IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti della Marina militare; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786, e successive modificazioni, con il quale e' stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia di finanza; Considerata l'opportunita' di dotare il centro di aviazione della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: E' concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione della Guardia di finanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 settembre 1994 SCALFARO TREMONTI, Ministro delle finanze PREVITI, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 9
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 12 della Costituzione e' cosi' formulato: "Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". - L'art. 87, comma quinto, della medesima Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.