IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  che  consentano  la  realizzazione  di  interventi   di
disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia, dei  lavori  pubblici,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  10  del  decreto-legge  5  febbraio  1990,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.  71,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia,
ad integrazione del 'Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il
risanamento   delle   acque  del  bacino  idrografico  immediatamente
sversante nella laguna di Venezia', elaborano,  entro  il  30  giugno
1995,  progetti  di  fognatura  e  di  depurazione  delle acque usate
provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e
di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo  criteri
e  tecnologie  adeguati  a  realizzare  nell'intera area lagunare gli
obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per  le
aree   sensibili.   Il  comune  di  Venezia  provvede  alla  suddetta
elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo
di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5
febbraio 1992, n. 139.
   2. I progetti sono approvati dalla regione  Veneto  previo  parere
della  commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo  4
della  legge  8  novembre  1991,  n.  360. L'approvazione costituisce
altresi' variante agli  strumenti  urbanistici  generali  e  comporta
dichiarazione  di  pubblica  utilita', urgenza e indifferibilita' dei
relativi lavori.
   3. Negli ambiti indicati nel comma 1 del  presente  articolo,  non
dotati  di  fognature dinamiche, e' consentito lo scarico delle acque
reflue  provenienti  dagli  insediamenti  civili  di  cui  ai   commi
undicesimo,  dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle  aziende
artigiane  produttive,  dagli  stabilimenti  ospedalieri,  dagli enti
assistenziali  e  dalle  aziende   turistiche   ricettive   e   della
ristorazione,  purche' sottoposte a trattamenti individuali secondo i
progetti approvati dai comuni. I trattamenti degli scarichi di cui al
presente comma superiori a cento abitanti equivalenti  devono  essere
basati   sull'impiego   delle   migliori   tecnologie  applicabili  e
gestibili, a costi  sostenibili  e  tenendo  conto  della  situazione
urbanistica  ed  edilizia  specifica.  Le  tipologie  degli  impianti
individuali o le relative prestazioni  depurative  sono  identificate
dalla  regione  Veneto  con  il  piano regionale di risanamento delle
acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n.  319,  e successive modificazioni, che sara' a tal fine integrato,
per  il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento   abitanti
equivalenti,  entro  il  30  settembre  1994. I caratteri di qualita'
delle acque degli effluenti degli  impianti  individuali  di  cui  al
presente  comma  possono  eccedere  i  limiti stabiliti dalla tabella
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  settembre
1973,  n.  962,  salvo il rispetto dei regolamenti locali di igiene e
sanita'.
   4. Il sindaco del comune di Venezia e il  sindaco  del  comune  di
Chioggia  possono  concedere  contributi  ai privati per l'esecuzione
delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di  tutte
le   unita'   edilizie   interessate   dai  progetti  di  intervento,
utilizzando le quote vincolate ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
   5.  Le aziende artigiane produttive, gli stabilimenti ospedalieri,
gli enti assistenziali,  le  aziende  turistiche  ricettive  e  della
ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato
o  presentino  ai  comuni  entro  il  30  novembre  1994  un piano di
adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro  il  30
giugno  1995. Le opere relative agli insediamenti civili con scarichi
di acque reflue superiori a cento abitanti equivalenti possono essere
completate entro il 30 giugno 1996. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano anche alle  aziende  artigiane  produttive  che  abbiano
presentato  o  presentino  ai  comuni  entro  il  30 novembre 1994 il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire
il criterio  preferenziale,  dovranno  tener  conto  del  rischio  di
inquinamento  collegato  e  quindi  della  particolarita'  del caso e
dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure  dell'avvenuta  completa
esecuzione   degli   interventi   previsti   nel  suddetto  piano  di
adeguamento degli scarichi.
   6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi  di
cui  al  comma  5,  sono sospesi i procedimenti penali per i reati di
scarico  senza  autorizzazione  e  di  superamento  dei   limiti   di
accettabilita'  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962,  previsti  dall'articolo  9  della  legge  16
aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i  termini  previsti
dal comma 5 estingue i reati stessi.".