IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  in data 3
febbraio  1993  n.  29,  e  successive  modificazioni,  che   prevede
l'istituzione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento della funzione  pubblica,  dell'Albo  dei  dirigenti  in
servizio  nelle  amministrazioni  pubbliche, comprensivo del relativo
curriculum;
  Visto l'art.  2  del  decreto-legge  14  settembre  1993,  n.  358,
convertito con la legge 12 novembre 1993, n. 448;
  Considerato  che  l'istituzione  dell'Albo  dei  dirigenti pubblici
consente la conoscenza della consistenza qualitativa  e  quantitativa
della dirigenza pubblica da utilizzare, fra l'altro, per l'attuazione
dei  principi  posti  in materia di dirigenza pubblica dalla legge 21
ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento alla gestione delle
risorse umane ed ai processi di mobilita';
  Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art.  23,  comma  2,  del
suddetto  decreto  legislativo,  le  modalita'  di  costituzione e di
tenuta dell'Albo stesso;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 maggio 1993, concernente delega del Ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica;
  Udito  il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale
del 27 gennaio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Principi
  1.  Al  fine  di  consentire  la   conoscenza   della   consistenza
quantitativa   e   delle  caratteristiche  culturali,  professionali,
manageriali dei dirigenti pubblici e  l'attuazione  della  disciplina
della mobilita', e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti
in servizio nelle amministrazioni pubbliche.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Si trascrive il testo del relativo art. 23:
             "Art.  23 (Albo dei dirigenti). - 1. E' istituito presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica un Albo dei dirigenti in servizio
          nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo  del  relativo
          curriculum,   a   fini   conoscitivi   e   per   consentire
          l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'.
             2.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri,  da  emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  del presente decreto, si provvede a definire le
          modalita' di costituzione e di tenuta dell'Albo di  cui  al
          comma 1".
             -   Il   comma  1  dell'art.  2  del  D.L.  n.  358/1993
          (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto
          del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per
          l'adozione dei  regolamenti  concernenti  le  categorie  di
          documenti  da  sottrarre  all'accesso,  nonche'  di termini
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29)
          prevede che i termini previsti dal D.Lgs. n. 29/1993 di cui
          sopra,  ai fini della emanazione di specifiche disposizioni
          regolamentari, siano differiti al 31 dicembre 1993.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".