IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Vista   la  legge  17  aprile  1989,  n.  150,  recante  norme  per
l'attuzione della direttiva  del  Consiglio  n.  82/130/CEE  e  norme
transitorie  concernenti  la  costruzione  e  la vendita di materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  8  aprile 1991, n. 228, riguardante il "Regolamento
per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE,  per
l'adeguamento  al  progresso  tecnico  degli  allegati  alla legge 17
aprile 1989, n. 150, sul  materiale  elettrico  destinato  ad  essere
utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
  Vista  la  direttiva  della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile
1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva  del  Consiglio  n.
82/130/CEE;
  Visto  l'art.  10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   per
l'adeguamento  al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a
detta legge;
  Considerato  che  per  il  progresso  avutosi  nella   tecnica   e'
necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli
allegati  A,  B e C della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto
ministeriale 8 aprile 1991, n. 228;
  Considerato che per  le  caratteristiche  del  materiale  elettrico
destinato  ad  essere  utilizzato  in atmosfera esplosiva deve essere
previsto un periodo di transizione per consentire alle  industrie  di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;
  Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione  della  direttiva  della  Commissione  n. 91/269/CEE sopra
citata;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1411/93  espresso
nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota n. 161935 in data 10 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  allegati  A  e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, e del
decreto ministeriale 8 aprile 1991, n.  228,  sono  sostituiti  dagli
allegati  A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata
legge e del  decreto  ministeriale  sopracitato  sono  modificati  in
conformita' dell'allegato B del presente decreto.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.  20  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183
          (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari),
          e' cosi' formulato:
             "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). -  1.  Con  decreti  dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.
             2. I Ministri interessati danno immediata  comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
             - L'art. 5 della  legge  9  marzo  1989,  n.  86  (Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari), e' cosi' formulato:
             "Art. 5 (Attuazioni modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la legge comunitaria puo' disporre che,  all'attuazione  di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             2.  Le  disposizioni  del  comma  1  e  dell'art. 4 sono
          applicabili, ove  occorra,  anche  per  l'attuazione  degli
          altri  provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a)".
             - La legge 17 aprile 1989, n. 150, con la quale e' stata
          data attuazione alla direttiva del Consiglio n.  82/130/CEE
          del  15  febbraio  1982 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 59 del 2 marzo 1982) ha dettato norme  per  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relativamente al materiale elettrico  destinato  ad  essere
          utilizzato  in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.
          L'art.   10   di   detta   legge   demanda   al    Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          disporre, con proprio decreto, le modifiche degli  allegati
          A,  B,  e  C  annessi  alla  stessa  legge  che  si rendano
          necessarie per l'adeguamento al progresso  tecnico  e  alle
          esigenze   del  controllo  della  sicurezza.  L'allegato  A
          riguarda le norme  tecniche  europee  fissate  dal  CENELEC
          (Comitato   europeo   di  normalizzazione  elettrotecnica).
          L'allegato B riguarda le  modifiche  apportate  alle  norme
          europee  di  cui all'allegato A che si sono rese necessarie
          per  l'uso  del  materiale elettrico in ambienti grisutosi.
          L'allegato C descrive  il  marchio  distintivo  comunitario
          specifico   per   contrassegnare   il  materiale  elettrico
          destinato all'uso in atmosfera grisutosa.
             - La direttiva della Commissione n.  91/269/CEE  del  30
          aprile  1991  che  adegua al progresso tecnico la direttiva
          del consiglio n.   82/130/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 134 del 29
          maggio 1991.
             - Con il D.M. 8 aprile 1991, n. 228 (Gazzetta  Ufficiale
          n. 178 del 31 luglio 1991), si e' provveduto al recepimento
          di   un   precedente   adeguamento   al  progresso  tecnico
          (direttiva della Commissione n.  88/35/CEE del  2  dicembre
          1987  -  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 20
          del 26 gennaio 1988) della direttiva n. 82/130/CEE.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stessa articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.