IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  differimento  di  termini  previsti  da
disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali e  di
ferma volontaria dei sergenti; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  modifiche  alle  modalita'  di
corresponsione degli emolumenti arretrati  al  personale  di  cui  al
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri  dell'interno,  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle  finanze
e di grazia e giustizia; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino  al
31 dicembre 1994. 
  2.  Ai  soli  fini  dell'avanzamento,  ai  capitani  dell'Arma  dei
carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento  operativo
speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge
15 novembre 1988, n. 486. 
  3. In attesa della ristrutturazione  dei  ruoli  dei  sottufficiali
prevista dall'articolo 3 del decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.  216,  ai
fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai
sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed  in  atto
alla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono  prorogati
sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per  il  transito  nei
ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti
sergenti sono trattenuti in servizio in  via  temporanea,  senza  che
cio'  costituisca  titolo  alla  stabilizzazione  del  rapporto,  nel
rispetto della forza organica prevista  annualmente  dalla  legge  di
bilancio, da fissare in  misura  comunque  non  superiore  ai  valori
stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi
straordinari per il transito nei ruoli del  servizio  permanente.  La
percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti
concorsi viene stabilita  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
del tesoro.