IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato;
  Visto  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella   legge   21   marzo    1926,    n.    597,    sull'ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' delle poste e  delle  telecomunicazioni,  approvato  con
regio decreto 8 maggio 1933, n. 841;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n.
256, concernente il regolamento di esecuzione  del  libro  terzo  del
codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
n. 21, concernente  modalita'  agevolative  per  la  riscossione  dei
titoli di spesa dello Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  marzo  1989,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.   62   del   15   marzo   1989,   concernente
l'accreditamento  in conto corrente bancario e postale degli stipendi
e degli altri assegni fissi continuativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  1990,
n.  430,  con  il  quale  viene  regolamentato  il  rilascio da parte
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  di  carte
nominative    a    banda   magnetica   ed   a   microprocessore   per
l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento  ed  a
crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato
presso i medesimi uffici;
  Visti  gli  articoli  1  e  7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154,
sulla  trasparenza  delle  operazioni  e  dei   servizi   bancari   e
finanziari;
  Viste le note n. 957742 dell'11 agosto 1992 e n. 1609 del 21 luglio
1992,  con  le  quali  il  Ministero del tesoro e la Cassa depositi e
prestiti  hanno   espresso   parere   favorevole   in   merito   alla
applicabilita'  ai  servizi  dei  libretti  di  risparmio e dei conti
correnti postali delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge
n. 154/1992;
  Riconosciuta la  necessita'  di  provvedere  alla  regolamentazione
dell'uso   della   carta   nominativa   a   banda   magnetica   ed  a
microprocessore nell'ambito del  servizio  dei  libretti  postali  di
risparmio;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sulle somme accreditate sulla carta nominativa a banda magnetica
ed  a  microprocessore  e' corrisposto un interesse, il cui saggio e'
stabilito con le modalita' di cui all'art. 153 del testo unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il saggio non puo' essere inferiore
a quello vigente per i libretti di risparmio della serie ordinaria.
  2.  A  norma  dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, gli
interessi sul libretto di risparmio e sulla carta a  banda  magnetica
ed  a  microprocessore  decorrono dal giorno del versamento e cessano
dalla data del prelevamento.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               c) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Si  riporta  il testo del D.P.R. 10 febbraio 1984, n.
          21, del D.M.  4 marzo 1989 e del D.P.R. 28  novembre  1990,
          n.  430:    "DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA 10
          febbraio 1984,  n.  21.  -  Modalita'  agevolative  per  la
          riscossione dei titoli di spesa dello Stato:
             Art.  1.  -  Gli  uffici  ordinatori  dei  pagamenti, su
          richiesta  scritta  del  creditore,  dispongono   che   gli
          ordinativi  diretti,  gli  ordini  di pagamento su ruoli di
          spesa fissa, gli ordinativi su ordini di  accreditamento  e
          su   contabilita'  speciali,  gli  ordini  di  restituzione
          parziale o totale di depositi provvisori in numerario  e  i
          vaglia del Tesoro siano estinti mediante:
               a)  accreditamento,  per conto del creditore, a favore
          di una determinata azienda di credito, anche per  mezzo  di
          un istituto centrale di categoria;
               b)   accreditamento   in   conto   corrente  bancario,
          intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche
          attraverso un istituto centrale di categoria;
               c)  commutazione  in  vaglia  cambiario  della   Banca
          d'Italia  non  trasferibile,  a  favore  del  creditore, da
          spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo
          diversa richiesta del creditore, con  spesa  a  carico  del
          destinatario;
               d)  accreditamento in conto corrente postale intestato
          al creditore;
               e)   commutazione   in   vaglia  postale  ordinario  o
          telegrafico  da  spedire  in  assicurazione  a  favore  del
          creditore, con tassa e spese a suo carico.
             La  disposizione  di  cui  al  primo comma relativa alla
          forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.
             La forma di estinzione di cui alla  lettera  a)  non  e'
          ammessa  per  i  titoli  di  spesa riguardanti il pagamento
          degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.
             I titoli di spesa relativi agli assegni  di  congrua  al
          clero possono essere estinti con una delle modalita' di cui
          alle  lettere  da  b)  ad e) soltanto mediante richiesta da
          farsi di volta  in  volta  e  con  l'osservanza  di  quanto
          stabilito  al  successivo art. 2, alla sezione di tesoreria
          provinciale   o   all'ufficio   postale,    allegando    la
          dichiarazione  di  cui  all'art.  41  della legge 26 luglio
          1974, n. 343.
             Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste  dal
          presente  articolo  non  si  applicano  al  pagamento delle
          pensioni disposto  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  3
          febbraio 1951, n. 38.
             Art.   2.   -   La   richiesta   delle   operazioni   di
          accreditamento o  di  commutazione  di  cui  al  precedente
          articolo  puo'  essere diretta alla sezione di tesoreria e,
          per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere d) ed
          e) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo  di  spesa
          sia  stato  emesso  e  sia  pervenuto  ai  predetti  uffici
          pagatori.
             Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali
          non sono ammesse le  forme  di  estinzione  previste  dalle
          lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.
             Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera a),
          diretta  alla  sezione di tesoreria, la firma del creditore
          deve essere  autenticata  dall'ufficio  che  ha  emesso  il
          titolo  di  spesa,  o  dal  capo della sezione di tesoreria
          ovvero da un notaio.
             Il  capo  della  sezione  di  tesoreria  puo'  accertare
          l'identita'  personale  del  creditore  in  base ad uno dei
          documenti  previsti  dall'art.  420  del  regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni.
             Art.  3.  -  La  dichiarazione  di  commutazione  o   di
          accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore,
          deve  risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante
          gli estremi necessari e la firma del capo della sezione  di
          tesoreria.
             In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalita'
          di  cui  alle  lettere  d)  ed e) del precedente art. 1, la
          dichiarazione  di  accreditamento  o  di  commutazione   e'
          firmata  dal  capo  dell'ufficio postale e, ove esista, dal
          controllore.
             Art. 4. - L'operazione di accreditamento dello stipendio
          e degli altri assegni fissi continuativi al conto  corrente
          bancario  o  postale  deve  aver  luogo  il  giorno fissato
          dall'art.  370,  secondo   comma,   del   regolamento   per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli
          di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo
          rispetto a quello fissato per l'accreditamento.
             Il Ministro del tesoro con proprio  decreto  fissa,  non
          oltre  il  termine  di  sei mesi dall'entrata in vigore del
          presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,
          la   data   da   cui   diviene   operativo  il  sistema  di
          accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi  e
          degli altri assegni fissi continuativi.
             Art. 5. - Sono abrogati il regio decreto 7 ottobre 1926,
          n.  1759,  e  gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25  gennaio  1962,  n.  71,  e  successive
          modificazioni".
          "DECRETO   DEL   MINISTRO   DEL  TESORO  4  marzo  1989.  -
          Accreditamento in conto corrente bancario e  postale  degli
          stipendi  e  degli  altri  assegni  fissi  continuativi  di
          determinate categorie di personale statale  e  allineamento
          delle  date  di  accreditamento  a  quelle del pagamento in
          contanti, disposte dal  decreto  ministeriale  18  febbraio
          1981:
             Articolo  unico.  -  L'accreditamento  dello stipendio e
          degli altri assegni fissi continuativi  al  conto  corrente
          bancario  o  postale,  disposto  in  favore  del  personale
          statale contemplato dal decreto  ministeriale  18  febbraio
          1981, indicato nelle premesse, che ne abbia fatto richiesta
          ai  sensi  dell'art.  1,  primo comma, lettere b) e d), del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1984,
          n.  21,  avviene alle stesse date stabilite dall'art. 1 del
          medesimo decreto ministeriale per i pagamenti in  contanti.
          I  relativi  titoli  di  spesa  sono estinti con tre giorni
          lavorativi  di  anticipo  rispetto  a  quelli  fissati  per
          l'accreditamento".
          "DECRETO  DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990,
          n.  430.  -  Regolamento   per   il   rilascio   da   parte
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          di carte nominative a banda magnetica ed a  microprocessore
          per  l'accreditamento  di  somme corrispondenti a titoli di
          pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali,
          nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici:
             Art. 1. -  1.  L'Amministrazione  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni   e'   autorizzata   a  rilasciare  carte
          nominative a  banda  magnetica  ed  a  microprocessore  per
          l'accreditamento  di  somme  corrispondenti:  a  titoli  di
          pagamento esigibili presso gli uffici  postali,  previa  la
          loro  commutazione;  a  crediti, anch'essi esigibili presso
          gli uffici  postali;  a  denaro  versato  presso  i  propri
          uffici.
             2. La carta nominativa puo' essere collegata al servizio
          dei  conti  correnti,  al servizio dei risparmi ovvero alla
          costituzione di un conto per operazioni di cassa.
             3.  La  destinazione  dei  fondi affluenti sui conti per
          operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione
          degli interessi sono regolate sulla base  della  disciplina
          vigente per il servizio dei conti correnti postali.
             Art.  2.  -  1. I prelievi delle somme accreditate sulle
          carte nominative sono ammessi, senza rilascio  di  atto  di
          quietanza,  anche mediante l'uso di distributori automatici
          di  banconote  installati   presso   gli   uffici   postali
          abilitati.
             2.  Il  titolare  della  carta  nominativa puo' disporre
          delle somme accreditate per  effettuare  operazioni  presso
          gli  uffici  postali  abilitati  o presso soggetti all'uopo
          autorizzati.
             Art. 3. - 1. Con decreto  del  Ministro  delle  poste  e
          delle telecomunicazioni sono stabiliti:
               a) le caratteristiche delle carte nominative;
               b) le modalita' di utilizzazione delle carte stesse;
               c)  la  disciplina del rapporto fra amministrazione ed
          utente  relativamente  alla  costituzione  del  conto   per
          operazioni di cassa;
               d)  le  disposizioni  di  raccordo con le norme, anche
          contabili, regolatrici dei servizi a danaro;
               e) le caratteristiche dei distributori  automatici  di
          banconote,  quali  mezzi  di  custodia  limitatamente  alle
          provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento;
               f) il tipo di prestazioni fornite  dalla  carta  e  le
          relative    decorrenze   nonche'   gli   uffici   abilitati
          all'esecuzione delle prestazioni stesse.
             2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e   delle
          telecomunicazioni,  di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono stabiliti:
               a)  i  limiti  dei  prelevamenti  mediante  l'uso  dei
          distributori automatici;
               b)  il  prezzo della carta nominativa e le tariffe per
          le connesse operazioni".
             - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 7 della legge
          n.  154/1992:
             "Art. 1 (Ambito  soggettivo  d'applicazione).  -  1.  Le
          norme   della   presente  legge  trovano  applicazione  nei
          confronti degli  enti  creditizi  operanti  nel  territorio
          dello  Stato  e  di  ogni  altro soggetto che, nel medesimo
          territorio,   eserciti   professionalmente   attivita'   di
          prestito  e finanziamento o, in ogni caso, una o piu' delle
          attivita' indicate alle voci  2,  3,  4,  5,  7,  11  e  14
          dell'elenco   allegato  alla  direttiva  del  Consiglio  n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989".
             "Art.  7  (Decorrenza  delle  valute).  -  1.   Per   le
          operazioni  passive  gli interessi sui versamenti presso un
          ente creditizio di  denaro,  di  assegni  circolari  emessi
          dallo  stesso  ente  creditizio e di assegni bancari tratti
          sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato  il
          versamento  devono  essere  conteggiati  con  la valuta del
          giorno in cui e' effettuato il  versamento  e  sono  dovuti
          fino a quello del prelevamento".
 
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale e
          delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:
             "Art. 153 (Interesse sui libretti postali di risparmio).
          -  Sulle  somme  depositate e' corrisposto un interesse, il
          cui saggio e' stabilito con decreto  del  Ministro  per  il
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per le poste e le
          telecomunicazioni.
             Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di
          interesse puo' essere modificato  anche  durante  il  corso
          dell'anno.
             Le  variazioni  dei  saggi d'interesse hanno effetto dal
          primo giorno del mese successivo alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta    Ufficiale    della   Repubblica   del   decreto
          ministeriale, che le determina, sui depositi  effettuati  e
          su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione".
             -  Per  il  testo dell'art. 7 della legge n. 154/1992 si
          veda in nota alle premesse.