IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero
dell'ambiente;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319,  cosi'  come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La  disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili che non recapitano in pubbliche fongnature sono definite dalle
regioni  con  i  rispettivi  piani  di risanamento delle acque di cui
all'articolo  4.  Le  regioni,  nel definire tale disciplina, tengono
conto  dei  limiti  di  accettabilita' fissati dalle tabelle allegate
alla  presente  legge,  cui  possono  derogare,  anche  in senso meno
restrittivo,  in  funzione delle situazioini locali e degli obiettivi
dei  piani  di  risanamento  nonche'  degli obiettivi di qualita' dei
singoli  corpi  idrici  in  cui recapitano tali scarichi, nei casi ed
alle condizioni stabiliti con apposite direttive fissate dal Ministro
dell'ambiente  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".
  2.  Fino  dall'adozione  delle  direttive  di  cui al secondo comma
dell'articolo  14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito
dal  comma  1  del  presente  articolo, restano ferme le prescrizioni
adottate,  anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche  fognature  e  di  scarichi  delle pubbliche fonature ed in
particolare  quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del
Comitato  interministeriale  previsto  dall'articolo 3 della legge 10
maggio  1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10
gennaio 1981.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano in attesa
dell'attuazione  della  direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio  del 21
maggio 1991.