IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialita' medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialita' medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993. 2. Il prezzo al pubblico delle specialita' medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, e' libero.