IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, in particolare l'art. 3; 
  Vista la legge  23  dicembre  1975,  n.  745,  in  particolare  gli
articoli 4 e 5; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  270,  contenente
norme in materia di  "Riordinamento  degli  istituti  zooprofilattici
sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23
ottobre 1992, n. 241"; 
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, in particolare
l'art. 1, comma 4; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 24 febbraio 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 21 marzo 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento disciplina la  fabbricazione,  l'impiego
ed il controllo dei medicamenti veterinari ad azione immunizzante che
rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 
    a)  vaccini  stabulogeni,   medicinali   veterinari   ad   azione
immunizzante  preparati  per  microrganismi  patogeni  e/o   antigeni
isolati da soggetti colpiti dalla forma infettiva dominante  in  quel
determinato allevamento ed impiegati per trattare tale allevamento ed
allevamenti  dello  stesso  territorio,  qualora  il  veterinario  lo
ritenga opportuno per documentati motivi epidemiologici; 
    b) autovaccini, i medicinali veterinari  ad  azione  immunizzante
preparati con microrganismi patogeni e/o antigeni isolati da  reperti
morbosi dell'animale da trattare. 
  3. I vaccini stabulogeni e gli autovaccini possono essere impiegati
esclusivamente per motivi contingenti,  limitatamente  a  particolari
situazioni patologiche ed epidemiologiche accertate e  di  conduzione
dei  singoli  allevamenti  o  animali;  devono  essere  preparati  su
specifica richiesta del veterinario curante  qualora  questi  ritenga
necessario, dopo diagnosi clinica e di laboratorio, l'uso di  vaccini
monovalenti o polivalenti o associati, piu'  idonei  alle  situazioni
patologiche accertate, quali: 
    a) vaccini preparati con le associazioni microbiche  tipiche  del
focolaio o della forma morbosa diagnosticata in  quell'allevamento  o
in quell'animale; 
    b)  vaccini  preparati  con  un  particolare  adiuvante  che  non
interferisce con la destinazione dell'allevamento o  dell'animale  da
trattare. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  503/1970
          (Ordinamento degli istituti  zooprofilattici  sperimentali)
          e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Gli  istituti zooprofilattici sperimentali
          provvedono:
               a)  alle  ricerche  sperimentali  sulla  eziologia  ed
          epizoologia  delle  malattie  trasmissibili degli animali e
          sui mezzi per  prevenirne  l'insorgenza  e  combatterne  la
          diffusione;
               b)    al    servizio    diagnostico   delle   malattie
          trasmissibili degli animali;
               c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni  e
          degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio
          ai sensi delle disposizioni vigenti;
               d)  agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi
          per l'alimentazione degli animali e degli  integratori  per
          mangimi prelevati d'ufficio;
               e)  alla  propaganda sanitaria ed alla consulenza agli
          allevatori per la difesa contro le  malattie  trasmissibili
          degli  animali per lo sviluppo ed il miglioramento igienico
          delle produzioni animali;
               f) alla  formazione  di  personale  specializzato  nel
          campo della zooprofilassi;
               g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che
          venga  loro  demandato  dal Ministero della sanita' o dalla
          regione.
             Per  l'espletamento  dei  compiti  di  cui  al  presente
          articolo  gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  non
          possono richiedere alcun  pagamento  neppure  a  titolo  di
          rimborso spese".
             -   Gli   articoli   4  e  5  della  legge  n.  745/1975
          (Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme  di
          principio  per  la  ristrutturazione  regionalizzata  degli
          istituti   zooprofilattici   sperimentali)    sono    cosi'
          formulati:
             "Art.  4  (Compiti). - Le regioni affidano agli istituti
          zooprofilattici i seguenti compiti in via primaria:
               a)  la  ricerca   sperimentale   sulla   eziologia   e
          patogenesi  delle  malattie  infettive  e  diffusive  degli
          animali;
               b)   il   servizio    diagnostico    delle    malattie
          trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
               c)  il  servizio  di  laboratorio  per  gli esami e le
          analisi di cui alle leggi 26  febbraio  1963,  n.  441,  15
          febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399;
               d)  la  propaganda,  la consulenza e l'assistenza agli
          allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e
          il miglioramento igienico delle produzioni animali;
               e)  la  formazione  di  personale  specializzato nella
          zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di  Paesi
          esteri;
               f)  la  cooperazione  tecnico-scientifica con istituti
          del settore  veterinario  anche  esteri,  previe  opportune
          intese con il Ministro della sanita'.
             Gli   istituti   zooprofilattici   sperimentali  operano
          nell'ambito  dei  piani  di  risanamento,  miglioramento  e
          incremento   della   zootecnia,  deliberati  dalle  regioni
          competenti, nonche' dei piani nazionali per  la  profilassi
          delle epizoozie.
             Possono   inoltre   prestare  l'assistenza  tecnica  del
          proprio personale in esecuzione di  accordi  internazionali
          nel settore veterinario tra l'Italia e i Paesi esteri.
             Gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  provvedono
          alle altre funzioni loro affidate dalle regioni".
             "Art. 5 (Produzione).  -  Gli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della
          sanita'  ai  sensi  delle  leggi vigenti alla produzione di
          sieri, dei vaccini,  dei  virus,  delle  anatossine,  delle
          tossine   diagnostiche,  nonche'  di  ogni  altro  prodotto
          occorrente nella lotta  contro  le  malattie  trasmissibili
          degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente
          piu' diffuse.
             Il  Ministero  della  sanita' puo' incaricare uno o piu'
          istituti zooprofilattici sperimentali alla  preparazione  e
          distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle
          misure  di  polizia  veterinaria  e  dei piani nazionali di
          risanamento.
             Con  il  decreto  di   conferimento   dell'incarico   il
          Ministero   della   sanita'  fissa  le  norme  tecniche  di
          lavorazione, le  modalita'  di  controllo  sanitario  della
          produzione,  le  caratteristiche  delle  confezioni  ed  il
          sistema di distribuzione, nonche' il prezzo dei prodotti  a
          carico dello Stato.
             Le  regioni,  nell'ambito delle autorizzazioni di cui al
          primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'art.
          2,  possono   incaricare   gli   istituti   zooprofilattici
          sperimentali  della  preparazione  e della distribuzione di
          particolari  prodotti  occorrenti  per  l'esercizio   della
          polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di
          miglioramento  del bestiame. La spesa di costo e di impiego
          del prodotto e' in  questo  caso  a  carico  delle  regioni
          interessate.
             Il   Ministero  della  sanita'  puo'  conferire  analogo
          incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di
          particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze
          statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto  e'  in
          questo caso a carico del Ministero della sanita'".
             - L'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 421/1992
          (Delega  al Governo per la razionalizzazione e la revisione
          delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di   pubblico
          impiego,  di previdenza e di finanza territoriale) e' cosi'
          formulato:
             "1.  Ai  fini  della  ottimale e razionale utilizzazione
          delle risorse destinate al  Servizio  sanitario  nazionale,
          del  perseguimento della migliore efficienza del medesimo a
          garanzia del  cittadino,  di  equita'  distributiva  e  del
          contenimento   della   spesa   sanitaria,  con  riferimento
          all'art. 32  della  Costituzione,  assicurando  a  tutti  i
          cittadini  il  libero  accesso alle cure e la gratuita' del
          servizio nei limiti e  secondo  i  criteri  previsti  dalla
          normativa  vigente in materia, il Governo della Repubblica,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  fra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti  legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
          e criteri direttivi.
              a)-g) (omissis);
              h) emanare, per rendere piene ed effettive le  funzioni
          che   vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle  province
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.  Le stesse
          norme  debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione  e  al  sicurezza  del  lavoro (ISPESL) nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non  devono
          comportare oneri a carico dello Stato".
             -   Il  comma  4  dell'art.  1  del  D.Lgs.  n.  66/1993
          (Attuazione  delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in
          matria    di    medicinali    veterinari   e   disposizioni
          complementari  per  i  medicinali  veterinari   ad   azione
          immunologica)  prevede che: "Il Ministro della sanita', con
          proprio regolamento, disciplina la produzione  e  l'impiego
          dei  medicinali veterinari ad azione immunologica di cui al
          comma 3".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinameto della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
           sottordinate al Ministro, quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.