IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attivita' economiche e favorire
la  ripresa  delle  attivita'   imprenditoriali,   nonche'   per   la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori  pubblici,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
finanze, del  tesoro,  della  difesa,  dell'ambiente  e  per  i  beni
culturali e ambientali; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                Definizione delle violazioni edilizie 
  1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
ulteriormente modificate dal  presente  decreto,  si  applicano  alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e  che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30  per
cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore
a  750  metri  cubi.  Le  suddette  disposizioni   trovano   altresi'
applicazione, nei termini di cui sopra, alle opere  abusive  che  non
abbiano comportato nuove costruzioni superiori ai 750 metri  cubi  in
relazione  alla  singola  richiesta  di   concessione   edilizia   in
sanatoria. 
  2. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al comma  1  e
decorrenti dalla data di entrata in vigore della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  o  delle  leggi   di   successiva   modificazione   o
integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
  3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985  e  dal  16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la  misura  dell'oblazione,  prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione  al
periodo dal 30 gennaio  1977  al  1  ottobre  1983,  e'  moltiplicata
rispettivamente per 2 e per 3. 
  4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3,
e' elevata di un importo pari alla meta' nei comuni  con  popolazione
superiore ai centomila abitanti. 
  5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria,  con
la prova del pagamento  dell'oblazione,  deve  essere  presentata  al
comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre
1994. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma  terzo,  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,   e'   sostituita   da   apposita
dichiarazione del richiedente resa ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta  fermo  l'obbligo  di  allegazione
della  documentazione  fotografica  e,  ove  prescritto,  quello   di
presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla
lettera  b)  del  predetto  comma  terzo,  nonche'  del  progetto  di
adeguamento statico di cui al comma quinto dello stesso articolo 35. 
  6.  L'oblazione  prevista  dal  presente   articolo   deve   essere
corriposta  a  mezzo  di  versamento,  entro  il  31  ottobre   1994,
dell'importo fisso indicato nella allegata tabella A e della restante
parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi  rispettivamente
entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed  il
15 settembre 1995. E' consentito il versamento della  restante  parte
dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il  15  dicembre  1994,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia  di  importo  minore  o  pari
rispetto a  quello  indicato  nella  tabella  di  cui  sopra,  ovvero
l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero  7  della
tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n.  47,  il  versamento
dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per  ciascuna  unita'
immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato  in  unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui  ai  numeri
4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,  pari
a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui
sopra. Le somme gia'  versate  in  adempimento  dell'articolo  1  del
decreto-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  sono  portate  in  riduzione
dell'importo fisso di cui sopra e, per la eventuale parte residua, in
riduzione della prima rata. Con decreto del Ministro del  tesoro,  di
concerto con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  emanarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono stabilite le modalita' di rimborso delle differenze non dovute e
versate a titolo di oblazione. 
  7. Per le modalita' di riscossione e versamento  dell'oblazione  di
cui al presente articolo sono fatti salvi gli effetti del decreto del
Ministro delle finanze del 31 agosto 1994,  ad  eccezione  di  quanto
previsto nelle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che sono
riformulate con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dei  lavori  pubblici  ed  il  Ministro  del  tesoro,  da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  8. I soggetti che hanno presentato  domanda  di  concessione  o  di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro  aventi  causa,  se  non  e'  stata
interamente corrisposta l'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda,  versare,  in
luogo della somma residua, il triplo della differenza  tra  la  somma
dovuta e quella versata, in unica  soluzione  entro  il  15  dicembre
1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in
cui  a  seguito  dell'intero  pagamento  dell'oblazione  sia   dovuto
unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi  dell'articolo  35,
nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  9. Il pagamento dell'oblazione  dovuta  ai  sensi  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma  8,
degli  oneri  di  concessione  di  cui  all'articolo  2,  nonche'  la
documentazione di cui al comma 5 e la denuncia in catasto nel termine
di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio  1985,
n. 47, come  da  ultimo  prorogato  dall'articolo  9,  comma  8,  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,  ed  il  decorso
del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento
negativo del comune,  equivale  a  concessione  o  ad  autorizzazione
edilizia in sanatoria, salvo il disposto del comma 10. 
  10. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non  e'  determinata
in  modo  veritiero  e  interamente   corrisposta,   le   costruzioni
realizzate senza licenza o  concessione  edilizia  sono  assoggettate
alle sanzioni richiamate  agli  articoli  40  e  45  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47. 
  11. All'articolo 32 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  comma
primo, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti  dai  seguenti:
"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,  il  rilascio
della concessione o  della  autorizzazione  in  sanatoria  per  opere
eseguite su aree  sottoposte  a  vincolo  e'  subordinato  al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni entro  centottanta  giorni  dalla  domanda,  esso  si
intende reso in senso favorevole.". 
  12. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  dopo  il
comma primo e' inserito il seguente: "Il rilascio  della  concessione
edilizia o della autorizzazione in sanatoria per  opere  eseguite  su
immobili soggetti alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno  1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nonche'  in
relazione a vincoli imposti da leggi statali  e  regionali,  e  dagli
strumenti urbanistici, a tutela di interessi  idrogeologici  e  delle
falde  idriche,   e'   subordinato   al   parere   favorevole   delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale
parere non venga reso entro  centottanta  giorni  dalla  domanda,  il
richiedente      puo'       impugnare       il       silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.". 
  13. Il secondo comma dell'articolo 1-sexies  del  decreto-legge  27
giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi  di  sanatoria  previsti
dal presente decreto. 
  14. All'articolo 31  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  e'
aggiunto, in fine,  il  seguente  comma:  "Alle  aree  di  pertinenza
dell'immobile  sanato  si  applica  la  medesima   disciplina   sulla
sanatoria del bene principale.".