IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare,  per
il prossimo anno scolastico 1994-1995, nelle aree di maggior  rischio
di dispersione scolastica,  anche  in  vista  della  definizione  del
programma triennale di cui all'articolo 603, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado,  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, una piu' qualificata e  razionale
prosecuzione degli interventi di prevenzione e rimozione, al fine  di
realizzare una delle condizioni essenziali per piu' ampie  iniziative
di risanamento sociale e di lotta alla criminalita' diffusa; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di prorogare le misure previste dal
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, del tesoro e per la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni  recate  dall'articolo  1,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1 dicembre  1993,  n.  484,  sono  prorogate  per  l'anno
scolastico 1994-95. 
  2. Il limite massimo di mille unita' di cui all'articolo 456, comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le  utilizzazioni
del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e del personale direttivo ed educativo delle  istituzioni  educative,
presso  uffici,  enti  ed  associazioni,  e'  ridotto,   per   l'anno
scolastico 1994-1995, a 750 unita'. Per il medesimo  anno  scolastico
alle  utilizzazioni  presso  le  universita'  degli  studi  ed  altri
istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori
di  educazione  fisica,  per  ricerche  attinenti  alle   metodologie
pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche
per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite  massimo  di
80 unita'. 
  3. Resta ferma la possibilita' di  disporre  comandi  di  personale
della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma
e presso gli istituti  superiori  di  educazione  fisica  pareggiati,
purche'  con  oneri  a   loro   carico,   secondo   quanto   disposto
dall'articolo  1-ter  del  decreto-legge  1  ottobre  1993,  n.  391,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1993, n. 484.