IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468; Ritenuto di dover determinare le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e di dover disciplinare le modalita' per la relativa tenuta; E M A N A il seguente decreto: Modalita' di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Art. 1. 1. Possono essere iscritte in apposito elenco tenuto presso le prefetture le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati aventi tra i propri scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, costituiti da almeno un anno ed operanti in tale settore ed i cui associati, amministratori o promotori non siano nelle condizioni indicate nell'allegato 1. 2. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e' indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione o organizzazione ha sede.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modicato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 382/1993 di cui appresso, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. 3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo". - Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 382/1993 (Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive) prevede che: "Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1 (v. nota precedente, n.d.r.), e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato".