  nella  misura  dei  nove
          dodicesimi dell'ammontare della riduzione stessa.
             Art. 13. - Le spese aggiuntive connesse al trasferimento
          alle   regioni   a   statuto   ordinario   delle   funzioni
          amministrative  statali di cui al presente decreto sono de-
          terminate, ai sensi dell'art.  18  della  legge  16  maggio
          1970,  n.  281, applicando all'ammontare della riduzione di
          stanziamento risultante  nel  primo  comma  del  precedente
          articolo la percentuale del venti per cento.
             Per  l'anno  1972,  l'ammontare  delle spese aggiuntive,
          quale  risulta  applicando   la   sopra   indicata   misura
          percentuale  all'importo  della  riduzione di stanziamento,
          resta determinato  in  milioni  3  in  relazione  a  quanto
          disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n.  1121.
             All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con
          una  corrispondente  riduzione del fondo di cui al capitolo
          3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
          l'anno 1972.
             Art. 14. - Il presente decreto entra in vigore il giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  ha effetto, per
          quanto   riguarda   il   trasferimento    delle    funzioni
          amministrative,  dalla  data  fissata  nel decreto-legge 28
          dicembre 1971, n. 1121".
             - Il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' il seguente:
             "Art. 53 (Competenze dello Stato). - Sono di  competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
              1)  gli  enti fiera internazionali di Milano, di Bari e
          di Verona; ferme le qualificazioni gia'  riconosciute  alla
          data  di  entrata in vigore del presente decreto, la natura
          internazionale   di   altre   fiere   e'   dichiarata   con
          provvedimento dello Stato;
              2) le esposizioni universali;
              3)  la  formazione  e  la  tenuta  del calendario delle
          fiere, sentite le regioni".
          Note all'art. 1:
             - L'elenco n.  4,  allegato  al  testo  della  legge  24
          dicembre    1993,   n.   537,   contiene   i   procedimenti
          amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2,  comma
          7,  della  stessa  legge. Si vedano, inoltre, le precedenti
          note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 3 della legge 22  luglio  1975,  n.
          382, e' il seguente:
             "Art.  3.  -  La  funzione  di indirizzo e coordinamento
          delle attivita'  amministrative  delle  regioni  a  statuto
          ordinario  attiene  ad esigenze di carattere unitario anche
          con  riferimento  agli   obiettivi   della   programmazione
          economica   nazionale   ed  agli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi internazionali e comunitari. Detta funzione spetta
          allo  Stato  e  viene  esercitata, fuori dei casi in cui si
          provveda con legge  o  con  atto  avente  forza  di  legge,
          mediante  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio,  d'intesa  con  il
          Ministro o i Ministri competenti.
             L'esercizio  della  funzione  di cui al precedente comma
          puo' essere delegato di volta in volta  dal  Consiglio  dei
          Ministri    al    Comitato    interministeriale    per   la
          programmazione economica (C.I.P.E.) per  la  determinazione
          dei  criteri  operativi  nelle  materie  di  sua competenza
          oppure al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  il
          Ministro competente quando si tratti di affari particolari.
             Le   disposizioni   di   cui  ai  precedenti  due  commi
          sostituiscono  ogni  altra  norma  concernente  l'esercizio
          della   funzione   di  indirizzo  e  di  coordinamento  con
          particolare  riguardo  a  quelle  contenute   nei   decreti
          delegati  emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16
          maggio 1970, n. 281.
             Gli organi statali, e le amministrazioni  regionali  son
          tenuti  a  fornirsi  reciprocamente  ed a richiesta, per il
          tramite del commissario del  Governo  nella  regione,  ogni
          notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".