IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 86, concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; Visto l'art. 6, commi 1 e 5, della medesima legge, che istituisce presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso e attribuisce al Ministro del tesoro la determinazione delle modalita' di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e le modalita' di iscrizione e di cancellazione dallo stesso; Ritenuto di dover procedere alla determinazione delle suddette modalita' per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco e in particolare di dover accertare i requisiti di professionalita' e onorabilita' per l'iscrizione, previsti dallo stesso art. 6 commi 2 e 3; Visto l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994; Vista la nota con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione dell'elenco dei periti 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, - Servizio IV, l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso ai fini della nomina del collegio dei periti previsto dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 8 della medesima legge. 2. Il direttore generale del tesoro adotta i provvedimenti di iscrizione, sospensione, cancellazione, reintegrazione di cui agli articoli che seguono. L'esercizio di tali competenze puo' essere delegato al capo del servizio IV della Direzione generale del tesoro. 3. L'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale di cui al comma 2 e' il servizio IV, divisione VI della Direzione generale del tesoro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'intero art. 6 della legge n. 86/1994 e' il seguente. "Art. 6 (Elenco dei periti). - 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso. 2. Possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1, su richiesta presentata secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, coloro che siano iscritti da almeno cinque anni agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi, dei geometri e dei periti agrari. 3. Non possono essere iscritti all'elenco coloro che: a) si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dalle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; 2) per uno dei delitti previsti dal titolo II del libro quinto del codice civile; 3) per un delitto non colposo, per non meno di un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o contro l'economia pubblica, per non meno di sei mesi. 4. Il Ministro del tesoro provvede entro la fine del primo trimestre di ciascun anno solare a pubblicare l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione, le modalita' di iscrizione all'elenco e le modalita' di cancellazione dallo stesso. 6. Il Ministro del tesoro vigila sull'attivita' degli iscritti all'elenco. Il Ministro del tesoro, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneita' e il corretto svolgimento delle funzioni demandate ai periti, ovvero quando accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco, puo' disporre, sentito l'interessato, la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato e notificato all'interessato medesimo. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede alla formazione dell'elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 86/1994 e' il seguente: "Art. 7 (Nomina e revoca del collegio dei periti). - 1. La societa' di gestione si avvale, per ciascuno dei fondi da essa gestiti, di un collegio di tre periti designati, fra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 6, su richiesta del consiglio di amministrazione della societa' stessa, dal presidente del tribunale competente per territorio. Il collegio e' presieduto dal componente piu' anziano per iscrizione all'elenco di cui all'art. 6, ovvero, in caso di pari anzianita' di iscrizione, dal piu' anziano per eta'. 2. L'incarico e' conferito dalla societa' di gestione per la durata di un triennio e puo' essere rinnovato per una sola volta, su conforme parere del presidente del tribunale. 3. Se nel periodo di durata dell'incarico cessano dalle funzioni, per qualsiasi motivo, uno o piu' periti, il consiglio di amministrazione deve informare il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB e deve immediatamente richiedere la nuova designazione da parte del presidente del tribunale. 4. L'incarico di componente del collegio dei periti non puo' essere conferito a soggetti che: a) siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; b) siano legati alla societa' che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati, da rapporto di lavoro subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; c) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllino, o che da essa siano controllati; d) si trovino in una situazione che, ai sensi del regolamento di cui all'art. 4, comma 5, ne comprometta l'indipendenza nei confronti della societa' che conferisce l'incarico. 5. L'incarico puo' essere conferito a condizione che dopo la designazione di cui al comma 1 i soggetti designati rendano al presidente del tribunale una dichiarazione giurata attestante la non sussistenza delle situazioni di impedimento di cui al comma 4. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico, l'interessato e' tenuto a darne immediata comunicazione alla societa' di gestione, che provvede entro tre giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico, dandone contestuale comunicazione al Ministro del tesoro, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e al presidente del tribunale. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 4, la Banca d'Italia fissa alla societa' un termine per la regolarizzazione. In difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5". "Art. 8 (Compiti del collegio dei periti). - 1. Il consiglio di amministrazione della societa' deve richiedere al collegio dei periti un giudizio di congruita' del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruita' dovra' essere corredato da una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dal regolamento del fondo. 2. L'organo o la societa' di revisione di cui all'art. 5, comma 5, verifica il rispetto di quanto previsto al comma 1. 3. Il collegio dei periti provvede, non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza di cui all'art. 9, comma 1, a presentare al consiglio di amministrazione della societa' di gestione una relazione di stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). 4. Il collegio dei periti, nella relazione di cui al comma 3, deve indicare la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditivita' dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonche' di quelli posseduti dalle societa' di cui all'art. 14, comma 1, lettera b). Nell'indicazione della redditivita' il collegio deve tenere conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unita' immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonche' dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, il collegio deve indicare la redditivita' ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione. 5. Il collegio dei periti invia la relazione di cui al comma 3 alla Banca d'Italia e alla CONSOB contestualmente alla presentazione della stessa al consiglio di amministrazione della societa' di gestione. Il perito che non condivida le conclusioni del collegio ha diritto di far annotare le proprie osservazioni nella relazione di stima. 6. Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione, qualora intenda discostarsi dalle stime contenute nella relazione del collegio, ne comunica le ragioni alla Banca d'Italia e al collegio stesso".