IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresi' al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attivita' 1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e' trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalita' giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente. 2. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. 3. Lo statuto dell'Ente e' predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 4. Il Ministro detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. 5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale.