IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere operativo l'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche' per la sistemazione del relativo personale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende: a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5- b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione; b) per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; c) per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive; d) per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; e) per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilita'. 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare. 3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.