IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51, 26 aprile 1986, n. 193 e 5 maggio 1989, n. 171, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1955 contenente norme per l'esecizio del servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato con motoscafi ed imbarcazioni a motore nelle vie d'acqua interne; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986 concernente l'esercizio dello sci nautico nelle idrovie interne; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991; Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1992 che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1992; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1993, n. 1896, che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1993; Considerato che da parte dei competenti organi della Comunita' europea non e' ancora stata messa a punto una normativa comune per la disciplina del settore; Ritenuta l'opportunita' di non concedere una ulteriore proroga del decreto ministeriale 18 settembre 1986; Considerata la necessita' di uniformare con gli opportuni adattamenti la disciplina dello sci nautico in acque interne a quella vigente sulle acque marittime; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/88 (nota n. 322 del 19 luglio 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La pratica dello sci nautico in acque interne e' consentita nelle ore diurne e con tempo favorevole nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) i conduttori di natanti ed imbarcazioni muniti di motori entrobordo o fuoribordo devono essere in possesso della prescritta abilitazione; b) il conduttore del mezzo nautico che effettua il traino deve essere assistito da persona esperta del nuoto incaricata di servire il varo e di sorvegliare lo sciatore nautico; c) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonche' di un ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'organo tecnico competente ai sensi del vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto; d) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri; e) nelle zone prospicienti la riva e' vietata la pratica dello sci nautico entro la fascia di 300 metri. La partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni, entro appositi corridoi di lancio segnalati da parte delle competenti autorita' locali; f) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri; g) e' fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere o intersecare in velocita' la scia di una imbarcazione, che traina sciatori, a distanza inferiore ai 50 metri; h) nelle zone antistanti le spiagge, ove non esistono spazi riservati o corridoi di lancio, la partenza ed il rientro delle imbarcazioni addette al traino deve avvenire perpendicolarmente alla terra ferma o con il motore al minimo. Nelle zone antistanti le spiagge in concessione, il concessionario dovra' individuare ed approntare un corridoio di lancio. In ogni caso la velocita' non deve essere superiore alle tre miglia orarie nel primo tratto di 200 metri e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare incidenti nelle zone frequentate; i) i mezzi nautici utilizzati per il traino di sciatori dovranno essere muniti di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore, nonche' di una cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ogni sciatore trainato; l) non e' consentito il traino di piu' di due sciatori contemporaneamente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge n. 50/1971 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 1986. - La legge n. 193/1986 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 1986. - La legge n. 171/1989 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1989. - Il D.M. 27 agosto 1955 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 24 settembre 1955. - Il D.M. 18 settembre 1986 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 1986. - Il D.M. 14 giugno 1988, n. 1740, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) , (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".