IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12a commissione sanita' del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unita' sanitarie locali; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unita' sanitarie locali, nonche' di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento straordinario dell'elenco, previa revisione e pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 25 febbraio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine di assicurare una piu' ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari da determinarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. Fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale. 4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.