IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di  ulteriormente  accelerare  le  procedure  di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in
societa' per azioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, di grazia e  giustizia,  delle  finanze  e  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Modalita' delle  dismissioni  delle  partecipazioni  azionarie  dello
                     Stato e degli enti pubblici 
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni   delle
partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in  societa'  per
azioni e ai conferimenti delle stesse societa'  partecipate,  nonche'
agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali  alle
medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita'  e  manleva
secondo la prassi dei mercati. 
  2. L'alienazione delle partecipazioni  di  cui  al  comma  1  viene
effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata
dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  e  relativi  regolamenti
attuativi; puo' inoltre essere  effettuata  mediante  cessione  delle
azioni sulla base di trattative dirette con i  potenziali  acquirenti
ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta  della
modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica. 
  3.  In  caso   di   cessione   mediante   trattativa   diretta   di
partecipazioni in societa' controllate direttamente o  indirettamente
dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  del  bilancio  e
della programmazione economica, ovvero, per le  societa'  controllate
indirettamente, con  deliberazione  dell'organo  competente,  possono
essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un
nucleo  stabile  di  azionisti  di  riferimento,  la  cessione  della
partecipazione   deve   essere   effettuata   invitando    potenziali
acquirenti,   che   presentino   requisiti   di   idonea    capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di  cessione,  di  garantire,
mediante accordo fra i partecipanti al  nucleo  stabile,  determinate
condizioni finanziarie, economiche e gestionali.  Il  contratto  puo'
altresi'  prevedere,  per  un  periodo  determinato,  il  divieto  di
cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda  e
la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai  sensi
dell'articolo 1382 del codice civile.  Il  contratto  di  cessione  e
l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le  eventuali
modificazioni,  devono  essere  depositati,  entro  quindici  giorni,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui  circoscrizione
e'  stabilita  la  sede  sociale  della  societa'  e  devono   essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a  cura  della
societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 
  4. Nel caso in  cui  tra  i  partecipanti  al  nucleo  stabile  sia
presente il Ministro del  tesoro,  questi  puo'  riservarsi,  per  un
periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3,  il  diritto  di
prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 
  5. Il Ministero  del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  con   il   Ministro
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  ai  fini  della
predisposizione ed esecuzione delle operazioni di  alienazione  delle
azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro  controllate  e  delle
operazioni di conferimento,  puo'  affidare,  salvo  quanto  previsto
dalla direttiva 92/50/CEE  del  Consiglio,  del  18  giugno  1992,  a
societa' di provata esperienza e  capacita'  operativa  nazionali  ed
estere,  nonche'  a  singoli  professionisti  incarichi  di   studio,
consulenza, valutazione,  assistenza  operativa,  amministrazione  di
titoli di proprieta' dello Stato  e  direzione  delle  operazioni  di
collocamento  con  facolta'  di  compiere  per  conto   dello   Stato
operazioni   strumentali   e   complementari,    fatte    salve    le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di
valutazione non possono essere affidati a societa' di  revisione  che
abbiano svolto incarichi di consulenza in favore  delle  societa'  di
cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata  in  vigore
del presente decreto. I compensi e le modalita'  di  pagamento  degli
incarichi  di  cui  al  presente  comma  devono  essere   previamente
stabiliti dalle parti. 
  6. Gli  enti  pubblici  individuano  criteri  e  procedure  per  la
dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita'  con
le norme vigenti in materia di dismissioni  di  partecipazioni  dello
Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere
trasmessi entro sessanta  giorni  dalla  adozione  al  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica. 
  7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce  criteri
e procedure  per  la  dismissione  delle  partecipazioni  degli  enti
conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356,  tenendo  presenti  le  norme  vigenti  in  materia  di
dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonche' per  l'utilizzo
dei relativi proventi.