IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni tributarie per accelerare  la  ripresa  dell'economia  e
dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti  a  carico  del
contribuente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
     Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive 
  1. Il regime fiscale sostitutivo  disposto  dal  presente  articolo
compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: 
   a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la  prima  volta
la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
   b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se  non  in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita'; 
   c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a)
e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
   d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno  di
inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a  4
milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il
5 marzo con le modalita' relative all'imposta  sul  valore  aggiunto,
sostituisce la tassa di concessione governativa per la  partita  IVA,
l'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e   di   arti   e
professioni,  l'imposta  comunale  sugli  immobili,  la   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone  fisiche   e   l'imposta   locale   sui   redditi,   relative
all'esercizio di attivita' commerciali e di  arti  e  professioni,  e
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di  beni  e
le prestazioni di servizi effettuate in  regime  fiscale  sostitutivo
non costituiscono componenti negativi deducibili per le  controparti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano  se  il  costo
complessivo  dei  beni  materiali  strumentali  acquisiti,  anche  in
locazione finanziaria, supera il limite di lire 300 milioni; in  caso
di superamento del limite nel  corso  dell'anno,  il  regime  fiscale
sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in  cui  e'
stato superato e per lo stesso anno il contribuente  e'  tenuto  alla
contabilita' semplificata. 
  3. Possono avvalersi,  per  una  sola  volta,  del  regime  fiscale
sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e
1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'.