IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito al pagamento della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 possono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.