IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164, concernente: "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto la necessita' di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3,
della  citata  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  le  disposizioni
regolamentari  per  la  disciplina dei concorsi enologici cui possono
partecipare i vini  D.O.C.G.,  D.O.C.    e  I.G.T.,  nonche'  per  la
disciplina   del   riconoscimento   degli   organismi   ufficialmente
autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 24 giugno 1993;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma del citato  art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Utilizzo delle distinzioni
  1.  Le  partite  dei  vini a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG), di  origine  controllata  (DOC)  e  ad  indicazione
geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di
cui all'art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione di
aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.
  2.  I  concorsi  enologici  sono  organizzati da enti ufficialmente
autorizzati al rilascio di distinzioni dal  Ministero  delle  risorse
agricole,  alimentari  e forestali, sentito il Comitato nazionale per
la tutela e valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'intero art. 27 della legge  n.  164/1992
          e' il seguente:
             "Art.  27  (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla
          presente legge, che utilizzano nella propria designazione e
          presentazione  nomi  geografici  nei  termini  e   con   le
          modalita'   previsti,   possono   partecipare   a  concorsi
          enologici   organizzati   da   enti   definiti    organismi
          ufficialmente  autorizzati  al  rilascio di distinzioni dal
          Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sentito  il
          Comitato nazionale di cui all'art. 17.
             2.   Le   partite  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,
          opportunamente  individuate  e  controllate,  che   abbiano
          superato   gli  esami  organolettici  e  che  possiedano  i
          requisiti previsti negli appositi regolamenti di  concorso,
          possono  fregiarsi  di  distinzioni nei limiti previsti dal
          quantitativo di vino accertato prima del concorso.
             3. Con decreto del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  e'  adottato,   ai   sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          il regolamento per la disciplina del  riconoscimento  degli
          organismi  di  cui  al  comma  1,  della  partecipazione al
          concorso ivi compresa la composizione delle commissioni  di
          degustazione,  del  regolamento  di  concorso,  nonche' del
          rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo  delle
          distinzioni attribuite".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 si
          veda in nota alle premesse.