IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 11 novembre 1993 sull'embargo nei confronti della Libia che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre 1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541 approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della difesa; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprieta' e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica. 2. E' vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie. 3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilita', ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente: a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia; b) ovvero da qualunque "entita'", ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche; c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque "entita'" di cui alla lettera b). 4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo. 5. Ai conti bancari dell'ambasciata e dei consolati libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di tali rappresentanze. 6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese precedente. 7. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.