IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza di organi della Direzione generale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,  sia  che
conseguano obbligatoriamente iniziativa  di  parte  sia  che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti di competenza della predetta  Direzione  generale
devono  concludersi  con  un  provvedimento  espresso   nel   termine
stabilito, per ciascun  procedimento,  nelle  tabelle  allegate,  che
costituiscono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e   che
contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio  competente
e  della  fonte  normativa.  In  caso  di  mancata   inclusione   del
procedimento nelle allegate tabelle, lo  stesso  si  concludera'  nel
termine previsto da altra fonte legislativa  o  regolamentare  o,  in
mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della  legge
7 agosto 1990, n. 241. 
 
          Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 2 della  legge  n.  241/1990  si
          rimanda alla nota al titolo.