IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sul crimine organizzato transnazionale che si terra' a Napoli nel prossimo novembre; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato e a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. 2. L'attuazione degli interventi e' curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458. 3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato. 4. Per i pareri di competenza dell'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.