IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o  in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  della  sanita',
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali,  di  grazia  e  giustizia,  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  attivita'  finalizzate  al
riutilizzo come materia prima o come fonte  di  energia  dei  residui
derivanti da cicli di produzione o di consumo. 
  2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche  ed  integrazioni,  le
attivita' relative ai residui derivanti da cicli di produzione  o  di
consumo che non siano finalizzate al riutilizzo. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto sono classificati "tossici e nocivi" i residui che: 
    a) contengano le sostanze di  cui  all'allegato  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  settembre   1982,   n.   915,   in
concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto  1.2  del
testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo decreto; 
    b) originino dai cicli di cui al punto  1.3  del  testo  allegato
alla delibera in data 27 luglio 1984 del  Comitato  interministeriale
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri  che
i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai  sensi  della
lettera a); 
    c) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "  T  "
e/o " F " e/o " T+ " e/o " C " e/o " Xn "  e/o  "  Xi  "  di  cui  al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  3  dicembre   1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  305
del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose. 
  4. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  attesa
dell'attuazione  delle  direttive  91/156/CEE   e   91/689/CEE,   con
particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione  dei
rifiuti effettuate dalle direttive stesse.