IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Fanciulli ed adolescenti 1. L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e' punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. 3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. 7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.". 2. Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) in materia di assunzione dei lavoratori: 1) mantenere la sanzione penale per l'illecita intermediazione ed interposizione nella costituzione del rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme in modo da rendere piu' precisa e rigorosa l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con particolare riguardo all'effettivo trasferimento del rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa appaltatrice ed alle sue capacita' tecniche ed organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per le ipotesi di maggiore gravita' nello sfruttamento della mano d'opera illecitamente appaltata; 2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4, comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125; 3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati previsti in materia di costituzione del rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari a quello dei lavoratori italiani e comunitari; b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro: 1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonche' nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione; 2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorita' giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le nuove disposizioni con la disciplina relativa allo svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio dell'azione penale e alla prescrizione; 3) prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravita' degli illeciti; stabilire che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore, quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al massimo, all'attuale ammontare; c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la salute, la sola pena dell'arresto; 2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; d) in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilita' al mancato versamento, entro un termine determinato, di quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e d), trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola pena dell'ammenda, nonche' il delitto previsto dall'art. 509, primo comma, del codice penale, prevedendo, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, la pena dell'arresto non superiore a due mesi o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare l'art. 509, comma secondo, del codice penale; f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita' dell'illecito; g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la materia di cui al presente articolo, che si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della scadenza della delega".
Note all'art. 1: - La legge n. 977/1967 reca: "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti". Si trascrive il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 di detta legge: "Art. 3. - L'eta' minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, e' fissata a 15 anni compiuti. In agricoltura e nei servizi familiari l'eta' minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli e' fissata a 14 anni compiuti, purche' cio' sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico". "Art. 4. - Nelle attivita' non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente art. 3, i fanciulli di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell'obbligo scolastico e sempreche' non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi. I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali. (Il terzo comma e' stato abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365)". "Art. 5. - Non possono essere adibiti: a) i fanciulli e gli adolescenti di e'ta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'art. 6 della presente legge; b) i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto; c) i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere; d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie; e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonche' ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia; f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente; g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti; h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche". "Art. 6. - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e le associazioni sindacali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attivita' non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni, nonche' i lavori per i quali la occupazione degli stessi puo' essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrita' fisica". "Art. 7. - L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti e' subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralita'". "Art. 8. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico. L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti". "Art. 9. - L'idoneita' dei fanciulli e degli adolescenti al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche. Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per le attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicita' delle visite e' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge". "Art. 10. - L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico e' esteso ai minori di 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente". "Art. 11. - La visita medica preventiva e' eseguita dall'ufficiale sanitario o da un medico di particolare competenza da lui designato, a spese del datore di lavoro. L'ufficiale sanitario, in ogni caso, rilascia gratuitamente il relativo certificato. Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva o periodica, ovvero eseguirle direttamente". "Art. 12. - I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso". "Art. 14. - I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'art. 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purche' questi non superino i seguenti limiti: a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli: fanciulli maschi. . . . . . . . . . . . . kg. 10 fanciulli femmine . . . . . . . . . . . . " 5 adolescenti maschi. . . . . . . . . . . . " 20 adolescenti femmine . . . . . . . . . . . " 15 b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alle lettere a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo; d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli. Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri". "Art. 15. - E' vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 4". "Art. 17. - I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda. Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati". "Art. 18. - Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo' superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non puo' superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali". "Art. 19. - I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. I fanciulli e gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro". "Art. 20. - L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non puo' durare senza interruzione piu' di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno. I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, puo' essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita' o gravosita'. L'Ispettorato provinciale del lavoro puo' proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti durante i riposi intermedi". "Art. 21. - In deroga a quanto disposto dall'art. 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro puo', nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosita' o gravosita', prescrivere che il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non duri senza interruzione piu' di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposto intermedio". "Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori e' disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato. Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonche' in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale puo' essere concesso in giorno diverso dalla domenica". "Art. 23. - I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non puo' essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta'. i contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalita' di godimento delle ferie". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione (del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e) dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, (rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e) l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione". Il comma secondo del citato art. 16 e' stato abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alla parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.