IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno e del
tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire
80 miliardi  da  destinare  al  finanziamento  delle  spese  di  loro
competenza  per  l'assistenza  sanitaria degli indigenti. La predetta
somma  e'  ripartita  ai  comuni  tenendo  conto  del  reddito  medio
pro-capite,  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita',
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM).
  2.  A  decorrere  dal  15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i
prezzi delle  specialita'  medicinali  classificate  come  medicinali
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
12,  comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono
ridotti delle seguenti misure percentuali,  con  arrotondamento  alle
lire  100  superiori:  specialita'  medicinali con prezzo superiore a
lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialita' medicinali
con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.
  3.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
articolo,  valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede
mediante utilizzo delle  maggiori  entrate  erariali  assicurate  dal
decreto  dei  Ministri  delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
26 del 2 febbraio 1993.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge  26  novembre
1981,  n.  678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1982,  n.  12,  e'  aggiunto,   in   fine,   il   seguente   periodo:
"L'autorizzazione  non  e'  dovuta  per  le  prescrizioni, relative a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale
carico dell'assistito".
  6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica  o  sottoposti
ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta
dei   farmaci   della   terapia  cardine  di  riconosciuta  validita'
scientifica, in somministrazione continua, puo' essere elevato fino a
coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.