IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Viste  le  leggi  11  febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26
aprile 1986, n. 193  e  5  maggio  1989,  n.  171,  che  disciplinano
l'esercizio della nautica da diporto;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per
l'esecizio del servizio pubblico non di linea  per  il  rimorchio  di
persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi
ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne;
  Visto   il  decreto  ministeriale  18  settembre  1986  concernente
l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne;
  Visto il decreto ministeriale 14  giugno  1988,  n.  1740,  che  ha
prorogato  l'entrata  in vigore di detto decreto ministeriale a tutto
il 1991;
  Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che  ha  ulteriormente
prorogato  l'entrata  in vigore di detto decreto ministeriale a tutto
il 1992;
  Visto il decreto ministeriale  9  luglio  1993,  n.  1896,  che  ha
ulteriormente   prorogato   l'entrata  in  vigore  di  detto  decreto
ministeriale a tutto il 1993;
  Considerato che da parte  dei  competenti  organi  della  Comunita'
europea non e' ancora stata messa a punto una normativa comune per la
disciplina del settore;
  Ritenuta  l'opportunita' di non concedere una ulteriore proroga del
decreto ministeriale 18 settembre 1986;
  Considerata  la  necessita'  di  uniformare   con   gli   opportuni
adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella
vigente sulle acque marittime;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art.  17,  comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n.
322 del 19 luglio 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La pratica dello sci nautico  in  acque  interne  e'  consentita
nelle  ore  diurne e con tempo favorevole nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
    a) i conduttori di  natanti  ed  imbarcazioni  muniti  di  motori
entrobordo  o  fuoribordo  devono essere in possesso della prescritta
abilitazione;
    b) il conduttore del mezzo nautico che effettua  il  traino  deve
essere  assistito  da persona esperta del nuoto incaricata di servire
il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico;
    c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio
e  rimorchio  nonche'  di  un  ampio  specchio  retrovisore  convesso
riconosciuti  idonei  dall'organo  tecnico  competente  ai  sensi del
vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
    d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo
sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
    e)  nelle  zone  prospicienti la riva e' vietata la pratica dello
sci nautico entro la fascia di 300 metri. La partenza ed  il  rientro
dello  sciatore  devono  avvenire  esclusivamente  in acque libere da
bagnanti  e  da  imbarcazioni,  entro  appositi  corridoi  di  lancio
segnalati da parte delle competenti autorita' locali;
    f)  la  distanza  laterale di sicurezza di un autoscafo trainante
uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai  50
metri;
    g)  e'  fatto  divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o
intersecare in velocita' la scia  di  una  imbarcazione,  che  traina
sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri;
    h)  nelle  zone  antistanti  le  spiagge,  ove non esistono spazi
riservati o corridoi di lancio,  la  partenza  ed  il  rientro  delle
imbarcazioni  addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla
terra ferma o con il motore  al  minimo.  Nelle  zone  antistanti  le
spiagge  in  concessione,  il  concessionario  dovra'  individuare ed
approntare un corridoio di lancio. In ogni caso la velocita' non deve
essere superiore alle tre miglia orarie nel primo tratto di 200 metri
e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
incidenti nelle zone frequentate;
    i) i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori  dovranno
essere  muniti  di dispositivo per l'inversione della marcia e per la
messa in folle del motore, nonche' di una cassetta di pronto soccorso
e di un salvagente per ogni sciatore trainato;
    l)  non  e'  consentito  il  traino  di  piu'  di  due   sciatori
contemporaneamente.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  aggiornato  della  legge  n.  50/1971   e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 148  del  28  giugno
          1986.
             -  La  legge  n.  193/1986  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 116  del  21  maggio
          1986.
             -  La  legge  n.  171/1989  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 109  del  12  maggio
          1989.
             -  Il  D.M.  27 agosto 1955 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 24 settembre
          1955.
             - Il D.M. 18 settembre 1986 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986.
             - Il D.M. 14 giugno 1988, n. 1740, e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30
          giugno 1988.
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) , (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".