IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  che  consentano  la  realizzazione  di  interventi   di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, dei  lavori  pubblici,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia,
ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento  delle  acque  del  bacino   idrografico   immediatamente
sversante nella laguna di Venezia', elaborano,  entro  il  30  giugno
1995, progetti di  fognatura  e  di  depurazione  delle  acque  usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e
di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a
realizzare  nell'intera  area   lagunare   gli   obiettivi   previsti
dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili.  Il
comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del
progetto integrato definito dall'Accordo di programma  del  3  agosto
1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
   2. I progetti sono approvati dalla regione  Veneto  previo  parere
della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui  all'articolo
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo  4
della legge 8  novembre  1991,  n.  360.  L'approvazione  costituisce
altresi' variante agli  strumenti  urbanistici  generali  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
relativi lavori. 
   3. Negli ambiti indicati nel comma  1,  non  dotati  di  fognature
dinamiche,  e'  consentito  lo   smaltimento   delle   acque   reflue
provenienti  dagli  insediamenti  abitativi  e  a  questi  assimilati
mediante fossa Imhof o  fossa  settica  corrispondenti  ai  requisiti
tecnici approvati dalla regione Veneto. 
   4. Il sindaco del comune di Venezia e il  sindaco  del  comune  di
Chioggia possono concedere contributi  ai  privati  per  l'esecuzione
delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di  tutte
le  unita'  edilizie  interessate   dai   progetti   di   intervento,
utilizzando le quote vincolate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139. 
   5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al  comma  1,
le aziende  artigiane  produttive  devono  avvalersi  di  sistemi  di
depurazione  o  abbattimento  secondo  le  prescrizioni  fornite  dai
comuni. A tal fine le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano
anche alle aziende artigiane  produttive  che  abbiano  presentato  o
presentino  ai  comuni,  entro  il  30  aprile  1994,  un  piano   di
adeguamento degli scarichi le  cui  opere  devono  essere  completate
entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque
non oltre il 30 giugno 1995. Il  sindaco  di  Venezia  puo'  ritenere
criterio preferenziale l'avvenuta presentazione,  alla  data  del  31
gennaio 1994, del suddetto  piano  o  la  completa  esecuzione  degli
interventi in esso previsti. 
   6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi  di
cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali  per  i  reati  di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita' di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed  integrazioni.  Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi.".