IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1989, concernente l'accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, con il quale viene regolamentato il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici; Visti gli articoli 1 e 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; Viste le note n. 957742 dell'11 agosto 1992 e n. 1609 del 21 luglio 1992, con le quali il Ministero del tesoro e la Cassa depositi e prestiti hanno espresso parere favorevole in merito alla applicabilita' ai servizi dei libretti di risparmio e dei conti correnti postali delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 154/1992; Riconosciuta la necessita' di provvedere alla regolamentazione dell'uso della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore nell'ambito del servizio dei libretti postali di risparmio; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sulle somme accreditate sulla carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con le modalita' di cui all'art. 153 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il saggio non puo' essere inferiore a quello vigente per i libretti di risparmio della serie ordinaria. 2. A norma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, gli interessi sul libretto di risparmio e sulla carta a banda magnetica ed a microprocessore decorrono dal giorno del versamento e cessano dalla data del prelevamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; c) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, del D.M. 4 marzo 1989 e del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 430: "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. 21. - Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato: Art. 1. - Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del Tesoro siano estinti mediante: a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria; b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria; c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario; d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore; e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico. La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa. La forma di estinzione di cui alla lettera a) non e' ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi. I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalita' di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343. Le forme di estinzione dei titoli di spesa previste dal presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1951, n. 38. Art. 2. - La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione di cui al precedente articolo puo' essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere d) ed e) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto ai predetti uffici pagatori. Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali non sono ammesse le forme di estinzione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente. Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera a), diretta alla sezione di tesoreria, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della sezione di tesoreria ovvero da un notaio. Il capo della sezione di tesoreria puo' accertare l'identita' personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Art. 3. - La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria. In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalita' di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 1, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione e' firmata dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore. Art. 4. - L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento. Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi. Art. 5. - Sono abrogati il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni". "DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 4 marzo 1989. - Accreditamento in conto corrente bancario e postale degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi di determinate categorie di personale statale e allineamento delle date di accreditamento a quelle del pagamento in contanti, disposte dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981: Articolo unico. - L'accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale, disposto in favore del personale statale contemplato dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981, indicato nelle premesse, che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, avviene alle stesse date stabilite dall'art. 1 del medesimo decreto ministeriale per i pagamenti in contanti. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quelli fissati per l'accreditamento". "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 430. - Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato presso i medesimi uffici: Art. 1. - 1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a rilasciare carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti: a titoli di pagamento esigibili presso gli uffici postali, previa la loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso gli uffici postali; a denaro versato presso i propri uffici. 2. La carta nominativa puo' essere collegata al servizio dei conti correnti, al servizio dei risparmi ovvero alla costituzione di un conto per operazioni di cassa. 3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni di cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione degli interessi sono regolate sulla base della disciplina vigente per il servizio dei conti correnti postali. Art. 2. - 1. I prelievi delle somme accreditate sulle carte nominative sono ammessi, senza rilascio di atto di quietanza, anche mediante l'uso di distributori automatici di banconote installati presso gli uffici postali abilitati. 2. Il titolare della carta nominativa puo' disporre delle somme accreditate per effettuare operazioni presso gli uffici postali abilitati o presso soggetti all'uopo autorizzati. Art. 3. - 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti: a) le caratteristiche delle carte nominative; b) le modalita' di utilizzazione delle carte stesse; c) la disciplina del rapporto fra amministrazione ed utente relativamente alla costituzione del conto per operazioni di cassa; d) le disposizioni di raccordo con le norme, anche contabili, regolatrici dei servizi a danaro; e) le caratteristiche dei distributori automatici di banconote, quali mezzi di custodia limitatamente alle provviste di contante occorrenti per il loro funzionamento; f) il tipo di prestazioni fornite dalla carta e le relative decorrenze nonche' gli uffici abilitati all'esecuzione delle prestazioni stesse. 2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti: a) i limiti dei prelevamenti mediante l'uso dei distributori automatici; b) il prezzo della carta nominativa e le tariffe per le connesse operazioni". - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 154/1992: "Art. 1 (Ambito soggettivo d'applicazione). - 1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attivita' di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o piu' delle attivita' indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989". "Art. 7 (Decorrenza delle valute). - 1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973: "Art. 153 (Interesse sui libretti postali di risparmio). - Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione". - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 154/1992 si veda in nota alle premesse.