IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  disciplinare  i
pignoramenti sulle  contabilita'  speciali  delle  prefetture,  delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e  della  Guardia  di
finanza, nonche' di emanare disposizioni finanziarie per le Forze  di
polizia e per la protezione civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Pignoramenti sulle  contabilita'  speciali  delle  prefetture,  delle
direzioni di amministrazione delle Forze armate e  della  Guardia  di
                              finanza. 
 
  1.  I  fondi  di  contabilita'  speciale   a   disposizione   delle
prefetture, della direzioni di amministrazione delle Forze  armate  e
della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito a favore dei
funzionari delegati  degli  enti  militari,  destinati  a  servizi  e
finalita' di protezione civile, di difesa nazionale  e  di  sicurezza
pubblica, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni  a  qualsiasi
titolo  dovuti  al  personale  amministrato,  non  sono  soggetti  ad
esecuzione forzata, salvo che per i casi  previsti  dal  capo  V  del
titolo VI del libro I del codice  civile,  nonche'  dal  testo  unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
degli stipendi, salari e  pensioni  dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni,  approvato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
  2. I pignoramenti ed  i  sequestri  aventi  per  oggetto  le  somme
affluite  nelle  contabilita'  speciali  delle  prefetture  e   delle
direzioni di amministrazione ed  a  favore  dei  funzionari  delegati
degli enti militari, si eseguono esclusivamente, a pena  di  nullita'
rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III -  titolo
II - capo II del codice di procedura civile con  atto  notificato  al
direttore di  ragioneria  responsabile  presso  le  prefetture  o  al
direttore di amministrazione od  al  funzionario  delegato  dell'ente
militare  nella  cui  circoscrizione   risiedono   soggetti   privati
interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi
di pagamento relativamente alle somme pignorate.  Il  funzionario  di
prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario  delegato
militare  cui  sia  stato  notificato  atto  di  pignoramento  o   di
sequestro, e' tenuto a  vincolare  l'ammontare,  sempreche'  esistano
sulla contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa  da
quelle indicate al comma 1, per cui si procede  con  annotazione  nel
libro giornale; la notifica rimane priva  di  effetti  riguardo  agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 
  3. Non sono ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  ai  sensi
del presente articolo presso le sezioni di tesoreria  dello  Stato  a
pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro  o
di pignoramento eventualmente notificati non determinano  obbligo  di
accantonamento  da  parte  delle  sezioni  medesime  ne'   sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' speciali intestate  alle
prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore
dei funzionari delegati degli enti militari. 
  4. Viene effettuata secondo le stesse modalita' stabilite nel comma
2 la notifica di ogni  altro  atto  consequenziale  nei  procedimenti
relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.