IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuzione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1991, n. 228, riguardante il "Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose"; Vista la direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE; Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge; Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica e' necessario adeguare le norme armonizzate e i contrassegni di cui agli allegati A, B e C della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228; Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme; Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE sopra citata; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1411/93 espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 161935 in data 10 agosto 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Gli allegati A e C della legge 17 aprile 1989, n. 150, e del decreto ministeriale 8 aprile 1991, n. 228, sono sostituiti dagli allegati A e C del presente decreto e l'allegato B della sopracitata legge e del decreto ministeriale sopracitato sono modificati in conformita' dell'allegato B del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' cosi' formulato: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". - L'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' cosi' formulato: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)". - La legge 17 aprile 1989, n. 150, con la quale e' stata data attuazione alla direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE del 15 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 59 del 2 marzo 1982) ha dettato norme per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. L'art. 10 di detta legge demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre, con proprio decreto, le modifiche degli allegati A, B, e C annessi alla stessa legge che si rendano necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e alle esigenze del controllo della sicurezza. L'allegato A riguarda le norme tecniche europee fissate dal CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica). L'allegato B riguarda le modifiche apportate alle norme europee di cui all'allegato A che si sono rese necessarie per l'uso del materiale elettrico in ambienti grisutosi. L'allegato C descrive il marchio distintivo comunitario specifico per contrassegnare il materiale elettrico destinato all'uso in atmosfera grisutosa. - La direttiva della Commissione n. 91/269/CEE del 30 aprile 1991 che adegua al progresso tecnico la direttiva del consiglio n. 82/130/CEE e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 134 del 29 maggio 1991. - Con il D.M. 8 aprile 1991, n. 228 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 1991), si e' provveduto al recepimento di un precedente adeguamento al progresso tecnico (direttiva della Commissione n. 88/35/CEE del 2 dicembre 1987 - Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 20 del 26 gennaio 1988) della direttiva n. 82/130/CEE. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stessa articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.