IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali 1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1994.