La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI _______ AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 ottobre 1994. _______