IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946,  n.  12,  recante
attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; 
  Visto  il  regio  decreto  30  maggio  1946,  n.  459,  concernente
ordinamento del Ministero del commercio con l'estero; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'art. 6  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n.  400,  art.
17, commi 1 e  2,  e'  attribuito  alla  potesta'  regolamentare  del
Governo il  compito  di  provvedere  all'organizzazione  interna  dei
Ministeri e delle pubbliche amministrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito della disciplina 
  1. Il Ministero del commercio con l'estero - di seguito  denominato
Ministero - e'  organizzato  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - L'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  recante
          delega  al  Governo per la razionalizzazione e la revisione
          delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di   pubblico
          impiego,  di previdenza e di finanza territoriale e' qui di
          seguito trascritto:
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto collettivo,  corredata  dai  necessari  documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2) gli organi, gli  uffici,  i  modi  di  conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5) i ruoli e le dotazioni organiche  nonche'  la  loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna qualifica sono definite previa  informazione  alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)  la  disciplina  della  responsabilita'   e   delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e i casi di divieto  di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti, per quanto  attiene  ai  magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  Forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f) prevedere la definizione di criteri di unicita'  di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere diplomatica e prefettizia e le relative  modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti di piu'  elevato  livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'          didattico-scientifiche           e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi  e   delle   direttive   fissate   dal   titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie attraverso l'adozione  di  idonee  tecniche  di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici  o
          privati   particolarmente   qualificati  nel  controllo  di
          gestione;
               3) la  mobilita',  anche  temporanea,  dei  dirigenti,
          nonche'  la  rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a
          disposizione  in  caso  di  mancato   conseguimento   degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4)  i  tempi  e  i  modi per l'individuazione, in ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali  in  relazione  alla  rilevanza e complessita'
          delle funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse  umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5) una apposita, separata area di  contrattazione  per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui partecipano le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato   riconoscimento   delle   specifiche    tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo  che  la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h) prevedere procedure  di  contenimento  e  controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e  nei  bilanci  delle  altre  amministrazioni   ed   enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso;
               i)  prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m) prevedere, nelle ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che  l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui  al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q) al fine del contenimento e della  razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          pubblico, prevedere l'abrogazione  delle  disposizioni  che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo che contemporaneamente  l'intera  materia  venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando i  limiti  massimi  delle  aspettative  e  dei
          permessi  sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo  delegato  e
          le  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati   tenendo  conto  della  diversa  dimensione  e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i  permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che   alla
          ripartizione    delle    aspettative   sindacali   tra   le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provveda,   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi  della  normativa  vigente  nel
          settore  pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   sentite   le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere che le amministrazioni  pubbliche  forniscano  al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui    sopra,    che    ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni si applichino, in materia di aspettative  e
          permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione  del  personale  nelle  sedi  di servizio sul
          territorio nazionale, che le  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  non  possano  procedere  a  nuove assunzioni, ivi
          comprese quelle riguardanti le categorie protette, in  caso
          di  mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
          il disposto dell'art. 6 della legge 30  dicembre  1991,  n.
          412,  ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile  a  seguito  della copertura del fabbisogno di
          personale  nella  sede  di  provenienza;  prevedere   norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi temporanei di permanenza dei  dipendenti  pubblici
          in  determinate  sedi, stabilendo in sette anni il relativo
          periodo  di  effettiva  permanenza  nella  sede  di   prima
          destinazione,  escludendo anche la possibilita' di disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante  mobilita'  volontaria,  compresi quelli di cui al
          comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  che il personale eccedente, che non accetti la
          mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita'  d'ufficio
          e,  qualora  non ottemperi, sia collocato in disponibilita'
          ai sensi dell'art. 72 del testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  lo  statuto degli impiegati civili dello Stato
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevedere  una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali,  delle  procedure e tempi di svolgimento dei
          concorsi,  nonche'  delle   modalita'   di   accesso   alle
          graduatorie   di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche,  prevedendo   altresi'   la   possibilita',   in
          determinati  casi,  di  provvedere  attraverso concorsi per
          soli  titoli  o  di  selezionare   i   candidati   mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi automatizzati; prevedere altresi' il  decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u)  prevedere  per  le  categorie  protette  di cui al
          titolo I della legge 2 aprile 1968, n.  482,  l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere che il  personale  appartenente  alle  qualifiche
          funzionali  possa  essere utilizzato, occasionalmente e con
          criteri di flessibilita', per lo  svolgimento  di  mansioni
          relative  a  profili  professionali di qualifica funzionale
          immediatamente inferiore;
               z) prevedere, con riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          soprannumerario delle scuole di  ogni  ordine  e  grado  in
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio  di  ruolo   del   predetto   personale   docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa vigente; prevedere  il  passaggio  del  personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  utilizzato   presso   gli   uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche funzionali, nei profili  professionali  e  nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle dotazioni organiche  dei  ruoli  dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero    della     pubblica     istruzione     previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica finale, aventi  valore  abilitante,  l'accesso  ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai fenomeni di diminuzione della popolazione  scolastica  e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;  prevedere   nell'ambito   delle   trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale  ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in ruolo solo i posti che residuano dopo le  operazioni  di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb)  prevedere  norme  dirette alla riduzione graduale
          delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole  materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica, fino al raggiungimento del  3  per  cento  della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982, n. 270, e prevedere norme  dirette  alla  progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una  nuova  regolamentazione   di   tutte   le   forme   di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione  potra'   consentire   una   utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo siano destinate prevalentemente  alla  copertura
          delle  supplenze  annuali.    Cio'  nell'ambito delle quote
          attualmente stabilite  per  le  diverse  attivita'  di  cui
          all'art.   14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni;
               dd) procedere alla revisione delle  norme  concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale  docente,  amministrativo,  tecnico ed ausiliario
          prevedendo la possibilita' di fare ricorso  alle  supplenze
          annuali  solo  per  la  copertura  dei posti effettivamente
          vacanti  e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia   comunque
          assegnato  personale  ad  altro  titolo  per  l'intero anno
          scolastico,  stabilendo  la  limitazione  delle   supplenze
          temporanee  al  solo  periodo di effettiva permanenza delle
          esigenze  di  servizio;  procedere  alla  revisione   della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che  riprende  servizio dopo l'aspettativa per infermita' o
          per motivi di famiglia; nelle  sole  classi  terminali  dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile  ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore
          a novanta giorni, viene confermato il supplente a  garanzia
          della  continuita'  didattica  e i docenti di ruolo che non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni giudicatrici, al fine di  realizzare  obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della spesa nello svolgimento delle procedure  di  concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso ed il maggior decentramento possibile  delle  sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo in quiescenza, anche ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190 del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)   al   fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2. Le disposizioni del presente articolo e  dei  decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo costituiscono altresi' per le  regioni  a  statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e   la
          disciplina  sul bilinguismo.   Resta comunque salva, per la
          provincia autonoma di Bolzano, la  disciplina  vigente  sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             - Si riporta l'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
          recante   "Razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego" nel testo sostituito dall'art.
          4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2.  Il  parere  del  Consiglio  di Stato sugli schemi di
          regolamento di cui al comma 1 e' reso entro  trenta  giorni
          dalla  ricezione  della richiesta. Decorso tale termine, il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.  Nelle  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,   la
          consistenza  delle  piante  organiche e' determinata previa
          verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro competente, formulata d'intesa  con  il  Ministero
          del  tesoro  e con il Dipartimento della funzione pubblica,
          previa   informazione   alle    organizzazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale. Qualora
          la definizione delle  piante  organiche  comporti  maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4.  Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre   1992,  n.     503,  relativamente  al  personale
          appartenente alle Forze di polizia ad  ordinamento  civile,
          va  interpretato nel senso che al predetto personale non si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6. Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici e degli enti di ricerca, i  trasferimenti  sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere comunicati al  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica".