IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che, in esito al referendum popolare, e' stata abrogata
la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il riordino delle funzioni in  materia  di  turismo,
spettacolo e sport; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
   Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo 
  1. Sono trasferite alle regioni a  statuto  ordinario,  di  seguito
denominate "regioni", tutte le  funzioni  amministrative  in  materia
turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo  e  dello
spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione
centrale dal presente decreto. 
  2.  Al  fine  della  predisposizione  del  programma   promozionale
triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n.  292,
l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il  parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque  salve
le attribuzioni delle regioni a statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono  a  disciplinare  con
proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve  essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative
in materia di spettacolo: 
    a) autorizzazione in  ordine  alla  costruzione,  trasformazione,
adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed  arene  per
spettacoli cinematografici e teatrali; 
    b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club; 
    c)  parere   per   l'occupazione   dei   lavoratori   subordinati
extracomunitari nel settore dello spettacolo ai  sensi  dell'articolo
14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; 
    d) concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  premi,  indennita'
compensative, provvidenze straordinarie  e  altri  vantaggi  di  tipo
economico in favore di sale cinematografiche e circoli di  promozione
cinematografica,  nonche'  per  le  attivita'   di   prosa,   lirica,
concertistica, danza, corali, festival  e  altre  manifestazioni  che
abbiano preminente carattere o interesse locale o regionale. 
  4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al
comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla precisazione  delle
materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre  funzioni
di preminente carattere  o  interesse  locale  o  regionale.  Con  il
decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle
competenze di cui al predetto comma 3. Con  il  medesimo  decreto  si
procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre  1995  dei
necessari mezzi finanziari. 
  6. Il  personale  del  soppresso  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo puo' chiedere di essere trasferito, con  il  consenso  dei
medesimi, alle regioni o a enti pubblici  regionali,  conservando  lo
stato giuridico e il trattamento economico acquisito. 
  7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo
turistico, da iscrivere nello stato di  previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, avente il  fine  di  raccogliere  risorse
pubbliche e private da versare ad un apposito capitolo di entrata  da
riassegnare  al  Fondo  per  essere   destinata   all'ammodernamento,
razionalizzazione e  sviluppo  dell'offerta  turistica  italiana.  Il
Fondo e' gestito  attraverso  apposite  convenzioni  stipulate  dallo
Stato e dalle regioni con  societa',  enti  e  istituti  nazionali  e
regionali a prevalente partecipazione pubblica. 
  8. Le disponibilita' relative ai finanziamenti di progetti disposti
ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre  1988,  n.
465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988,  n.
556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  237,
che risultino inutilizzate a  seguito  di  revoca  dei  finanziamenti
disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico
di cui al comma 7.