IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 marzo 1994;
  Considerato   che  i  termini  per  l'emissione  del  parere  delle
competenti  commissioni  permanenti  della  Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  sono scaduti rispettivamente in data 7
aprile 1994 e 3 aprile 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 28 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 agosto
1990,  n. 241, quale sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  sono comunque escluse dal regime di cui al
predetto art. 19 le attivita' indicate nell'allegata tabella A.
  2.  Su  iniziativa  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento funzione pubblica, con le modalita' prescritte dall'art.
2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'allegata tabella
A   e'   integrata   semestralmente,   anche   con  riferimento  alle
amministrazioni  locali, con l'indicazione di altre attivita' escluse
dal  regime  di  cui  al  citato  art.  19,  in  quanto  il  rilascio
dell'autorizzazione,  licenza,  abilitazione,  nulla-osta, permesso o
altro  atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento
di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
  Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 32
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi"   (pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 11, della legge
          n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
          "Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge e previo parere delle competenti commissioni
          parlamentari,   sono   determinati   i   casi   in  cui  la
          disposizione  del  comma  10  non  si applica, in quanto il
          rilascio    dell'autorizzazione,   licenza,   abilitazione,
          nulla-osta,  permesso  o  altro  atto  di consenso comunque
          denominato,   dipenda   dall'esperimento   di   prove   che
          comportino valutazioni tecniche discrezionali".
 
          Note all'art. 1:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          241/1990,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma 10, della
          legge n. 537/1993:
             "Art. 19. - 1. In tutti i casi  in  cui  l'esercizio  di
          un'attivita'  privata  sia  subordinato  ad autorizzazione,
          licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
          consenso   comunque   denominato,   ad   esclusione   delle
          concessioni  edilizie  e delle autorizzazioni rilasciate ai
          sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29  giugno  1939,
          n.  1497,  e  del  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1985,
          n.    431,   il   cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
          dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
          senza  l'esperimento  di  prove  a   cio'   destinate   che
          comportino  valutazioni  tecniche  discrezionali, e non sia
          previsto  alcun  limite  o  contingente  complessivo per il
          rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso  si  intende
          sostituito  da una denuncia di inizio di attivita' da parte
          dell'interessato alla pubblica amministrazione  competente,
          attestante  l'esistenza  dei presupposti e dei requisiti di
          legge, eventualmente  accompagnata  dall'autocertificazione
          dell'esperimento  di  prove a cio' destinate, ove previste.
          In tali casi, spetta all'amministrazione competente,  entro
          e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla denuncia, verificare
          d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
          legge richiesti e disporre, se del caso, con  provvedimento
          motivato  da  notificare  all'interessato entro il medesimo
          termine, il divieto di  prosecuzione  dell'attivita'  e  la
          rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo  che,  ove  cio'  sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
             - Per il riferimento all'art. 2, comma 11, della  citata
          legge n.  537/1993, vedi note alle premesse.