IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  le  dighe  costruite  senza  l'approvazione   del
relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti  possono
costituire un grave rischio per le popolazioni; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per l'istituzione di una procedura  di  approvazione  in
sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli
per le popolazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica,  dei  lavori  pubblici,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e per
la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe  di  ritenuta  o
traverse, che superano i 15 metri di altezza  o  che  determinano  un
volume d'invaso superiore a  1.000.000  di  metri  cubi,  di  seguito
denominate dighe, e' soggetta, ai fini della  tutela  della  pubblica
incolumita', all'approvazione  tecnica  del  progetto  da  parte  del
Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di
conformita'  del  progetto  alla  normativa  vigente  in  materia  di
progettazione, costruzione  ed  esercizio  di  dighe.  L'approvazione
interviene entro 180  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  e
dall'acquisizione  di  tutta   la   documentazione   prescritta.   Il
provvedimento  puo'  essere  emanato  nella  forma  dell'approvazione
condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal  caso
e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo  la
natura e la complessita' delle medesime. Sono, in  ogni  caso,  fatti
salvi  i  controlli   successivi   riguardanti   l'osservanza   delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano invasi adibiti a deposito o decantazione  o  lavaggio  di
residui  industriali,  che  restano  di  competenza   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3.  Il  Servizio  nazionale  dighe  provvede,  anche  nelle  zone
sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima,
nonche'  al  controllo  dei  progetti  esecutivi   delle   opere   di
sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse che superano 15
metri di altezza o che determinano un volume di  invaso  superiore  a
1.000.000  di  metri  cubi.  Restano  di  competenza  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte  le  opere  di
sbarramento che determinano invasi adibiti a deposito o  decantazione
o lavaggio di residui industriali.". 
  3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  le
attribuzioni di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  15
metri di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore  a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al  servizio
di grandi derivazioni di acqua di competenza statale,  restano  ferme
le attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  servizio
nazionale  dighe  fornisce   alla   regioni   il   supporto   tecnico
richiesto.". 
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  l'altezza  della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume  d'invaso  e'
pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu'  elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del  paramento
di monte. 
  5. E' soggetta all'approvazione tecnica  del  progetto  anche  ogni
opera di modificazione che incida sulle  caratteristiche  considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario. 
  6. L'approvazione tecnica  del  progetto  ai  fini  della  pubblica
incolumita' da parte del Servizio  nazionale  dighe  non  sostituisce
obblighi, oneri e  vincoli,  gravanti  sul  soggetto  e  sulle  opere
interessate, con riferimento alla valutazione di impatto  ambientale,
all'assetto idrografico, agli interessi  urbanistici,  paesaggistici,
artistici, storico-archeologici, sanitari,  demaniali,  della  difesa
nazionale,  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  che
restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti. 
  7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto
1990, n. 241.