IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificata dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, concernente norme di esecuzione della predetta legge 28 aprile 1976, n. 192; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Considerata l'opportunita' di apportare ulteriori modifiche al citato decreto n. 611 del 1979, per adeguarlo alle norme del decreto legislativo n. 117 del 1993 ed alle esigenze di funzionalita' della Scuola di guerra dell'Esercito; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate (sez. E.) espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1993; Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1994; Sulla proposta del Ministro della difesa; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, e' sostituito dal seguente: "Art. 24-bis. - 1. Ai capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, da avviare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, a frequentare il corso di istituto, si applicano le norme di cui all'art. 1 del presente decreto previste per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani del ruolo normale unico delle Armi. 2. Ai capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.