IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Visti gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi  in  materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura  e  rabilitazione  dei  relativi  stati  di   tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309; 
  Vista la legge 27  maggio  1991,  n.  176,  recante:  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo"; 
  Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante: 
"Istituzione  della  commissione  di  indagine   sulla   poverta'   e
sull'emarginazione"; 
  Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216, recante:  "Primi  interventi
in  favore  dei  minori  soggetti  a  rischio  di  coinvolgimento  in
attivita' criminose"; 
  Visto l'art. 12 della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  recante:
"Legge-quadro sul volontariato"; 
  Visto l'art. 41 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  recante:
"Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e  i  diritti
delle persone handicappate"; 
  Visto il decreto-legge 24 luglio  1992,  n.  350,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  settembre  1992,  n.  390,  recante:
"Interventi straordinari  di  carattere  umanitario  a  favore  degli
sfollati delle Repubbliche sorte dai territori della ex Jugoslavia"; 
  Visto il decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
  Visto il  proprio  decreto  13  febbraio  1990,  n.  109,  recante:
"Regolamento   concernente   istituzione   ed   organizzazione    del
Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri",  come  modificato  dal  proprio  decreto  13
dicembre 1991, n.  444,  recante:  "Regolamento  recante  adeguamento
delle competenze  e  dell'organizzazione  del  Dipartimento  per  gli
affari  sociali  nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri"; 
  Considerata  l'opportunita'  di   integrare   le   competenze   del
Dipartimento  per  gli  affari  sociali  con  le  nuove  attribuzioni
derivanti dalla legge; 
  Considerato   altresi'   che   le   attivita'   del    Dipartimento
corrispondono a  funzioni  attribuite  al  Ministro  per  gli  affari
sociali dalla legge e per delega del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994; 
  D'intesa con il Ministro per gli affari sociali; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come  modificato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991,  n.  444,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art.  2  (Competenze).  -  1.  Il   Dipartimento   provvede   agli
adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione  delle  seguenti
leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro  per
gli affari sociali: 
    a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante:  'Primi  interventi  in
favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento  in  attivita'
criminose'; 
    b) legge 11 agosto  1991,  n.  266,  recante:  'Legge-quadro  sul
volontariato'; 
    c) legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  recante:  'Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate'. 
   2. Il Dipartimento provvede, altresi',  ai  seguenti  adempimenti,
relativi alle materie  delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti: 
    a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione
e di  elaborazione  progettuale  inerenti  le  problematiche  sociali
emergenti, con particolare  riferimento  alle  azioni  finalizzate  a
contrastare le nuove poverta' e l'emarginazione; 
    b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative  e  sociali
in materia di politiche in favore  della  famiglia  coordinando,  sul
piano generale, le attivita' di amministrazioni statali  e  di  altri
enti pubblici; 
    c) il  coordinamento  delle  iniziative  necessarie  alla  tutela
dell'infanzia, in particolare  tramite  la  verifica  dell'attuazione
della  'dichiarazione  mondiale  dell'ONU  sulla  sopravvivenza,   la
protezione e lo  sviluppo  dell'infanzia',  nonche'  della  legge  27
maggio 1991, n. 176, la creazione di un  osservatorio  nazionale  sui
problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno  statuto
dei diritti del minore; 
    d) la definizione di  nuove  politiche  di  intervento  a  favore
dell'adolescenza e dei  giovani,  finalizzate  alla  prevenzione  del
disagio e della devianza, coordinando  in  tal  senso  le  iniziative
delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici; 
    e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della
terza eta'; 
    f) l'informazione, gli  studi  e  le  iniziative  in  materia  di
associazionismo   sociale    anche    mediante    il    coordinamento
dell'attivita' di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici; 
    g)  il  coordinamento  delle  iniziative  di  amministrazioni  ed
istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza
nell'ambito  dei  servizi  sociali  anche  in  coordinamento  con  le
organizzazioni di volontariato; 
    h) l'attivita' di  segreteria  per  la  commissione  per  l'esame
istruttorio dei progetti da finanziare  con  il  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla  droga;  l'attivita'  di  documentazione
relativa  ai  progetti,  l'attuazione  delle  deliberazioni  ad  essi
relative nonche' la gestione del Fondo e delle attivita' connesse; 
    i)  l'informazione  sulle  forme  di   tossicodipendenza   e   il
coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per
la  prevenzione,  il  recupero  e  il   reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti, con  le  comunita'  terapeutiche  e  i  centri  di
accoglienza; 
    l)  il  coordinamento  delle  iniziative  in  materia  di   asilo
politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari
nonche' degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore
degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento
di attivita' conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in  Italia  e
negli altri  Paesi  europei  e  la  partecipazione  con  funzioni  di
supporto   a   commissioni   di   studio   su    aspetti    normativi
dell'immigrazione; 
    m)  la  definizione  di  meccanismi  di  controllo   e   verifica
finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva
erogazione dai servizi sociali; 
    n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo  delle
politiche del benessere sociale,  l'informazione  sullo  stato  delle
iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e  ai
relativi strumenti di intervento, anche mediante la  costituzione  di
una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalita' e le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1993,
n. 39; 
    o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste
e l'organizzazione degli  anni  europei  e/o  internazionali  indetti
nelle tematiche rientranti nella  competenza  del  Ministro  per  gli
affari sociali; 
    p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative
per la  tutela  dei  consumatori,  d'intesa  con  le  amministrazioni
pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli  settori  di
attivita'; 
    q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali,  locali,
nonche' con gli organismi operanti, nelle materie  di  interesse  del
Dipartimento, in Italia e  all'estero  con  particolare  riguardo  ai
programmi della Unione europea, alla  Organizzazione  mondiale  delle
Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa  e  all'OCSE  d'intesa  con  gli
altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le  competenze  di
ordine generale del Ministero degli affari esteri. 
   3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene  agli  affari
generali  e  ai  compiti  strumentali  all'esercizio  di  ogni  altra
funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari
sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il
Dipartimento stesso; alle relazioni con il  pubblico  e  a  tutte  le
informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed  allo  stato
dei procedimenti nonche' agli altri adempimenti di  cui  all'art.  12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29;  alle  informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione,  del  recupero  e
della riabilitazione; all'organizzazione e alle attivita' strumentali
al funzionamento del Dipartimento nonche', con il  coordinamento  del
segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi
per il funzionamento del Dipartimento, agli  adempimenti  in  materia
contabile  e  finanziaria  attribuiti  al  Ministro  per  gli  affari
sociali. 
  Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i  seguenti
uffici: 
   Ufficio  I:  Affari  generali  amministrativi  e  del   personale.
Relazioni con il pubblico; 
   Ufficio II: Tematiche familiari e sociali; 
   Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale 
(ed obiettori di coscienza); 
   Ufficio  IV:  Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione   e
recupero delle tossicodipendenze; 
   Ufficio V: Immigrazione. 
   2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del  personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui  all'art.
2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi: 
    a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari; 
    b) Servizio affari generali e del personale; 
    c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico. 
   3. L'Ufficio II - Tematiche familiari  e  sociali,  provvede  agli
adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c)  e  comma  2,
lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q)  e  si  articola  nei
seguenti servizi: 
    a) Servizio famiglia; 
    b) Servizio minori; 
    c) Servizio disabili; 
    d) Servizio anziani. 
   4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed  obiettori  di
coscienza, provvede agli adempimenti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera b) e comma 2, lettere f) e g)  e  si  articola  nei  seguenti
servizi: 
    a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale; 
    b) Servizio obiettori di coscienza. 
   5. Ufficio IV - Coordinamento delle  attivita'  di  prevenzione  e
recupero delle tossicodipendenze, provvede agli  adempimenti  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere h) e  i)  e  si  articola  nei  seguenti
servizi: 
    a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; 
    b) Servizio istruzione e gestione progetti; 
    c) Segreteria commissione istruttoria; 
    d) Nucleo operativo. 
   6. Ufficio V - Immigrazione,  provvede  agli  adempimenti  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi: 
    a) Servizio delle politiche di immigrazione; 
    b) Servizio di pianificazione e  gestione  degli  interventi  per
l'immigrazione e l'emergenza. 
  Art. 4 (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro  per  gli
affari sociali). - 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art.  3,
operano nell'ambito  del  Dipartimento  e  sono  posti  alle  dirette
dipendenze funzionali del Ministro per  gli  affari  sociali  e  sono
costituiti presso il Gabinetto del Ministro: 
    a) l'Ufficio studi e legislazione; 
    b) l'Ufficio stampa; 
    c) l'Ufficio del cerimoniale; 
    d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge
o decreto. 
   2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate
al  Ministro  stesso,  ai  seguenti  compiti:   predisposizione   dei
provvedimenti normativi di competenza del  Ministro  per  gli  affari
sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza
giuridica;  esame  della  legislazione  regionale  da  sottoporre  al
Consiglio  dei  Ministri;  adempimenti  relativi  all'attivita'   del
Ministro in Parlamento; rapporti  con  le  commissioni  parlamentari.
L'ufficio  provvede  altresi'  alla  raccolta  di  testi   giuridici,
periodici, riviste e  ogni  altra  documentazione  utile  a  fini  di
consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento. 
  3. All'Ufficio studi e  legislazione  e'  preposto  il  consigliere
giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per  gli  affari
sociali. Detto ufficio opera in collegamento con  l'Ufficio  centrale
per il coordinamento  dell'iniziativa  legislativa  e  dell'attivita'
normativa del Governo e con gli uffici  e  servizi  del  Dipartimento
che, su richiesta del  consigliere  giuridico  preposto  all'ufficio,
provvedono agli adempimenti istruttori  e  a  quelli  strumentali  al
funzionamento dell'ufficio stesso". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 9 maggio 1994 
                                                Il Presidente: CIAMPI 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994 
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 24 
 
            AVVERTENZA: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo degli articoli 17 e 21 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
              "Art. 17 (come modificato dall'art.  74  del  D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29) (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
              "Art.  21  (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.  Per   gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce un  comitato  di  esperti,  incaricati  a  norma
          dell'art. 22. 
              2. Per gli edempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
          19, e' istituita una apposita commissione. La  composizione
          e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 
              3. Per gli altri adempimenti di  cui  all'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce  uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di   una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea. 
              4. Con propri decreti il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e  con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'   a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni. 
              5. Nei casi di dipartimenti posti  alle  dipendenze  di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente. 
              6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato. 
              7. Qualora un dipartimenti non  venga  affidato  ad  un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza". 
            - Gli articoli 1 e 127 del testo  unico  delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con   D.P.R.   n.
          309/1990, sono cosi' formulati: 
              "Art.  1  (Comitato  nazionale  di  coordinamento   per
          l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di  sviluppo
          produttori di sostanze stupefacenti). -  1.  E'  istituito,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
          2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari
          esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
          della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
          lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica e dai  Ministri  per  gli
          affari sociali, per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
          istituzionali e per i problemi delle aree  urbane,  nonche'
          dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri. 
              3. Le  funzioni  di  presidente  del  Comitato  possono
          essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 
              4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
          partecipare altri Ministri in relazione agli  argomenti  da
          trattare. 
              5. Il Comitato ha responsabilita'  di  indirizzo  e  di
          promozione della politica  generale  di  prevenzione  e  di
          intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
          sostanze stupefacenti o psicotrope, a  livello  interno  ed
          internazionale. 
              6.  Il  Comitato,  anche  con  l'eventuale  apporto  di
          esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio  della
          funzione di indirizzo e di  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative di competenza delle regioni nel settore. 
              7. Il Comitato si avvale  dell'Osservatorio  permanente
          di cui al comma 4 dell'art. 132. 
              8. L'Osservatorio, sulla base  delle  direttive  e  dei
          criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente  e
          sistematicamente dati: 
              a) sulla entita'  della  popolazione  tossicodipendente
          anche  con  riferimento  alla  tipologia   delle   sostanze
          assunte; 
              b) sulla dislocazione e sul funzionamento  dei  servizi
          pubblici e privati operanti nel settore della  prevenzione,
          cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
          recupero sociale ivi  compresi  i  servizi  attivati  negli
          istituti di prevenzione e pena e nelle caserme, sul  numero
          di soggetti riabilitati reinseriti in attivita'  lavorative
          e  sul   tipo   di   attivita'   lavorative   eventualmente
          intraprese, distinguendo se presso  strutture  pubbliche  o
          private; 
              c) sui tipi di trattamento praticati  e  sui  risultati
          conseguiti, nei servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla
          epidemiologia  delle  patologie  correlate,  nonche'  sulla
          produzione e sul  consumo  delle  sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope; 
              d)  sulle  iniziative  promosse  ai   diversi   livelli
          istituzionali in materia di informazione e prevenzione; 
              e) sulle fonti e sulle correnti del  traffico  illecito
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope; 
              f) sull'attivita' svolta dalle  Forze  di  polizia  nel
          settore  della  prevenzione  e  repressione  del   traffico
          illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; 
              g) sul numero e sugli esiti  dei  processi  penali  per
          reati previsti dal presente testo unico; 
              h)  sui   flussi   di   spesa   per   la   lotta   alle
          tossicodipendenze e sulla destinazione di tali  flussi  per
          funzioni e per territorio. 
              9.  I  Ministeri  degli  affari  esteri,  di  grazia  e
          giustizia, delle  finanze,  della  difesa,  della  sanita',
          della pubblica istruzione e del lavoro e  della  previdenza
          sociale,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  sono
          tenuti a trasmettere all'Osservatorio  i  dati  di  cui  al
          comma 8, relativi al primo e al secondo  semestre  di  ogni
          anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 
              10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle  prefetture
          e delle amministrazioni locali, puo'  richiedere  ulteriori
          dati a qualunque amministrazione statale e  regionale,  che
          e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
          violare il diritto all'anonimato. 
              11.  Ciascun  Ministero  e  ciascuna  regione   possono
          ottenere informazioni dall'Osservatorio. 
              12. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  d'intesa
          con i Ministri della sanita',  della  pubblica  istruzione,
          della difesa e per gli affari  sociali,  promuove  campagne
          informative sugli effetti negativi sulla  salute  derivanti
          dall'uso di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  nonche'
          sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno  criminale  del
          traffico di tali sostanze. 
              13.  Le   campagne   informative   saranno   realizzate
          attraverso  i  mezzi   di   comunicazione   radiotelevisivi
          pubblici e  privati,  attraverso  la  stampa  quotidiana  e
          periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno
          finanziate nella misura massima di lire dieci  miliardi  in
          ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei
          progetti di cui all'art. 127, comma 11. 
              14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro  il
          31  gennaio  di  ogni  anno,  presenta  una  relazione   al
          Parlamento   sui   dati   relativi   allo    stato    delle
          tossicodipendenze in Italia,  sulle  strategie  adottate  e
          sugli obiettivi  raggiunti,  nonche'  sugli  indirizzi  che
          saranno seguiti. 
              15. Ogni tre anni,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, nella sua qualita'  di  Presidente  del  Comitato
          nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,  convoca
          una conferenza  nazionale  sui  problemi  connessi  con  la
          diffusione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope  alla
          quale invita soggetti pubblici e privati che  esplicano  la
          loro attivita' nel campo della  prevenzione  e  della  cura
          della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali  conferenze
          sono comunicate al Parlamento anche al fine di  individuare
          eventuali correzioni alla  legislazione  antidroga  dettate
          dall'esperienza applicativa. 
              16.  L'Italia  concorre,   attraverso   gli   organismi
          internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di  sviluppo
          produttori delle materie base dalle quali si estraggono  le
          sostanze stupefacenti o psicotrope. 
              17. L'assistenza prevede anche la  creazione  di  fonti
          alternative di reddito per liberare le  popolazioni  locali
          dall'asservimento  alle  coltivazioni   illecite   da   cui
          attualmente traggono il loro sostentamento. 
              18. A  tal  fine  sono  attivati  anche  gli  strumenti
          previsti  dalla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  sulla
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". 
              "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per  la  lotta
          alla droga). - 1. Presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento  per
          la lotta alla  droga  per  il  finanziamento  di  progetti,
          finalizzati al perseguimento degli obiettivi  del  presente
          testo  unico,  presentati  dai  Ministri  dell'interno,  di
          grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione
          e della sanita' con particolare  riguardo  per  i  progetti
          localizzati nelle regioni meridionali. 
              2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono  essere
          finanziati progetti mirati alla prevenzione e  al  recupero
          delle tossicodipendenze elaborati dai  comuni  maggiormente
          interessati  dall'espansione  di  tale   fenomeno,   previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire nel campo della  prevenzione  e  recupero  dalle
          tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che intendono attivare servizi sperimentali di  prevenzione
          sul territorio. 
              3.  Una  quota  almeno  pari  al  7  per  cento   degli
          stanziamenti  di  cui  al  comma   11   e'   destinata   al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici   e   privati   convenzionati   per   l'assistenza
          socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche riguardo alle
          problematiche     derivanti     dal     trattamento      di
          tossicodipendenti sieropositivi. 
              4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e  2
          e'  disposto,  con  proprio  decreto,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. 
              5. Il Comitato nazionale di coordinamento per  l'azione
          antidroga, nella prima seduta, specifica  le  priorita'  in
          tema di  prevenzione  e  recupero  dalle  tossicodipendenze
          nonche' di contenimento  del  fenomeno  della  sindrome  di
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la  ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione   dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro: 
              a)  dell'urgenza  degli  interventi  in   relazione   a
          situazioni di alto rischio; 
              b)  degli  interventi  volti  alla  prevenzione  e   al
          contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV  tra  i
          tossicodipendenti; 
              c) della carenza di strutture idonee  alla  lotta  alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente; 
              d) della necessita' di formazione  del  personale,  con
          riferimento  agli  specifici   obiettivi   proposti   dalla
          Organizzazione mondiale della sanita' (regione  europea)  e
          dalla Comunita' europea. 
              6. Per l'esame istruttorio dei progetti  e'  istituita,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          degli affari sociali o da un dirigente generale in servizio
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  composta  da
          sette esperti nei campi della prevenzione  e  del  recupero
          dalle tossicodipendenze, dei seguenti  settori:  sanitario,
          farmaco-tossicologico,      psicologico,       sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un funzionario della carriera direttiva o  dirigenziale  in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Le amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi  dalla
          erogazione del finanziamento,  dandone  comunicazione  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri,  che,  in  mancanza,
          provvede, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
          per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme  su  altri
          progetti meritevoli di accoglimento. 
              8. Le amministrazioni provvedono  altresi'  ad  inviare
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  una  relazione
          semestrale sull'andamento  dei  progetti  e  sui  risultati
          conseguiti. 
              9. Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del  progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo' apportarvi le  opportune  variazioni,  ferma  restando
          l'entita' del finanziamento accordato. 
              10. L'onere per il funzionamento della  commissione  di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 
              11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai
          commi 1 e 2 e' determinato  in  lire  176.040  milioni  per
          l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 
              12.  L'organizzazione   del   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga  e'  disciplinata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il
          Comitato potra' articolarsi in piu'  sezioni;  per  il  suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui all'art. 7, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400". 
              - Il testo dell'art. 12 della legge n. 266/1991  e'  il
          seguente: 
              "Art. 12 (Osservatorio nazionale per il  volontariato).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito l'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato,
          presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un  suo
          delegato  e  composto   da   dieci   rappresentanti   delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in  almeno  sei  regioni,  da  due   esperti   e   da   tre
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative.  L'Osservatorio,   che   si   avvale   del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, ha i seguenti compiti: 
              a) provvedere al  censimento  delle  organizzazioni  di
          volontariato ed  alla  diffusione  della  conoscenza  delle
          attivita' da esse svolte; 
              b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero; 
              c) fornire ogni utile elemento per la promozione  e  lo
          sviluppo del volontariato; 
              d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche  in
          collaborazione con gli enti locali,  da  organizzazioni  di
          volontariato iscritte nei registri di cui  all'art.  6  per
          far  fronte   ad   emergenze   sociali   e   per   favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate; 
              e)  offrire  sostegno  e  consulenza  per  progetti  di
          informatizzazione  e  di   banche-dati   nei   settori   di
          competenza della presente legge; 
              f) pubblicare un rapporto biennale  sull'andamento  del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali; 
              g)  sostenere,  anche  con  la   collaborazione   delle
          regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento  per  la
          prestazione dei servizi; 
              h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e
          promuovere altre iniziative finalizzate  alla  circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; 
              i) promuovere, con cadenza  triennale,  una  Conferenza
          nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti  i
          soggetti  istituzionali,   i   gruppi   e   gli   operatori
          interessati. 
              2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali,  il  Fondo
          per    il    volontariato,    finalizzato    a    sostenere
          finanziariamente i progetti di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1". 
            - Il testo dell'art. 41 della legge  n.  104/1992  e'  il
          seguente: 
            "Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari  sociali
          e costituzione del  Comitato  nazionale  per  le  politiche
          dell'handicap) . - 1. Il Ministro per  gli  affari  sociali
          coordina  l'attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti a realizzare gli obiettivi della presente  legge
          ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le
          persone handicappate e di  verifica  dell'attuazione  della
          legislazione vigente in materia. 
            2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni
          concernenti la condizione delle persone  handicappate  sono
          presentati previo concerto con il Ministro per  gli  affari
          sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali
          e' obbligatorio  per  i  regolamenti  e  per  gli  atti  di
          carattere generale adottati in materia. 
            3. Per favorire l'assolvimento  dei  compiti  di  cui  al
          comma 1, e' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri  il  Comitato  nazionale  per  le   politiche
          dell'handicap. 
            4. Il Comitato e' composto dal Ministro  per  gli  affari
          sociali, che lo presiede, dai  Ministri  dell'interno,  del
          tesoro,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del
          lavoro e della previdenza sociale, nonche' dai Ministri per
          le riforme istituzionali e gli affari regionali  e  per  il
          coordinamento delle politiche  comunitarie.  Alle  riunioni
          del Comitato possono essere chiamati  a  partecipare  altri
          Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
            5. Il Comitato e' convocato almeno tre volte  l'anno,  di
          cui una prima della presentazione al Consiglio dei Ministri
          del disegno di legge finanziaria. 
            6. Il Comitato si avvale di: 
            a) tre assessori scelti tra  gli  assessori  regionali  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province  autonome  ai  sensi  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; 
            b)  tre  rappresentanti  degli  enti   locali   designati
          dall'Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI) e  un
          rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle
          autonomie locali; 
            c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e  delle
          associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli
          1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n.  476,  che  svolgano
          attivita' di promozione e tutela delle persone handicappate
          e delle loro famiglie; 
            d)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative. 
            7. Il Comitato si avvale dei  sistemi  informativi  delle
          amministrazioni in esso rappresentate. 
            8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile
          di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
          relativi allo  stato  di  attuazione  delle  politiche  per
          l'handicap in Italia, nonche' sugli indirizzi  che  saranno
          seguiti. A tal fine le amministrazioni dello  Stato,  anche
          ad ordinamento autonomo, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
          il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  tutti  i   dati   relativi   agli
          interventi di loro competenza disciplinati  dalla  presente
          legge. Nel primo anno di applicazione della presente  legge
          la relazione e' presentata entro il 30 ottobre. 
            9. Il Comitato, nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  e'
          coadiuvato da una commissione  permanente  composta  da  un
          rappresentante per  ciascuno  dei  Ministeri  dell'interno,
          delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
          sanita',   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          nonche'  da  tre  rappresentanti   della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per  gli
          affari  sociali,  uno  del  Dipartimento  per  gli   affari
          regionali, uno del Dipartimento per la  funzione  pubblica.
          La commissione e' presieduta dal responsabile  dell'Ufficio
          per le problematiche della famiglia, della terza eta',  dei
          disabili e  degli  emarginati,  del  Dipartimento  per  gli
          affari sociali". 
            - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al  Governo  per  la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale".  L'art.  2  attiene   al   pubblico
          impiego. 
 
          Note all'art. 1: 
             - Il D.Lgs.  n.  39/1993  reca:  "Norme  in  materia  di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421". 
            - L'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 e' cosi' formulato: 
              Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni pubbliche, al fine di  garantire  la  piena
          attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  individuano,
          nell'ambito della propria struttura e  nel  contesto  della
          ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31,  uffici  per
          le relazioni con il pubblico. 
              2.  Gli  uffici  per  le  relazioni  con  il   pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche: 
              a)  al   servizio   all'utenza   per   i   diritti   di
          partecipazione di cui al capo  III  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241; 
              b) all'informazione all'utenza  relativa  agli  atti  e
          allo stato dei procedimenti; 
              c)   alla   ricerca   ed   analisi   finalizzate   alla
          formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
          aspetti  organizzativi  e  logistici   del   rapporto   con
          l'utenza. 
              3. Agli uffici per le relazioni con il  pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito delle  attuali  dotazioni  organiche
          delle  singole  amministrazioni,   personale   con   idonea
          qualificazione e con elevata capacita'  di  avere  contatti
          con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da  apposita
          formazione. 
              4. Al fine di assicurare la  conoscenza  di  normative,
          servizi   e   strutture,   le   amministrazioni   pubbliche
          programmano  ed  attuano  iniziative  di  comunicazione  di
          pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
          Stato,  per  l'attuazione  delle   iniziative   individuate
          nell'ambito delle  proprie  competenze,  si  avvalgono  del
          Dipartimento  per   l'informazione   e   l'editoria   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  quale  struttura
          centrale  di  servizio,  secondo  un   piano   annuale   di
          coordinamento del fabbisogno  di  prodotti  e  servizi,  da
          sottoporre all'approvazione del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri".