IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste  le   risoluzioni   approvate   rispettivamente   dalla   XII
commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del
16 giugno 1994 e dalla  12a  commissione  sanita'  del  Senato  della
Repubblica  nella  seduta  del  22  giugno  1994,   in   materia   di
riorganizzazione delle unita' sanitarie locali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   definire
tempestivamente la nuova disciplina sul  riordinamento  delle  unita'
sanitarie locali, nonche' di procedere alla revisione dei criteri  di
selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  propone  al
Presidente del Consiglio dei Ministri gli  interventi  necessari  per
assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e  delle
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   della   disciplina
sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 
  2. La commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli
aspiranti direttori generali delle unita' sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere di cui all'articolo  3,  comma  10,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, provvede, entro  novanta  giorni
dalla   data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto,
all'aggiornamento  straordinario  dell'elenco,  previa  revisione   e
pubblicazione, entro trenta giorni dalla data medesima,  dei  criteri
di selezione di cui al decreto del Ministro della sanita' in data  25
febbraio 1994, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, anche al fine  di  assicurare  una
piu' ampia partecipazione di soggetti  con  esperienze  acquisite  in
strutture private. Agli oneri per il funzionamento della commissione,
ivi compresi i compensi ai componenti ed ai segretari da determinarsi
con decreto del Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro
del tesoro, valutati per l'anno 1994 in lire 250 milioni, si provvede
a carico del fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  b),  del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 
  3. Fino alla data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'aggiornamento di cui al comma 2 sono sospese tutte le  procedure
concernenti la nomina dei direttori generali delle  unita'  sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si
attivano le  procedure  per  la  selezione.  Quelle  sospese  vengono
riattivate con nuovi avvisi  per  la  selezione  dei  candidati  alla
nomina a direttore generale. 
  4. Alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione  delle  funzioni
degli amministratori straordinari, le regioni nominano  i  commissari
straordinari di cui all'articolo 43, comma 5,  del  decreto-legge  29
aprile 1994, n. 257, con un compenso pari a  quello  attribuito  agli
amministratori  straordinari.   Contestualmente   alla   nomina   dei
commissari straordinari si provvede alla  conferma  dei  collegi  dei
revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  hanno  effetto
sulle nomine dei direttori generali  delle  U.S.L.  e  delle  aziende
ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto.