IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  rilanciare  le
attivita' economiche, adottando una nuova e  piu'  snella  disciplina
normativa in materia di imprenditorialita'  giovanile,  di  pagamenti
alle imprese operanti  nel  Mezzogiorno,  di  ricerca  applicata,  di
societa' miste per i  pubblici  servizi  e  di  forniture  e  appalti
pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                    Imprenditorialita' giovanile 
 
  1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento  delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi
come definiti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   le
relative modalita' d'attuazione, anche con  riferimento  ai  benefici
concedibili e alle relative  misure  e  limiti,  nel  rispetto  della
normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra'  comunque
garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei  pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita'
dei criteri  di  valutazione  delle  domande,  fissando  criteri  che
comprendano la presentazione da parte dei  richiedenti  di  un  piano
programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 
  2. Il presidente del comitato istituito ai  sensi  della  normativa
indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il  31  agosto
1994,   una   societa'   per   azioni,   denominata   societa'    per
l'imprenditorialita'  giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito   di
produrre servizi a favore di organismi ed  enti  anche  territoriali,
imprese ed altri soggetti economici, finalizzati  alla  creazione  di
nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente da giovani tra i 18  e  i  29  anni,  ovvero  formate
esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo
locale. A decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  sua
costituzione, la  societa'  subentra  altresi'  nelle  funzioni  gia'
esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e  prestiti  ai  sensi
della medesima  normativa  e  nei  relativi  rapporti  giuridici.  La
societa' puo' promuovere la costituzione e  partecipare  al  capitale
sociale di  altre  societa'  operanti  a  livello  regionale  per  le
medesime finalita',  cui  possono  partecipare  anche  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura  o  le  loro  unione
regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese
nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale
della societa' possono altresi' partecipare enti anche  territoriali,
imprese ed altri soggetti  economici  comprese  le  societa'  di  cui
all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di
cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che  possono
utilizzare a questo scopo non piu' del 15  per  cento  delle  risorse
rientrate nella loro disponibilita' a seguito delle dismissioni delle
partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
nonche' le associazioni di categoria sulla base  di  criteri  fissati
con  il  decreto  di  cui  al  comma  1.  La  societa'  puo'   essere
destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui
utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle  esigenze  di
funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite  convenzioni
con i soggetti finanziatori. 
  3. Il Ministro del tesoro, che esercita  i  diritti  dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie  alla
costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di  cui  al
comma 2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15,  commi  4  e  5,  e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata  la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire  200
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al  relativo  onere  si
provvede, quanto a  lire  100  miliardi  per  l'anno  1994,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo
anno di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  22  ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno  degli  anni
1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i  medesimi  anni
dell'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro  iscritto,  ai
fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica ripartisce  con  proprio  decreto,  di
concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il  parere
delle  competenti  commissioni  parlamentari,  le  predette   risorse
finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie
comunque  destinate  alle  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa'
per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e
prestiti. La  societa'  puo'  periodicamente  avanzare  richieste  di
prelevamento di fondi dal suddetto conto,  a  favore  di  se  stessa,
soltanto per le somme strettamente necessarie  per  il  conseguimento
delle finalita' di cui al comma 2. 
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e  fino  a
quando non venga assunto dalla societa',  resta  iscritto  nel  ruolo
transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio  e  della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.  A  decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione  della  societa'
di cui al presente articolo, il decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa,  e'
abrogato. 
  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previsti
dal codice civile e da privilegio  speciale,  da  costituire  con  le
stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche  del  privilegio
di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  1
novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo  3  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075,
acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.