IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Visto l'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,  come
convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,
sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale e  con  il  Ministro  degli  affari
esteri; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Oggetto del regolamento 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
autorizzazione alla assunzione di lavoratori italiani da impiegare  o
da trasferire all'estero. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica  . (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi")  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
            7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferisono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - L'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
          convertito,  con modificazioni, in legge 3 ottobre 1987, n.
          398 e' il seguente:
             "Art. 2 (Autorizzazione preventivia per l'assunzione dei
          lavoratori  italiani   da   impiegare   o   da   trasferire
          all'estero).   -   1.   Ai   fini   dell'assunzione  o  del
          trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i  datori
          di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare
          richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale.  Copia  di detta richiesta deve essere
          inviata contemporanemante al Ministero degli affari esteri.
             2. La domanda di autorizzazione  deve  essere  corredata
          della documentazione stabilita con decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri
          degli affari  esteri  e  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanarsi entro quarantacinque giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
             3. Il Ministero degli affari esteri accerta,  attraverso
          la  rete  diplomatico-consolare, che le condizioni generali
          nei Paesi di  destinazione  offrono  idonee  garanzie  alla
          sicurezza   del   lavoratore,  portando  a  conoscenza  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito  di
          tale accertamento.
             4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai
          fini  del  rilascio  dell'autorizzazione di cui al comma 1,
          accerta che:
               a) il contratto di lavoro, ove  preveda  espressamente
          la  possibilita',  dopo il trasferimento all'estero, che il
          datore di lavoro destini il lavoratore assunto  a  prestare
          la  propria  attivita' presso consociate estere, garantisca
          le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere;
               b)  il  trattamento  economico-normativo  offerto  sia
          complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto   dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti in Italia per la
          categoria   di   appartenenza   del   lavoratore   e    sia
          distintamente   prevista  l'entita'  delle  prestazioni  in
          denaro o in natura connesse con lo  svolgimento  all'estero
          del rapporto di lavoro;
               c)   i  contratti  di  lavoro  prevedano,  qualora  le
          autorita' del  Paese  di  impiego  pongano  restrizione  ai
          trasferimenti  di  valuta, la possibilita' per i lavoratori
          di ottenere il  trasferimento  in  Italia  della  quota  di
          valuta    trasferibile   delle   retribuzioni   corrisposte
          all'estero,  fermo  restando  il   rispetto   delle   norme
          valutarie italiane e del Paese d'impiego;
               d)  sia  stata  stipulata,  a  favore  dei  lavoratori
          italiani   inviati   all'estero   a   svolgere    attivita'
          lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel
          luogo  di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i
          casi di morte o di invalidita' permanente;
               e) il contratto stabilisca  il  tipo  di  sistemazione
          logistica;
               f)  il  contratto  impegni  il  datore  di  lavoro  ad
          apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed  igiene
          del lavoro.
             5.  Limitatamente  alle domande presentate dai datori di
          lavoro che hanno depositato  i  contratti-tipo,  concordati
          con    le    organizzazioni    sindacali    aderenti   alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale,  o  che  vi  hanno  espressamente aderito, se il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   non
          provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione della  domanda,  corredata  dalla  documentazione
          indicata  al  comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale
          termine e'  prorogato  fino  a  novanta  giorni  quando  il
          Ministero  degli  affari esteri o il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale comunicano  al  datore  di  lavoro
          interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere
          ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di
          cui al presente decreto.
             6.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  5 possono
          effettuare, in eccezzionali casi di  comprovata  necessita'
          ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more
          del   rilascio  dell'autorizzazione,  previa  comunicazione
          entro  i  tre  giorni  precedenti   le   assunzioni   o   i
          trasferimenti,  ai  Ministeri  degli  affari  esteri  e del
          lavoro e della previdenza sociale.".