IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
rifinanziamento  della  legge  28  agosto  1989,  n. 302, concernente
disciplina  del  credito  peschereccio  di  esercizio,  al  fine   di
consentire  l'attivita'  gestionale  di  numerose imprese, nonche' la
tutela dei livelli occupazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per  l'attuazione  della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  e'
autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.
  2.  All'onere  di  cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo per
lire 9.000 milioni, delle disponibilita' del Fondo  centrale  per  il
credito peschereccio di cui all'articolo 10, comma primo, della legge
17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del
bilancio  dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'Amministrazione competente.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.