IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificata dalla  legge
23 dicembre 1985, n. 783, concernente norme sui corsi della Scuola di
guerra dell'Esercito; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n. 611, come modificato dal decreto del Presidente  della  Repubblica
25 luglio  1990,  n.  433,  concernente  norme  di  esecuzione  della
predetta legge 28 aprile 1976, n. 192; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo  1993,  n.  117,  concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico  degli  ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; 
  Considerata l'opportunita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  al
citato decreto n. 611 del 1979, per adeguarlo alle norme del  decreto
legislativo n. 117 del 1993 ed alle esigenze di  funzionalita'  della
Scuola di guerra dell'Esercito; 
  Udito il parere del Consiglio superiore delle  Forze  armate  (sez.
E.) espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1993; 
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1994; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'art. 24-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1979, n. 611, come modificato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 luglio 1990, n. 433, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 24-bis. - 1. Ai capitani in servizio permanente effettivo del
ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, da avviare, ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, a frequentare il
corso di istituto, si applicano  le  norme  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto previste per l'ammissione al corso di stato maggiore
dei capitani del ruolo normale unico delle Armi. 
   2. Ai capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale
dell'Arma  dei  carabinieri  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
             leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
          regolamenti. 
                    - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
              Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato 
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che 
                  con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere 
           del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta 
           giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti 
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
              decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
                  quelli relativi a materie riservate alla competenza 
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
            amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
          dalla legge. 
                  Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli 
             anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di 
            "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio 
            di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.