IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni che consentano la realizzazione di interventi di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia', elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresi' variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, e' consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto. 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unita' edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia puo' ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.".