IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
2, commi 7, 8 e 9; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 gennaio 1994, n. 71; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
           Oggetto del regolamento e campo di applicazione 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina   il   procedimento   per
l'omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare  nelle  reti
pubbliche di telecomunicazione. 
  2. L'omologazione di cui  al  presente  regolamento  riguarda  ogni
elemento di sistema di  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni  ed  i
terminali  pubblici  collegabili  alla  rete  pubblica  gestita   dal
concessionario  del  servizio   per   la   trasmissione,   ricezione,
trasferimento e/o trattamento di informazioni. 
  3. L'omologazione di cui al presente regolamento  non  riguarda  le
apparecchiature per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 1 dicembre
          1993, n.    487,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
             "Art. 11 (Attribuzione del Ministero). - 1. Il Ministero
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  sovraintende  ai
          servizi  postali,  di  bancoposta,  di   telecomunicazioni;
          esercita   direttamente  le  funzioni  di  regolamentazione
          nonche' i poteri di indirizzo, coordinamento,  vigilanza  e
          controllo  previsti  dalla  legge;  rappresenta  il Governo
          nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia,
          anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed
          internazionale, le  prospettive  di  evoluzione  economica,
          tecnica  e  giuridica  dei  settori  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche  per
          la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali
          suscettibili    di    essere   collegati   direttamente   o
          indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia  i
          relativi   certificati;   omologa   le  apparecchiature  di
          telecomunicazioni;    rilascia    le    concessioni,     le
          autorizzazioni   e   le  licenze,  approvando  le  relative
          convenzioni e vigila sul rispetto degli  obblighi  in  esse
          previsti;  definisce le norme tecniche e, in considerazione
          degli interessi degli utenti, i  livelli  di  qualita'  dei
          servizi;   predispone   i   piani   di  ripartizione  e  di
          assegnazione  delle  radiofrequenze  e  vigila  sulla  loro
          applicazione,  prestando  assistenza tecnica al Garante per
          la radiodiffusione e l'editoria".
             - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 1 dicembre
          1993,  n.    487,  cosi'  come  modificato  dalla  legge di
          conversione 29 gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
             "Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1.  Con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare,  ai sensi
          dell'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          previo    confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative, di concerto  con  i  Ministri
          per  la  funzione  pubblica  e del tesoro, si provvede, nel
          rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n.  29:
               a) all'organizzazione  del  Ministero,  dotato  di  un
          segretario  generale,  e  dei  dipendenti uffici periferici
          definendo,  nei  limiti  della   dotazione   organica,   le
          modalita'  di  inquadramento e l'assegnazione del personale
          agli uffici;
               b)  al  riordinamento  dell'Istituto  superiore  delle
          poste  e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti
          di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
          con enti ed istituti di ricerca specializzati  nel  settore
          delle  poste  e delle telecomunicazioni, di predisposizione
          della normativa tecnica, di collaudo e di  omologazione  di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero con particolare riguardo  alle  materie  tecnico-
          aziendali nel settore dei servizi pubblici;
               c)  al  riordinamento  del Consiglio superiore tecnico
          delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in
          relazione alle funzioni del Ministero;
               d) alla definizione della  posizione  pensionistica  e
          previdenziale   del  personale  inquadrato  nei  ruoli  del
          Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
               e) alla definizione dei criteri e delle modalita'  per
          il  trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste
          e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze  degli
          immobili  da  assegnre  in  uso  al Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni;
              e-bis)   alla   rideterminazione   delle    consistenze
          numeriche  del  personale indicate nella tabella A, purche'
          senza  maggiori  oneri,  qualora  si  riscontrino  in  essa
          differenze rispetto alle effettive presenze.
             2.  Le  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          delle poste e delle telecomunicazioni  sono  stabilite  nei
          limiti  indicati  nella  tabella  A  allegata  al  presente
          decreto. Le dotazioni medesime sono modificate  secondo  le
          procedure  previste  dall'articolo  6, comma 3, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29.  A  decorrere  dal  1
          gennaio  1994  e  fino  alla  data di entrata in vigore del
          decreto del Presidente della Repubblica previsto dal  comma
          1,  il  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni
          esercita   le   funzioni   ed   i   compiti   gia'   svolti
          dall'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e non  attribuiti  all'ente,  attraverso  il  personale  da
          assegnarsi  al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
          nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella
          A.  Con  decreto  del  Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  previo  confronto  con le organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro
          del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre  1993  saranno
          individuati  il  personale  e  gli  uffici  occorrenti  per
          compiti di cui al comma 1".