IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  dettare  norme
che  consentano di assicurare l'effettuazione dei controlli in merito
al pagamento della quota fissa individuale annua di cui  all'articolo
6  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 luglio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. I soggetti tenuti alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi per l'anno 1993 possono indicare nella stessa gli estremi del
versamento  della  quota  fissa  individuale  annua  per l'assistenza
medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge  19  settembre
1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.