IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,  n.
172, come modificato dal decreto-legge 27  settembre  1993,  n.  382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27  settembre  1993,  n.
382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993,  n.
468; 
  Ritenuto di dover determinare  le  condizioni  e  i  requisiti  per
l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  2  dell'art.   3   del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio  1992,  n.  172,  e  di  dover
disciplinare le modalita' per la relativa tenuta; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
Modalita' di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui  all'art.  3  del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
        modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 
                               Art. 1. 
  1. Possono essere iscritte in  apposito  elenco  tenuto  presso  le
prefetture le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i
comitati aventi tra i  propri  scopi  sociali,  risultanti  dall'atto
costitutivo, quello di prestare assistenza e solidarieta' a  soggetti
danneggiati da attivita' estorsive, costituiti da almeno un  anno  ed
operanti in  tale  settore  ed  i  cui  associati,  amministratori  o
promotori non siano nelle condizioni indicate nell'allegato 1. 
  2.   La   domanda   di   iscrizione,   sottoscritta   dal    legale
rappresentante, corredata di copia  autentica  dell'atto  costitutivo
dell'associazione, anche non  riconosciuta,  fondazione  o  comitato,
nonche' della completa  indicazione  di  coloro  che  ne  sono  soci,
amministratori  o  promotori,  e'  indirizzata  al   prefetto   della
provincia in cui l'associazione o organizzazione ha sede. 
 
    

          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
          Note alle premesse: 
             - Il testo dell'intero  art.  3  del  D.L.  n.  419/1991
          (Istituzione del  Fondo  di  sostegno  per  le  vittime  di
          richieste estorsive), come modicato dall'art. 3,  comma  1,
          del D.L. n. 382/1993 di cui appresso, e' il seguente: 
             "Art. 3 (Modalita' e  termini  per  la  domanda).  -  1.
          L'elargizione e' concessa a domanda. 
             2. La domanda puo'  essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La  domanda
          puo' essere altresi' presentata, per il tramite del  legale
          rappresentante  e  con  il   consenso   dell'interessato,da
          associazioni od organizzazioni iscritte in apposito  elenco
          tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri  scopi
          quello di prestare assistenza  e  solidarieta'  a  soggetti
          danneggiati da attivita' estorsive. 
             3. La domanda  di  cui  ai  commi  1  e  2  deve  essere
          presentata, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di
          centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo". 
             - Il comma 2 dell'art. 3 del D.L.  n.  382/1993  (Misure
          urgenti a sostegno delle vittime  di  richieste  estorsive)
          prevede che: "Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinate le condizioni e i  requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
          31 dicembre 1991, n. 419,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come  modificato  dal
          comma 1 (v. nota precedente, n.d.r.), e  sono  disciplinate
          le modalita' per la relativa tenuta.  In  deroga  a  quanto
          stabilito dall'art. 17, comma  4,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400,  per  l'emanazione  del  decreto  di  cui  al
          presente comma  non  e'  richiesto  il  previo  parere  del
          Consiglio di Stato".