IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, per il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior rischio di dispersione scolastica, anche in vista della definizione del programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una piu' qualificata e razionale prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine di realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie iniziative di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare le misure previste dal decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95. 2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, e' ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unita'. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le universita' degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unita'. 3. Resta ferma la possibilita' di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purche' con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484.