IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  del  parere  delle
competenti commissioni parlamentari del  Senato  della  Repubblica  e
della  Camera  dei  deputati  ai  sensi  dell'art.  2  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30  marzo
1994 e 26 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994;
  Ritenuto di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato
relativamente: all'art. 6, comma 2, in quanto il silenzio-assenso  si
giustifica  in  base  alla  previsione  di  un  congruo  termine  per
l'acquisizione di osservazioni; agli articoli 7 e 10,  in  quanto  le
relative  disposizioni conformi ci criteri e principi contenuti nella
legge delega circa la riduzione delle  amministrazioni  intervenienti
ed il numero delle fasi procedimentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il presente regolamento disciplina i  procedimenti  di  rilascio
del  permesso  di  ricerca  di  fluidi geotermici e di concessione di
coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le  legi
          dela  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazione,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi    degli     ademplimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  La  legge  9  dicembre  1986, n. 896 reca "Disciplina
          della  ricerca   e   della   coltivazione   delle   risorse
          geotermiche"  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 120
          del 24 dicembre 1986).
            -  La  legge  9  gennaio  1991,  n.  9  reca  "Norme  per
          l'attuazione  del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  6  del  16
          gennaio 1991).
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
          1991,  n.    395  reca  "Approvazione  del  regolamento  di
          attuazione  della  legge  9  dicembre 1986, n. 896, recante
          disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse
          geotermiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
          13 dicembre 1991).