IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sia che conseguano obbligatoriamente iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza della predetta Direzione generale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.