IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito del trasferimento in Italia di soggetti provenienti dal Ruanda, di assicurare interventi sanitari ed a carattere assistenziale, al fine di evitare piu' gravi e drammatiche conseguenze all'incolumita' fisica dei medesimi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per la famiglia e la solidarieta' sociale; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonche' al fine di provvedere ad ogni attivita' diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonche' presso comunita' ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.