IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, al fine di consentire l'attivita' gestionale di numerose imprese, nonche' la tutela dei livelli occupazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione competente. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.