IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; 
  Considerato  che  i  termini  per  l'emissione  del  parere   delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994  e  26  marzo
1994; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                Oggetto del regolamento e definizioni 
  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, di seguito "legge". 
  2. Ai sensi del presente regolamento: 
   la camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e'
denominata "camera di commercio"; 
   le imprese esercenti attivita' di autoriparazione sono  denominate
"imprese". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f)   unificazione   a   livello   regionale,   oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo della legge 5 febbraio 1992, n.  122,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1 (Attivita' di autoriparazione). - 1. Al fine di
          raggiungere  un  piu'  elevato  grado  di  sicurezza  nella
          circolazione  stradale  e  per  qualificare  i servizi resi
          dalle  imprese  di  autoriparazione,  la   presente   legge
          disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei
          veicoli  e  dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi
          ciclomotori,  macchine  agricole,  rimorchi   e   carrelli,
          adibiti  al  trasporto  su  strada di persone e di cose, di
          seguito denominata 'attivita' di autoriparazione'.
             2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli
          interventi di sostituzione, modificazione e  ripristino  di
          qualsiasi  componente, anche particolare, dei veicoli e dei
          complessi di veicoli a motore di cui al  comma  1,  nonche'
          l'installazione,   sugli  stessi  veicoli  e  complessi  di
          veicoli a motore,  di  impianti  e  componenti  fissi.  Non
          rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di
          lavaggio,  di  rifornimento  di carburante, di sostituzione
          del  filtro  dell'aria,  del  filtro  dell'olio,  dell'olio
          lubrificante   e   di   altri  liquidi  lubrificanti  o  di
          raffreddamento, che devono in ogni caso  essere  effettuate
          nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia di tutela
          dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche' l'attivita' di commercio di veicoli.
             3.  Ai  fini  della  presente   legge   l'attivita'   di
          autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
               a) meccanica e motoristica;
               b) carrozzeria;
               c) elettrauto;
               d) gommista.
             Art.  2  (Registro  delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione). - 1. Presso  ogni  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura e' istituito, entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  un  registro  delle  imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione.  Il  registro  e'  articolato  in  quattro
          sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
          comma  3  dell'articolo  1,  e  in un elenco speciale delle
          imprese di cui all'articolo 4.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  e'
          consentito   esclusivamente   alle   imprese  iscritte  nel
          registro di cui al comma 1, ferme restando le  disposizioni
          vigenti  comunque  riferibili all'esercizio delle attivita'
          disciplinate dalla presente legge, ivi comprese  quelle  in
          tema  di  autorizzazioni  amministrative,  di  tutela dagli
          inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
             3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una  o  piu'
          sezioni  del  registro  di  cui  al  comma  1, in relazione
          all'attivita' effettivamente esercitata. Non e'  consentito
          esercitare  attivita'  di  autoriparazione che non siano di
          pertinenza della o delle sezioni del  registro  di  cui  al
          comma  1  in  cui  l'impresa  e' iscritta, salvo il caso di
          operazioni strettamente strumentali o  accessorie  rispetto
          all'attivita' principale.
             Art.  3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione
          nel  registro  di  cui  all'articolo  2,   l'impresa   deve
          documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
               a)  disponibilita'  di  spazi  e di locali, per la cui
          utilizzazione  in  relazione  all'attivita'   siano   state
          acquisite   le  prescritte  autorizzazioni  amministrative,
          idonei a contenere i veicoli oggetto  di  intervento  e  le
          attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio
          dell'attivita';
               b)    dotazione    delle    attrezzature    e    delle
          strumentazioni, occorrenti per l'esercizio  dell'attivita',
          indicate  in  apposite  tabelle approvate, dal Ministro dei
          trasporti, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
          sindacali  di  categoria maggiormente rappresentative. Tali
          tabelle sono  periodicamente  aggiornate  con  la  medesima
          procedura;
               c)  designazione  di  un  responsabile  tecnico, anche
          nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
          attivita' per il cui esercizio  e'  richiesta  l'iscrizione
          nell'apposita  sezione  del registro di cui all'articolo 2,
          in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali
          di cui all'articolo 7;
               d) sede dell'impresa nella provincia cui si  riferisce
          il   registro   delle   imprese  esercenti  l'attivita'  di
          autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
             2.  La  perdita  di  uno  o piu' dei requisiti di cui al
          comma 1 comporta  la  cancellazione  dal  registro  di  cui
          all'articolo 2.
             3.  La  commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle
          domande di iscrizione nel registro di  cui  all'articolo  2
          entro sessanta giorni.
             4.  Contro  il mancato accoglimento delle domande di cui
          al comma 3 e' ammesso ricorso al  presidente  della  giunta
          regionale;  contro la decisione del presidente della giunta
          regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale.
             Art. 4 (Imprese esercenti  in  prevalenza  attivita'  di
          commercio  di  veicoli). - 1. L'esercizio dell'attivita' di
          autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e'
          consentito  anche  ad  imprese  esercenti   in   prevalenza
          attivita' di commercio di veicoli.
             2.  Le  imprese di cui al comma 1, per poter esercitare,
          con carattere  strumentale  o  accessorio,  l'attivita'  di
          autoriparazione,  devono  essere  iscritte  in uno speciale
          elenco  del  registro  di  cui   all'articolo   2,   previo
          accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  di cui al
          comma 1 dell'articolo 3.
             Art. 5  (Iscrizione  nell'albo  degli  artigiani  o  nel
          registro delle ditte). - 1. L'iscrizione nel registro delle
          imprese  esercenti attivita' di autoriparazione costituisce
          titolo per l'iscrizione  dell'impresa  nel  registro  delle
          ditte,  di  cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi
          sui consigli provinciali dell'economia corporativa e  sugli
          uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con
          regio  decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo
          delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8
          agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo  delle
          imprese  artigiane,  l'imprenditore deve essere in possesso
          personalmente  di  almeno  uno   dei   requisiti   tecnico-
          professionali  di  cui  al  comma  2  dell'articolo 7 della
          presente    legge.     All'accertamento     dell'iscrizione
          dell'impresa  nel  registro  di  cui  all'articolo  2 della
          presente legge, nonche' all'accertamento del  possesso,  da
          parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3
          e  4  della  citata  legge  n.  443  del 1985, procedono le
          commissioni  provinciali  per  l'artigianato  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 della stessa legge n.  443 del 1985.
             Art.  6  (Obblighi  del  proprietario  o  possessore  di
          veicoli o di complessi  di  veicoli  a  motore).  -  1.  Il
          proprietario  o  possessore  dei veicoli o dei complessi di
          veicoli a motore di cui al comma  1  dell'articolo  1  deve
          avvalersi,   per  la  manutenzione  e  la  riparazione  dei
          medesimi,  di  imprese  iscritte  nel   registro   di   cui
          all'articolo  2,  salvo quanto previsto dal secondo periodo
          del comma 2 dell'articolo  1  e  fatta  eccezione  per  gli
          interventi   di   ordinaria   e   minuta   manutenzione   e
          riparazione.
             Art. 7 (Responsabile  tecnico).  -  1.  Il  responsabile
          tecnico  di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3
          deve possedere i seguenti requisiti personali:
               a)  essere  cittadino italiano o di altro Stato membro
          della Comunita' europea, ovvero di  uno  Stato,  anche  non
          appartenente  alla  Comunita' europea, con cui sia operante
          la condizione di reciprocita';
               b)  non  avere  riportato  condanne   e   non   essere
          sottoposto   a   procedimenti  penali  per  reati  commessi
          nell'esercizio dell'attivita' di autoriparazione;
               c)    essere    fisicamente    idoneo    all'esercizio
          dell'attivita'   in   base   a   certificazione  rilasciata
          dall'ufficiale   sanitario   del   comune   di    esercizio
          dell'attivita'.
             2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno
          uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
               a)  avere  esercitato  l'attivita' di autoriparazione,
          alle dipendenze di imprese operanti nel  settore  nell'arco
          degli  ultimi  cinque  anni,  come  operaio qualificato per
          almeno tre anni; tale ultimo periodo e' ridotto ad un  anno
          qualora  l'interessato abbia conseguito un titolo di studio
          a carattere tecnico-professionale  attinente  all'attivita'
          diverso  da  quelli  di  cui  alla  lettera c) del presente
          comma;
               b) avere frequentato, con esito positivo, un  apposito
          corso  regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito
          da  almeno  un  anno   di   esercizio   dell'attivita'   di
          autoriparazione,  come operaio qualificato, alle dipendenze
          di imprese operanti  nel  settore  nell'arco  degli  ultimi
          cinque anni;
               c)  avere  conseguito,  in  materia  tecnica attinente
          all'attivita',  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado o un diploma di laurea.
             3. I programmi e le modalita' di svolgimento  dei  corsi
          di  cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri
          di uniformita' a livello nazionale e  sono  definiti  dalle
          regioni,  sentite  le organizzazioni sindacali di categoria
          maggiormente rappresentative, in  conformita'  ai  principi
          della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
             Art.  8  (Soggetti  iscritti  nel  ruolo degli artigiani
          qualificati della provincia  autonoma  di  Bolzano).  -  1.
          L'iscrizione  nel  ruolo degli artigiani qualificati di cui
          all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali
          sull'ordinamento  dell'artigianato   e   della   formazione
          professionale artigiana, emanato con decreto del presidente
          della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n.
          28, e' equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna
          l'attivita'  di  autoriparazione, al possesso dei requisiti
          tecnico-professionali di cui al  comma  2  dell'articolo  7
          della  presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro
          delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione.
             Art.  9  (Commissione  per  il  registro  delle  imprese
          esercenti  attivita'  di autoriparazione). - 1. Presso ogni
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          e'  istituita,  con  deliberazione  della  giunta camerale,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  una  commissione  per  il  registro delle
          imprese  esercenti   attivita'   di   autoriparazione.   La
          commissione dura in carica quattro anni ed e' composta:
               a)   dal   presidente   della   camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o da un suo  delegato,
          che la presiede;
               b)  da due rappresentanti del Ministero dei trasporti,
          di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della
          motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,
          designati dal Ministro dei trasporti;
               c) da un rappresentante della giunta regionale;
               d)  da cinque esercenti l'attivita' di autoriparazione
          in  rappresentanza  delle   organizzazioni   sindacali   di
          categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale,
          designati  con  riguardo  alle  attivita' di cui al comma 3
          dell'articolo 1;
               e) da un rappresentante del Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato, designato dal Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            2. La commissione di cui al comma 1:
               a)  compila  e  aggiorna  il  registro  delle  imprese
          esercenti  attivita'  di  autoriparazione  e delibera sulle
          relative domande di iscrizione;
               b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei
          requisiti di cui agli articoli 3 e 7;
               c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro
          delle imprese esercenti attivita' di  autoriparazione,  con
          specifica   indicazione   della   o  delle  sezioni  ovvero
          dell'elenco speciale in cui l'impresa e' iscritta;
               d)   delibera  la  cancellazione  dal  registro  delle
          imprese esercenti attivita' di autoriparazione che  abbiano
          perso i requisiti per l'iscrizione;
               e)  propone  alle  competenti  autorita' provinciali o
          regionali le sanzioni da applicare per le violazioni  della
          presente   legge,   eccezion   fatta   per  quelle  di  cui
          all'articolo 12.
             3. Le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  sono  autorizzate  ad  istituire una tassa per
          diritto  di  segreteria  determinata  in  misura  tale   da
          assicurare    piena    copertura   agli   oneri   derivanti
          dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1
          del presente articolo.
             Art. 10 (Vigilanza e sanzioni). - 1.  Le  province  e  i
          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  da
          parte di una impresa  non  iscritta  nel  registro  di  cui
          all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del
          pagamento   di  una  somma  da  lire  diecimilioni  a  lire
          trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e  delle
          strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.
             3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di
          autoriparazione  di  pertinenza  di sezioni del registro di
          cui all'articolo 2 diverse da quella in  cui  l'impresa  e'
          iscritta   e'   punito,   salvo   il   caso  di  operazioni
          strettamente    strumentali    o    accessorie     rispetto
          all'attivita'  principale,  con  la sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni  e  con  la  confisca  delle attrezzature e
          delle strumentazioni utilizzate per  l'attivita'  illecita.
          Se   la   violazione   sia   ripetuta,  si  fa  luogo  alla
          cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo
          2.
             4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo  6
          e'  punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
             Art.  11  (Responsabilita'   delle   imprese   esercenti
          attivita'  di  autoriparazione).  -  1.  Ferma  restando la
          responsabilita' civile, le imprese esercenti  attivita'  di
          autoriparazione  sono  responsabili,  ai sensi del comma 2,
          degli interventi effettuati.
             2. Il  Ministro  dei  trasporti  definisce  con  proprio
          decreto,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, previo parere di una  commissione  di
          esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata,
          che  le  imprese  esercenti  attivita'  di  autoriparazione
          prestano,   obbligatoriamente   e   inderogabilmente,   nei
          confronti   dei   committenti,  all'atto  della  assunzione
          dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e  alla
          relativa qualita'.
             3.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite le sanzioni per  l'inadempimento  delle  garanzie
          prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravita', e'
          stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o
          della   cancellazione  dell'impresa  dal  registro  di  cui
          all'articolo 2.
             Art.  12 (Concessione, ad imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione, di  compiti  di  revisione  periodica  dei
          veicoli  a  motore  e  dei  rimorchi).  -  1.  Al  fine  di
          assicurare l'effettuazione delle revisioni  periodiche  dei
          veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del
          testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,   come   modificato
          dall'articolo  5  della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i
          termini stabiliti ai sensi  del  medesimo  articolo,  e  in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli uffici provinciali della motorizzazione civile e  dei
          trasporti  in  concessione  del Ministero dei trasporti, il
          Ministro dei  trasporti,  nelle  province  individuate  con
          proprio    decreto,    puo'    affidare,   in   concessione
          quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a  motore
          e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti,
          compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo
          a  pieno  carico  fino  a 35 quintali, ad imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione iscritte nel registro  di  cui
          all'articolo  2  della  presente  legge e in possesso delle
          attrezzature  e  delle  strumentazioni  necessarie  per  le
          operazioni di revisione.
             2.  Il  Ministro  dei  trasporti  definisce  con proprio
          decreto, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, le attrezzature e le strumentazioni
          di cui al comma 1, nonche' le  operazioni  e  le  modalita'
          tecniche  ed  amministrative  per  le  revisioni effettuate
          dalle imprese di cui al medesimo comma.
             3. La Direzione generale della motorizzazione  civile  e
          dei  trasporti  in  concessione del Ministero dei trasporti
          effettua  periodici  controlli  presso  le  officine  delle
          imprese  di  cui  al comma 1 e controlli, anche a campione,
          sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a  revisione
          presso  le imprese medesime. I controlli presso le officine
          sono effettuati dagli  impiegati  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  4  della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come
          sostituito dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870, e con le modalita' di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
          dell'articolo  19  della  stessa  legge  n.  870  del 1986.
          L'importo delle spese a carico delle officine e' versato in
          conto corrente postale  ed  affluisce  alle  entrate  dello
          Stato  con  imputazione  al capitolo n. 3566 dello stato di
          previsione   dell'entrata,   la   cui   denominazione    e'
          conseguentemente  modificata  con  decreto del Ministro del
          tesoro.
             4. Qualora, in occasione dei controlli di cui  al  comma
          3,  si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature
          e delle strumentazioni di cui al comma 1, il  Ministro  dei
          trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.
             5.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto,
          determina le tariffe per le  operazioni  di  revisione  dei
          veicoli  a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione  del Ministero dei trasporti e dalle imprese di
          cui  al  comma  1,  nonche'  le  tariffe  per  i  controlli
          periodici  presso  le  officine effettuati, dalla Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma
          3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare
          il   mantenimento  del  livello  di  gettito  per  l'erario
          accertato nell'esercizio finanziario antecedente  a  quello
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge.
             6.  Le  imprese   di   cui   al   comma   1,   ai   fini
          dell'annotazione,   sulla   carta  di  circolazione,  delle
          revisioni dei veicoli a motore e dei  rimorchi  effettuate,
          trasmettono,   al   competente  ufficio  provinciale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero   dei  trasporti,  entro  il  termine  e  con  le
          modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei  trasporti
          adottato  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge:
               a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del
          rimorchio;
               b) la certificazione della revisione  effettuata,  con
          indicazione   delle   operazioni   di   revisione  e  degli
          interventi prescritti eseguiti;
               c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente,
          delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.
             7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile  e
          dei  trasporti  in  concessione del Ministero dei trasporti
          annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a  motore
          o  del  rimorchio,  entro e non oltre sessanta giorni dalla
          ricezione della  documentazione  di  cui  al  comma  6,  la
          revisione  effettuata.  Dopo  tale adempimento, la carta di
          circolazione e' a disposizione, presso i  suddetti  uffici,
          per  il  ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che
          provvedono alla restituzione all'utente.
             8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del
          veicolo  a  motore  o  del   rimorchio,   della   revisione
          effettuata,  la  certificazione  di cui alla lettera b) del
          comma 6  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  la  carta  di
          circolazione.
             9.  Il  sesto  comma  dell'articolo  55 del citato testo
          unico,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 393 del 1959, e' sostituito dal seguente:
             'Chiunque  circola  con  un  veicolo  che  non sia stato
          presentato  alla  revisione  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          trecentomila a lire cinquecentomila.  La  sanzione  e'  del
          pagamento   di  una  somma  da  lire  seicentomila  a  lire
          unmilione se la violazione e' ripetuta'.
             10. Il Ministro  dei  trasporti,  con  proprio  decreto,
          stabilisce,  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge:
               a)    le   sanzioni   amministrative,   ivi   compresa
          l'eventuale revoca della concessione di  cui  al  comma  1,
          applicabili,  alle  imprese  di  cui al medesimo comma, nel
          caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni  di
          cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  6 o di revisioni
          effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti;
               b)  le  sanzioni  amministrative   applicabili,   alle
          imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi
          di  trasmissione,  al  competente ufficio provinciale della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero  dei  trasporti,  della  documentazione di cui al
          comma 6.
             Art. 13 (Disposizioni transitorie) - 1. In sede di prima
          applicazione,   sono   iscritte   nel   registro   di   cui
          all'articolo  2  le  imprese  che,  alla data di entrata in
          vigore della presente legge, esercitano le attivita' di cui
          all'articolo  1,  e  le  attivita'  specializzate  ad  esse
          assimilabili,  essendo iscritte nel registro delle ditte di
          cui all'articolo 50 del citato testo  unico  approvato  con
          regio  decreto  n.  2011  del  1934  ovvero nell'albo delle
          imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata  legge
          n. 443 del 1985.
             2.  Le  imprese  di  cui  al  comma  1  designano, entro
          centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di
          cui  all'articolo  2,  il  responsabile  tecnico   di   cui
          all'articolo 7.
             3.  Nel  caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo
          di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e
          in sede di prima  applicazione  della  presente  legge,  il
          responsabile   tecnico  puo'  essere  designato,  anche  in
          difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma
          2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle
          persone di un socio o di  un  familiare  partecipante  alla
          impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al
          processo  di  lavorazione  per almeno tre anni negli ultimi
          cinque anni sia attestata  mediante  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
          1968, n.  15.
             4.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, le imprese di cui al comma  1  documentano,
          alla   commissione   di   cui   all'articolo   9,  pena  la
          cancellazione  dal   registro   delle   imprese   esercenti
          attivita'  di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti
          di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo della legge 5 febbraio 1992, n.  122,  si
          vedano le precedenti note alle premesse.