IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la funzionalita' del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi compiti istituzionali, in relazione all'imminente avvio dell'anno accademico 1994-1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Consiglio universitario nazionale 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo consultivo di rappresentanza delle universita' italiane. Svolge funzioni consultive in ordine agli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, concernenti: a) il piano di sviluppo dell'universita'; b) la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra universita' e tra aree scientifico-disciplinari; c) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici; d) gli statuti e i regolamenti didattici di ateneo, relativamente ai poteri di rinvio e ricorso; e) la definizione dei settori scientifico-disciplinari; f) il reclutamento dei docenti e dei ricercatori. 2. Il CUN e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: a) due professori ordinari, due associati ed un ricercatore eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro su conforme parere del CUN; b) cinque studenti eletti dai rappresentanti elettivi della componente studentesca negli organi collegiali degli atenei e degli organismi per il diritto allo studio; c) il presidente della conferenza dei rettori. 3. Nell'ambito del CUN e' istituito un comitato di presidenza composto da un rappresentante di ciascuna delle aree di cui alla lettera a) del comma 2. Il comitato delibera sulle materie demandategli dal Consiglio e, salva ratifica del Consiglio in riunione plenaria, su specifiche questioni sottopostegli in via di urgenza dal Ministro. 4. Per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il CUN si avvale di comitati consultivi costituiti, uno per ciascuna delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, nella composizione stabilita dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il CUN designa il presidente di ciascun comitato tra i propri componenti o tra i professori ordinari delle discipline afferenti a ciascun comitato. Per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i suddetti comitati esprimono parere vincolante. Il CUN puo' inoltre demandare ai suddetti comitati l'esercizio delle proprie attribuzioni per casi specifici rilevanti che interessino le singole aree scientifico-disciplinari. Il CUN demanda in ogni caso ai suddetti comitati l'esercizio delle sue attribuzioni concernenti equipollenze e riconoscimenti di titoli, abilitazione all'esercizio delle professioni, finanziamenti ai progetti di ricerca scientifica di interesse nazionale, designazioni per la composizione delle commissioni di concorso e per i giudizi di conferma. Nel demandare l'esercizio delle proprie attribuzioni ai suddetti comitati, il CUN stabilisce i criteri generali a cui essi devono attenersi. 5. Il Ministro indice, a cadenza almeno annuale, conferenze di indirizzo tra il CUN e la conferenza dei rettori, al fine di promuovere una valutazione complessiva dello stato dell'universita' e delle linee strategiche di sviluppo. 6. Con regolamento del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di elezione dei componenti del CUN. 7. Con regolamento interno del CUN, da approvarsi, a maggioranza degli aventi diritto al voto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di elezione dei componenti del comitato di presidenza di cui al comma 3, nonche' le modalita' di elezione e designazione dei componenti dei comitati consultivi di cui al comma 4. 8. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il CUN elegge il vice presidente tra i suoi componenti, scegliendolo fra i professori ordinari. 9. Il CUN disciplina la propria attivita' con regolamento interno approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto. Con il regolamento sono stabiliti i termini, comunque non superiori a novanta giorni, per l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle altre attivita' attribuite al CUN. In mancanza di diversa disposizione regolamentare, si prescinde dal parere del CUN nel caso in cui esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.