IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Vista  la  direttiva  93/10/CEE  della  Commissione   relativa   ai
materiali ed  agli  oggetti  di  pellicola  di  cellulosa  rigenerata
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Vista la direttiva 93/111/CE  della  Commissione  che  modifica  la
direttiva  93/10/CEE  relativa  ai  materiali  ed  agli  oggetti   di
pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto  con
i prodotti alimentari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104  del  20  aprile
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visti i decreti ministeriali: 
   4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120  del  23
maggio 1985; 
   20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
292 del 14 dicembre 1993, recanti modificazioni ed  aggiornamenti  al
sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973; 
  Ritenuto di dover provvedere  al  recepimento  delle  sopra  citate
direttive 93/10/CEE e 93/111/CE; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 28 aprile 1994; 
  Ritenuto di dover applicare, ai sensi dell'art. 11 della  legge  28
luglio 1993, n. 300, la clausola di  mutuo  riconoscimento  anche  ai
budelli sintetici di cellulosa rigenerata originari  dei  Paesi  EFTA
che  sono  parti  contraenti  dell'accordo  sullo  spazio   economico
europeo; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente regolamento disciplina  le  pellicole  di  cellulosa
rigenerata le quali: 
a) costituiscono di per se' un prodotto finito, oppure 
b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che
   sono destinate a venire a  contatto  con  prodotti  alimentari,  o
   vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione. 
  2. La pellicola  di  cellulosa  rigenerata  e'  un  foglio  sottile
prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o  cotone
non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze  possono
essere incorporate nella massa  o  in  superficie.  Le  pellicole  di
cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o  su
ambedue i lati. 
  3. Il presente regolamento non si applica: 
a) alle  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  ricoperte   sul   lato
   destinato a venire  in  contatto  o  che  viene  in  contatto  dei
   prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di  una
   quantita'  di  rivestimento  superiore  a  50   mg/dm(Elevato   al
   Quadrato); 
b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata definiti all'art. 4. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui pubblicato e stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.M.  21  marzo  1973  ha  dettato  la disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire  in  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
          sostanze  d'uso  personale  per  quanto  attiene i seguenti
          materiali:
               a) materie plastiche;
               b) gomma;
               c) cellulosa rigenerata;
               d) carta e cartone;
               e) vetro;
               f) acciaio inossidabile.
             Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982  (Attuazione
          della  direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli
          oggetti destinati a  venire  in  contatto  con  i  prodotti
          alimentari),  cosi'  come modificato dall'art. 3 del D.Lgs.
          n. 108/1992, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Con decreti del  Ministro  della  sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni, le tolleranze e le  condizioni  d'impiego  sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
             2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
          gomma, di cellulosa rigenerata, di carta,  di  cartone,  di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1› giugno
          1988, n. 243.
             3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito  il Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
             4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
             - I decreti ministeriali che hanno aggiornato il decreto
          ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:
              3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          227 del 31 agosto 1974;
              27  marzo  1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 10 aprile 1975;
              13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 272 del 13 ottobre 1975;
              18  giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          180 del 3 luglio 1979;
              2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          347 del 19 dicembre 1980;
              25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          198 del 21 luglio 1981;
              2  giugno  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          200 del 22 luglio 1982;
              20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          340 dell'11 dicembre 1982;
              4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          120 del 23 maggio 1985;
              7  agosto  1987,  n.  395,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
              18 gennaio  1991,  n.  90,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
              30  ottobre  1991,  n.  408,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  303 del 28 dicembre 1991;
              26 aprile 1993,  n.  220,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
          1993;
              15 luglio  1993,  n.  322,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  199 del 25 agosto 1993;
              20  settembre  1993,  n. 516, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  292 del 14 dicembre 1993.