IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
funzionalita' del Consiglio universitario nazionale in ordine ai suoi
compiti istituzionali, in  relazione  all'imminente  avvio  dell'anno
accademico 1994-1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                  Consiglio universitario nazionale 
  1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo  consultivo
di  rappresentanza  delle  universita'  italiane.   Svolge   funzioni
consultive in ordine agli atti di carattere  generale  di  competenza
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, di seguito denominato Ministro, concernenti: 
    a) il piano di sviluppo dell'universita'; 
    b)  la  distribuzione  delle  risorse  umane  e  finanziarie  tra
universita' e tra aree scientifico-disciplinari; 
    c) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale in
materia di ordinamenti didattici; 
    d) gli statuti e i regolamenti didattici di ateneo, relativamente
ai poteri di rinvio e ricorso; 
    e) la definizione dei settori scientifico-disciplinari; 
    f) il reclutamento dei docenti e dei ricercatori. 
  2. Il CUN e' presieduto dal Ministro ed e' composto da: 
    a) due professori  ordinari,  due  associati  ed  un  ricercatore
eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi  aree  omogenee  di
settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore
a quindici, con decreto del Ministro su conforme parere del CUN; 
    b) cinque  studenti  eletti  dai  rappresentanti  elettivi  della
componente studentesca negli organi collegiali degli atenei  e  degli
organismi per il diritto allo studio; 
    c) il presidente della conferenza dei rettori. 
 3. Nell'ambito del  CUN  e'  istituito  un  comitato  di  presidenza
composto da un rappresentante di ciascuna  delle  aree  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  2.  Il  comitato  delibera   sulle   materie
demandategli  dal  Consiglio  e,  salva  ratifica  del  Consiglio  in
riunione plenaria, su specifiche questioni sottopostegli  in  via  di
urgenza dal Ministro. 
  4. Per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1,  il  CUN
si avvale di comitati consultivi costituiti, uno per  ciascuna  delle
aree di cui alla lettera a) del comma 2, nella composizione stabilita
dall'articolo 67 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. Il CUN designa il presidente di ciascun comitato
tra i propri componenti o tra i professori ordinari delle  discipline
afferenti a ciascun comitato. Per la ripartizione del  40  per  cento
dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui  all'articolo  65
del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  i  suddetti
comitati esprimono parere vincolante. Il CUN puo'  inoltre  demandare
ai suddetti comitati l'esercizio delle proprie attribuzioni per  casi
specifici    rilevanti    che    interessino    le    singole    aree
scientifico-disciplinari. Il CUN demanda in  ogni  caso  ai  suddetti
comitati l'esercizio delle sue attribuzioni concernenti  equipollenze
e  riconoscimenti  di  titoli,   abilitazione   all'esercizio   delle
professioni, finanziamenti ai  progetti  di  ricerca  scientifica  di
interesse  nazionale,  designazioni   per   la   composizione   delle
commissioni di concorso e per i giudizi di  conferma.  Nel  demandare
l'esercizio delle proprie attribuzioni ai suddetti comitati,  il  CUN
stabilisce i criteri generali a cui essi devono attenersi. 
  5. Il Ministro indice, a  cadenza  almeno  annuale,  conferenze  di
indirizzo tra il  CUN  e  la  conferenza  dei  rettori,  al  fine  di
promuovere una valutazione complessiva dello stato dell'universita' e
delle linee strategiche di sviluppo. 
  6. Con regolamento del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate le modalita' di elezione dei componenti del CUN. 
  7. Con regolamento interno del CUN, da  approvarsi,  a  maggioranza
degli aventi diritto al voto, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  disciplinate   le
modalita' di elezione dei componenti del comitato  di  presidenza  di
cui al comma 3, nonche' le modalita' di elezione e  designazione  dei
componenti dei comitati consultivi di cui al comma 4. 
  8. I componenti del CUN sono nominati  con  decreto  del  Ministro,
durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola
volta. Il CUN elegge  il  vice  presidente  tra  i  suoi  componenti,
scegliendolo fra i professori ordinari. 
  9. Il CUN disciplina la propria attivita' con  regolamento  interno
approvato dalla maggioranza degli aventi  diritto  al  voto.  Con  il
regolamento sono  stabiliti  i  termini,  comunque  non  superiori  a
novanta giorni, per l'espressione dei pareri e lo  svolgimento  delle
altre  attivita'  attribuite  al  CUN.   In   mancanza   di   diversa
disposizione regolamentare, si prescinde dal parere del CUN nel  caso
in cui esso non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta.