IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
  Visto   il   regio   decreto-legge  24  settembre  1923,  n.  2072,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264,
contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  25
ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e
per l'Aeronautica nonche' per i reparti della Marina militare;
  Vista  la  legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 concernente la determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984,
n. 786, e successive modificazioni, con il quale e' stata concessa la
bandiera d'istituto militare ad alcune scuole del Corpo della Guardia
di finanza;
  Considerata l'opportunita' di dotare il centro di  aviazione  della
Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro della difesa;
                              Decreta:
  E' concessa la bandiera di istituto militare al centro di aviazione
della Guardia di finanza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
                                  PREVITI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 9
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 12 della Costituzione e' cosi' formulato:
             "Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore
          italiano:  verde, bianco e rosso, a tre bande verticali  di
          eguali dimensioni".
             -  L'art.  87, comma quinto, della medesima Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.