IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione  e
la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
  Visto  l'art.  6, commi 1 e 5, della medesima legge, che istituisce
presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei  fondi  comuni
di  investimento immobiliare di tipo chiuso e attribuisce al Ministro
del tesoro la determinazione delle modalita' di  presentazione  della
domanda  di  iscrizione  all'elenco e le modalita' di iscrizione e di
cancellazione dallo stesso;
  Ritenuto di dover  procedere  alla  determinazione  delle  suddette
modalita'  per  la  formazione  e  l'aggiornamento  dell'elenco  e in
particolare di dover accertare  i  requisiti  di  professionalita'  e
onorabilita' per l'iscrizione, previsti dallo stesso art. 6 commi 2 e
3;
  Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista la nota con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
citata  legge,  lo  schema  di  regolamento  e' stato comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Istituzione dell'elenco dei periti
  1. E' istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale
del tesoro, - Servizio IV, l'elenco dei periti dei  fondi  comuni  di
investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso  ai fini della nomina del
collegio dei periti previsto dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, per lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  all'art.  8  della
medesima legge.
  2.  Il  direttore  generale  del  tesoro  adotta i provvedimenti di
iscrizione, sospensione, cancellazione, reintegrazione  di  cui  agli
articoli  che  seguono.  L'esercizio  di  tali competenze puo' essere
delegato al capo del servizio IV della Direzione generale del tesoro.
  3. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e  di  ogni
altro adempimento procedimentale di cui al comma 2 e' il servizio IV,
divisione VI della Direzione generale del tesoro.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 86/1994  e'
          il seguente.
             "Art. 6 (Elenco dei periti). - 1. E' istituito presso il
          Ministero  del  tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni
          di investimento immobiliare di tipo chiuso.
             2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1,
          su richiesta presentata secondo le modalita' stabilite  dal
          decreto  di  cui  al  comma 5, coloro che siano iscritti da
          almeno  cinque  anni  agli  albi  degli  ingegneri,   degli
          architetti, dei dottori agronomi, dei geometri e dei periti
          agrari.
             3. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che:
               a) si trovano in stato di interdizione temporanea e di
          sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
          e delle imprese;
               b)  sono  stati  sottoposti a misure di prevenzione ai
          sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e  successive
          modificazioni,  e  della  legge  31  maggio 1965, n. 575, e
          successive   modificazioni,   salvi   gli   effetti   della
          riabilitazione;
               c)  hanno riportato condanna alla reclusione, anche se
          con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti  della
          riabilitazione:
               1)  per  uno  dei  delitti previsti dalle disposizioni
          approvate con regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e
          successive modificazioni;
               2)  per  uno  dei  delitti  previsti dal titolo II del
          libro quinto del codice civile;
               3) per un delitto non colposo,  per  non  meno  di  un
          anno;
               4)  per un delitto contro la pubblica amministrazione,
          o contro l'economia pubblica, per non meno di sei mesi.
             4. Il Ministro del tesoro provvede  entro  la  fine  del
          primo   trimestre  di  ciascun  anno  solare  a  pubblicare
          l'elenco aggiornato alla data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente.
             5. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto
          le  modalita' di presentazione della domanda di iscrizione,
          le modalita' di iscrizione all'elenco  e  le  modalita'  di
          cancellazione dallo stesso.
             6.  Il  Ministro  del tesoro vigila sull'attivita' degli
          iscritti  all'elenco.    Il  Ministro  del  tesoro,  quando
          accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' e il
          corretto  svolgimento  delle  funzioni demandate ai periti,
          ovvero quando accerta l'insussistenza o il venir  meno  dei
          requisiti   per  l'iscrizione  all'elenco,  puo'  disporre,
          sentito l'interessato,  la  cancellazione  dall'elenco  con
          provvedimento   motivato   e   notificato   all'interessato
          medesimo.
             7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente   legge,  il  Ministro  del  tesoro  procede  alla
          formazione dell'elenco  dei  periti  dei  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare di tipo chiuso, che e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale".
             -  Il  testo  dell'art.  17,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  degli articoli 7 e 8 della citata legge n.
          86/1994 e' il seguente:
             "Art. 7 (Nomina e revoca del collegio dei periti). -  1.
          La  societa'  di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi
          da essa gestiti, di un collegio di  tre  periti  designati,
          fra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6, su richiesta
          del consiglio di amministrazione della societa' stessa, dal
          presidente  del  tribunale  competente  per  territorio. Il
          collegio e' presieduto  dal  componente  piu'  anziano  per
          iscrizione  all'elenco  di cui all'art.  6, ovvero, in caso
          di pari anzianita' di  iscrizione,  dal  piu'  anziano  per
          eta'.
             2.  L'incarico  e'  conferito dalla societa' di gestione
          per la durata di un triennio e puo'  essere  rinnovato  per
          una  sola  volta,  su  conforme  parere  del presidente del
          tribunale.
             3. Se nel periodo di durata dell'incarico cessano  dalle
          funzioni,  per  qualsiasi  motivo,  uno  o  piu' periti, il
          consiglio di amministrazione deve informare il Ministro del
          tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB e deve immediatamente
          richiedere la nuova designazione da  parte  del  presidente
          del tribunale.
             4.  L'incarico di componente del collegio dei periti non
          puo' essere conferito a soggetti che:
               a) siano amministratori o sindaci della  societa'  che
          conferisce  l'incarico  o  di  altre societa' o enti che la
          controllino, o che da essa  siano  controllati,  ovvero  lo
          siano   stati  nel  triennio  antecedente  al  conferimento
          dell'incarico;
               b)  siano  legati   alla   societa'   che   conferisce
          l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllino, o
          che  da  essa  siano  controllati,  da  rapporto  di lavoro
          subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente
          al conferimento dell'incarico;
               c) siano parenti o affini entro il quarto grado  degli
          amministratori,  dei sindaci o dei direttori generali della
          societa' che conferisce l'incarico o di  altre  societa'  o
          enti che la controllino, o che da essa siano controllati;
               d)  si  trovino  in  una  situazione che, ai sensi del
          regolamento di cui all'art.  4,  comma  5,  ne  comprometta
          l'indipendenza  nei confronti della societa' che conferisce
          l'incarico.
             5. L'incarico puo' essere  conferito  a  condizione  che
          dopo la designazione di cui al comma 1 i soggetti designati
          rendano  al  presidente  del  tribunale  una  dichiarazione
          giurata attestante la non sussistenza delle  situazioni  di
          impedimento  di  cui al comma 4. Nel caso di sopravvenienza
          di  una  di  tali  situazioni  nel   corso   dell'incarico,
          l'interessato  e'  tenuto  a  darne immediata comunicazione
          alla societa' di gestione, che provvede  entro  tre  giorni
          dalla   comunicazione  stessa  alla  revoca  dell'incarico,
          dandone contestuale comunicazione al Ministro  del  tesoro,
          alla  Banca  d'Italia,  alla  CONSOB  e  al  presidente del
          tribunale.  Nel  caso   di   accertata   violazione   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 4, la Banca d'Italia fissa
          alla societa' un  termine  per  la  regolarizzazione.    In
          difetto  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 1,
          comma 5".
            "Art. 8 (Compiti  del  collegio  dei  periti).  -  1.  Il
          consiglio di amministrazione della societa' deve richiedere
          al collegio dei periti un giudizio di congruita' del valore
          di  ogni  bene  immobile che intende vendere nella gestione
          del   fondo.   Il  giudizio  di  congruita'  dovra'  essere
          corredato da una relazione analitica contenente  i  criteri
          seguiti  e  la  loro  rispondenza  a  quelli  previsti  dal
          regolamento del fondo.
             2. L'organo o la societa' di revisione di  cui  all'art.
          5,  comma  5,  verifica  il  rispetto di quanto previsto al
          comma 1.
             3.  Il  collegio  dei  periti  provvede,  non  oltre  il
          trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'art. 9,
          comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della
          societa'  di gestione una relazione di stima del valore dei
          beni immobili e delle partecipazioni di  cui  all'art.  14,
          comma 1, lettera b).
             4.  Il  collegio  dei  periti, nella relazione di cui al
          comma 3, deve  indicare  la  consistenza,  la  destinazione
          urbanistica,  l'uso  e  la  redditivita'  dei beni immobili
          facenti parte del patrimonio del fondo  nonche'  di  quelli
          posseduti  dalle  societa'  di  cui  all'art.  14, comma 1,
          lettera b). Nell'indicazione della redditivita' il collegio
          deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la
          determinano,  dei  soggetti   che   conducono   le   unita'
          immobiliari,   delle   eventuali  garanzie  per  i  redditi
          immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonche' dei
          soggetti che le hanno  rilasciate.  Per  gli  immobili  non
          produttivi   di  reddito,  il  collegio  deve  indicare  la
          redditivita'  ordinariamente  desumibile   da   quella   di
          immobili similari per caratteristiche e destinazione.
             5.  Il  collegio dei periti invia la relazione di cui al
          comma 3 alla Banca d'Italia e alla  CONSOB  contestualmente
          alla   presentazione   della   stessa   al   consiglio   di
          amministrazione della societa' di gestione. Il  perito  che
          non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far
          annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima.
             6.  Il  consiglio  di  amministrazione della societa' di
          gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute
          nella relazione del collegio, ne comunica le  ragioni  alla
          Banca d'Italia e al collegio stesso".